Imposta di soggiorno: lite al giudice tributario, non alla Corte conti

Cass. SS.UU. 23/01/2026: il gestore è responsabile d’imposta, non agente contabile. Le liti su omesso versamento vanno al giudice tributario.

Redazione 26/01/26
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Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. 18169/2024), la Cassazione scioglie in modo netto un nodo che nella pratica contenziosa continua a generare conflitti di giurisdizione: chi deve giudicare quando un Comune contesta a un gestore di struttura ricettiva l’omesso/ritardato/parziale versamento dell’imposta di soggiorno?

Corte di Cassazione -SS.UU.civ.- ordinanza n. 18169 pub. 23-01-2026

Indice

1. Il fatto e la questione: danno erariale o pretesa tributaria?


Nel caso concreto, la Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto aveva citato (in sede contabile) una società alberghiera in liquidazione giudiziale e il suo amministratore per danno erariale correlato all’imposta incassata dagli ospiti e non riversata al Comune (periodi 2022 e 2023). L’amministratore ha reagito con regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che, dopo le riforme del 2020 e la norma di interpretazione autentica del 2021, il gestore non è più “agente contabile” ma responsabile del pagamento del tributo: quindi la lite appartiene al giudice tributario.
Le Sezioni Unite accolgono l’istanza e dichiarano il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Il punto operativo è centrale: la novella del 2020 (art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 23/2011) e la retroattività fissata nel 2021 spostano il baricentro dal “maneggio di denaro pubblico” (logica contabile) alla responsabilità solidale d’imposta (logica tributaria). Ne discendono conseguenze immediate per avvocati e uffici legali di Comuni e operatori turistici: scelta del rito, atti impugnabili, gestione delle sanzioni e difese “di merito” tipiche del contenzioso fiscale, oltre a un perimetro più chiaro per le violazioni meramente procedurali previste dai regolamenti comunali.
La Cassazione osserva che, per i periodi oggetto di causa (2022–2023), si applica pienamente il regime del gestore “responsabile d’imposta”: la pretesa del Comune non è (primariamente) una domanda risarcitoria, bensì l’esercizio della pretesa tributaria verso un obbligato (solidale “dipendente”) rispetto al soggetto passivo (l’ospite).

2. Il principio: il gestore non è più agente contabile


Il passaggio decisivo è la “sterilizzazione” del criterio del maneggio di denaro pubblico. Con la qualifica legale di responsabile d’imposta:

  • l’obbligazione del gestore partecipa della natura tributaria dell’imposta dovuta dal turista;
  • la responsabilità non è più limitata alle somme effettivamente incassate e “da rendere a conto”, ma è calibrata sull’imposta dovuta, con diritto di rivalsa;
  • il sistema sanzionatorio e dichiarativo è pienamente tributario (dichiarazione telematica; rinvio alle sanzioni del d.lgs. 471/1997).

Conclusione: le controversie tra Comune e gestore sull’omesso/parziale versamento ricadono nella giurisdizione tributaria, non in quella contabile.

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1) Prima mossa: qualificare la contestazione.

  • Se riguarda omesso/parziale versamento (e relative sanzioni “tributarie”): foro naturale = Corte di giustizia tributaria competente.
  • Se riguarda meri obblighi procedurali del regolamento comunale (es. comunicazioni, modalità, adempimenti non direttamente legati al versamento): può aprirsi lo spazio del giudice ordinario (linea già tracciata in precedenti SU richiamati nell’ordinanza).

2) Difesa del gestore/amministratore: spostare il focus su atti e rito tributari.
In concreto: verificare se il Comune abbia emesso atti tipici (accertamento/ingiunzione/irrogazione sanzioni) e costruire eccezioni su presupposto, quantificazione, decadenze/prescrizione, imputazione periodi, e su ogni profilo di legalità dell’azione amministrativa tributaria.
3) Strategia del Comune: evitare “doppio binario” e sovrapposizioni sanzionatorie.
La pronuncia segnala il rischio di proliferazione sanzionatoria (contabile + tributaria + amministrativa) e lo sconsiglia sul piano sistematico: conviene concentrare l’azione sulla via tributaria, lasciando alla sanzione regolamentare solo ciò che è davvero “procedurale”.

4. Check-list operativa


Periodo contestato: post 19/5/2020? (qui 2022–2023 → sì, regime pieno).
Oggetto della contestazione: versamento/imposta vs adempimento procedurale.
Atto impugnabile: esiste un atto tributario? termini e rito.
Sanzioni: distinguere sanzione per omesso versamento (d.lgs. 471/1997) da eventuali sanzioni regolamentari.
Eventuale insolvenza/concorsualità: coordinare contenzioso e insinuazione al passivo, evitando iniziative che duplicano la pretesa.

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