Presentato un disegno di legge con cui si vuole introdurre il reato di apologia e istigazione relative a fatti e comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso e di componenti delle medesime: vediamo in cosa consiste. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Origine e finalità del nuovo reato di apologia mafiosa
- 2. Le condotte punite: esaltazione, riproposizione e istigazione
- 3. L’intento apologetico e il dolo richiesto dalla norma
- 4. L’aggravante digitale: quando la pena aumenta
- 5. Prospettive applicative e iter parlamentare
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1. Origine e finalità del nuovo reato di apologia mafiosa
È stato recentemente presentato innanzi alla Camera dei Deputati, un disegno di legge, e segnatamente il progetto di legge AC n. 2661, con si vuole introdurre il reato di apologia e istigazione relative a fatti e comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso e di componenti delle medesime.
In particolare, le ragioni che hanno indotto il presentatore di codesto progetto di legge a concepire un illecito penale di questo genere, risiedono nella volontà di introdurre – per contrastare fenomeni quali gli “«inchini» dinanzi alle residenze di personaggi legati alla malavita nel corso di processioni religiose, ai funerali in pompa magna di «boss» locali, alla costruzione di altarini e monumenti in memoria di persone legate alla malavita organizzata o mafiosa, alla pubblicazione di messaggi sulle piattaforme digitali e, ancora, alla produzione e alla diffusione di serie televisive che mitizzano personaggi reali o immaginari delle varie associazioni criminali di stampo mafioso conosciute nel territorio nazionale” (così: relazione di accompagnamento afferente questo progetto di legge, p. 1), ovvero la realizzazione di testi di talune canzoni, “che contengono messaggi espliciti di esaltazione della malavita e della criminalità organizzata, attraverso la glorificazione di figure o di episodi ad esse collegate” (ibidem, p. 1) o, ancora, la “diffusione, soprattutto tramite piattaforme sociali di comunicazione, di messaggi di esaltazione e di apologia dell’atteggiamento mafioso, trasfuso in stili di vita da emulare” (ibidem, p. 1) – “un’autonoma fattispecie atta a punire i comportamenti penalmente rilevanti di apologia della criminalità organizzata di tipo mafioso, indipendentemente dalla denominazione territoriale assunta” (ibidem, p. 2), prevedendosi a tal proposito un’apposita disposizione legislativa che la contempla, vale a dire l’art. 416-bis.2 cod. pen..
Chiarito ciò, scopo del presente è quello di vedere cosa contempla siffatto precetto normativo. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. Le condotte punite: esaltazione, riproposizione e istigazione
L’art. 1 del disegno di legge AC n. 2661 stabilisce che dopo “l’articolo 416-bis.1 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 416-bis.2. – (Apologia e istigazione relative a fatti e comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso e di componenti delle medesime) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblicamente esalta fatti, metodi, princìpi o comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso o di componenti delle medesime condannati per i delitti di cui all’articolo 416-bis o ne ripropone atti o comportamenti con inequivocabile intento apologetico ovvero istiga taluno a commettere i medesimi delitti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. La pena di cui al primo comma è aumentata
da un terzo alla metà se il fatto è commesso con il mezzo della stampa o attraverso strumenti telematici o informatici»”.
Pertanto, fermo restando che l’impiego delle parole “Salvo che il fatto costituisca più grave reato” depone per la natura sussidiaria di siffatto delitto, che, tra l’altro, può essere commesso da “chiunque” (e, dunque, si tratta di un reato comune), le condotte materiali, che connotano l’illecito penale qui in commento, sanzionate con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.000 a euro 10.000, sono sintetizzabili nelle seguenti (che possono essere commesse autonomamente l’una rispetto all’altra): 1) esaltare fatti, metodi, princìpi o comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso o di componenti delle medesime condannati per i delitti di cui all’articolo 416-bis cod. pen. (vale a dire le associazioni di tipo mafioso anche straniere); 2)riproporre atti o comportamenti con inequivocabile intento apologetico (e, quindi, tale intento deve emerge chiaramente in modo certo, senza incertezze di sorta); 3) istigare taluno a commettere i medesimi delitti (cioè sempre quelli previsti dalla norma incriminatrice appena citata).
Pur tuttavia, perché possa configurarsi siffatto illecito penale, occorre un quid pluris, essendo per l’appunto necessario che le condotte appena menzionate siano compiute “pubblicamente” e, dunque, a parere di chi scrive, è necessario che esse riguardino “la collettività, considerata nel suo complesso” (https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/pubblicamente/).
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3. L’intento apologetico e il dolo richiesto dalla norma
Per quanto attiene l’elemento psicologico di siffatto reato, per lo scrivente, basta il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di commettere una delle condotte di cui sopra, accompagnata dalla consapevolezza di porle in essere pubblicamente (nel senso appena precisato poco prima).
4. L’aggravante digitale: quando la pena aumenta
Il precetto normativo qui in esame contempla pure un’aggravante, ovviamente speciale (perché riguarda appositamente questo illecito penale), ma anche ad effetto speciale, essendo ivi statuito al comma secondo, come già evidenziato in precedenza, che la “pena di cui al primo comma è aumentata
da un terzo alla metà se il fatto è commesso con il mezzo della stampa o attraverso strumenti telematici o informatici”.
Di conseguenza, allorché i comportamenti summenzionati siano posti in essere con tale mezzo o mediante codesti strumenti, la pena prevista per il primo comma è incrementata da un terzo alla metà.
5. Prospettive applicative e iter parlamentare
Questa sono in sostanza le novità che contraddistinguono siffatto disegno di legge.
Non resta dunque che attendere di “vedere” se tale progetto normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.
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