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Indice
- 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova del dolo di evasione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: l’evasione d’imposta non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
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1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova del dolo di evasione
La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, previa dichiarazione di non doversi procedere limitatamente all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti relativi all’anno 2014, perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione, rideterminava la pena inflitta all’imputato, nella misura di anni uno e mesi sette di reclusione, perché ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova del dolo di evasione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di reati finanziari e tributari, l’evasione d’imposta non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma caratterizza il dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell’agente, essendo necessario che l’emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo realizzi effettivamente l’illecito intento (Sez. 3, n. 42819 dell’01/10/2024; Sez. F., n. 31142 dell’I 1/08/2022).
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3. Conclusioni: l’evasione d’imposta non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’evasione d’imposta costituisca un elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’evasione d’imposta non è un elemento costitutivo, ma integra il dolo specifico, essendo sufficiente che l’agente miri a far evadere le imposte a terzi, anche se l’evasione non si realizza.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, articolare una tesi giuridica con cui si prenda considerazione l’evasione di imposta come elemento costitutivo di codesto illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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