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Indice
- 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, cod. strad. è configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nell’incidente pur se di esso non responsabile
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1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione
La Corte di Appello di Venezia confermava una sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di “fuga” di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada [1].
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, emergendo dagli atti la (reputata) pacifica responsabilità del veicolo antagonista nella causazione dell’incidente, per cui non sussisteva l’elemento oggettivo del reato contestato, né quello soggettivo. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, cod. strad. è configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nell’incidente, pur se di esso non responsabile, posto che l’evento, essendo comunque ricollegabile al suo comportamento, assume valore di antefatto non punibile, idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia, finalizzata a proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo di un ritardato soccorso (cfr. Sez. 4, n. 41204 del 19/09/2024; Sez. 4, n. 52539 del 09/11/2017).
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3. Conclusioni: il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, cod. strad. è configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nell’incidente pur se di esso non responsabile
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il reato di fuga in caso di incidente stradale è configurabile anche per chi non è responsabile dell’incidente stradale.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che il reato di fuga ex art. 189, comma 6, cod. strad. si applica anche a chi, pur non responsabile dell’incidente, vi è coinvolto, poiché il suo coinvolgimento lo pone in una posizione di garanzia verso gli altri utenti, obbligandolo a prestare soccorso.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di siffatto illecito penale ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti”.
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