A cosa deve intendersi riferito il rinvio operato alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall’art. 629, comma secondo, cod. pen., all’art. 628, ultimo comma, cod. pen.? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. La questione: omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: il rinvio operato alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall’art. 629, comma secondo, cod. pen., all’art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito all’attuale comma terzo dell’art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti
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1. La questione: omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti
Il GUP del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto l’imputato responsabile dei diversi fatti di estorsione pluriaggravata a lui ascritti e, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti (ed eccezione di quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.), ritenuta altresì la attenuante di cui al comma terzo dello stesso art. 416-bis.1 cod. pen., operata infine la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena complessiva di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, applicando altresì le pene accessorie conseguenti all’entità della pena principale;
La Corte di Appello partenopea, dal canto suo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, riduceva la pena inflitta all’imputato, che aveva rideterminato in quella finale di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.800 di multa.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni, che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il rinvio operato alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall’art. 629, comma secondo, cod. pen., all’art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all’attuale comma terzo dell’art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti (cfr., ad esempio, Sez. 2, n. 49940 del 10/10/2023 dove, in motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in “malam partem” al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall’art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione; conf., Sez. 2, n. 13239 del 23/03/2016; Sez. 2, n. 18742 del 17/01/2014).
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3. Conclusioni: il rinvio operato alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall’art. 629, comma secondo, cod. pen., all’art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito all’attuale comma terzo dell’art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito a cosa deve intendersi riferito il rinvio operato alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall’art. 629, comma secondo, cod. pen., all’art. 628, ultimo comma, cod. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il rinvio dell’art. 629, comma 2, c.p. alle aggravanti dell’estorsione va riferito all’attuale comma 3 dell’art. 628 c.p.[1], e non al comma 5 sul concorso di circostanze.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere esattamente a cosa si riferisca siffatto rinvio.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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