Materia de libertate: modifiche della riforma Cartabia

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La riforma Cartabia è intervenuta anche in materia di procedimento cautelare, con particolar riguardo alla forma ed esecuzione dei provvedimenti, all’estinzione delle impugnazioni e alle impugnazioni.
In particolare, le norme procedurali interessate da questa riforma sono stati gli articoli 293, 294, 295, 296, 300, 304, 309 e 311 cod. proc. pen.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa sono consistite siffatte modificazioni.

Indice

1. Le modifiche apportate all’art. 293 cod. proc. pen.


L’art. 13, co. 1, lett. a), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 è innanzitutto intervenuto sull’art. 293 cod. proc. nei seguenti termini: “all’articolo 293, comma 1, lettera i), dopo le parole «la revoca» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;”.
Pertanto, per effetto di questo innesto legislativo, è adesso stabilito che, “in sede di esecuzione della custodia cautelare, l’ufficiale o l’agente che sia stato incaricato di eseguirla informa la persona attinta dalla misura della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa” (Ufficio del Massimario della Corte suprema di Cassazione, rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023, p. 318).

2. Le modifiche apportate all’art. 294 cod. proc. pen.


L’art. 13, co. 1, lett. b), d.lgs., 10/10/2022, n. 150, a sua volta, statuisce che “all’articolo 294: 1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio.»; 2) al comma 5, dopo le parole: «procedere personalmente», sono inserite le seguenti: «e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4,»; 3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all’interrogatorio.»;”.
Di conseguenza, per effetto di tali innesti normativi, con la modifica del quarto comma così disposto, unitamente alla modificazione del comma quinto, è stato ritenuto suscettibile di essere partecipato a distanza “l’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare” (così: la relazione illustrativa).
Quindi, per effetto di tali modifiche, è adesso permesso “al giudice di autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio, anche nel caso in cui siano detenuti fuori distretto (circostanza, quest’ultima, nella quale appare viepiù opportuno ricorrere alla remotizzazione, onde consentire che l’interrogatorio sia condotto proprio dal giudice che ha irrogato la misura cautelare)” (Ufficio del Massimario della Corte suprema di Cassazione, op. cit., p. 23).
Inoltre, con l’aggiunta del comma 6-bis, “si è ritenuto di innalzare la qualità della documentazione anche nei casi in cui sia applicata una misura non coercitiva, e sia ugualmente necessario procedere, appunto, all’interrogatorio di garanzia” (così: la relazione illustrativa), pur escludendosi “l’indefettibilità della videoregistrazione alla luce del minor grado della costrizione subita dall’interessato in punto di libertà personale, e dunque lasciando, ove manchino le risorse, che si ricorra alla “garanzia minima” della fonoregistrazione, come tale introdotta dalla legge delega” (così: la relazione illustrativa).
In altri termini, tale nuovo comma è “destinato a trovare applicazione nei casi diversi da quelli disciplinati in via generale dall’appena illustrato art. 141-bis cod. proc. pen., e, dunque, quando si interroghi un soggetto al quale non sia stata applicata una misura detentiva: si è disposto che, in tali casi, debba ordinariamente procedersi alla videoregistrazione, ma, alla luce del minor grado della costrizione subita dall’interessato in punto di libertà personale, si è ritenuto che, in caso di indisponibilità delle apparecchiature, possa procedersi alla sola fonoregistrazione” (Ufficio del Massimario della Corte suprema di Cassazione, op. cit., p. 26).

3. Le modifiche apportate all’art. 295 cod. proc. pen.


L’art. 13, co. 1, lett. c), d.lgs., 10/10/2022, n. 150, dal canto suo, stabilisce che “all’articolo 295, al comma 2, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi e con le modalità previste» e, dopo la parola: «latitanza», sono aggiunte le seguenti: «, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche»;”.
Tal che ne discende che, alla luce di tali sostituzioni, essendo adesso preveduto al comma secondo di questo articolo che il “giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 296, lo stato di latitanza, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche”, si è voluto in tal guisa procedere ad un intervento normativo “che esplicita l’onere del giudice di valutare il verbale di vane ricerche e di disporre la prosecuzione delle ricerche quando quelle compiute non siano soddisfacenti” (così: la relazione illustrativa).
Quindi, questo comma è stato “interpolato, in modo tale da demandare al giudice, prima di dichiarare la latitanza, il compito di disporre nuove ricerche, qualora non ritenga quelle effettuate esaurienti” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2 novembre 2022, in www.sistemapenale.it, pp. 31 e 32).

4. Le modifiche apportate all’art. 296 cod. proc. pen.


L’art. 13, co. 1, lett. d), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 dispone che “all’articolo 296: 1) al comma 2, prima delle parole: «Con il provvedimento» sono inseriti i seguenti periodi: «La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi.»; 2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all’imputato è comunicata la data dell’udienza successiva.»;”.
Con questa modificazione dell’art. 296 cod. proc. pen., quindi, da un lato, si impone “la necessità che il decreto di latitanza sia motivato, espressamente collega la dichiarazione di latitanza che sia consegue alla mancata esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, al fatto che siano indicati gli elementi che provano l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi” (così: la relazione illustrativa), dall’altro, si “chiarisce il necessario raccordo tra esecuzione del provvedimento cautelare che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza e il processo in corso, si è specificamente previsto che all’imputato nel caso in cui venga rintracciato dovrà avere notizia della data dell’udienza” (così: la relazione illustrativa).


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5. La modifica apportata all’art. 300 cod. proc. pen.


L’art. 13, co. 1, lett. e), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 prevede che “all’articolo 300: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Estinzione» sono inserite le seguenti: «o sostituzione»; 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un’altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell’articolo 299.»;”.
Dunque, considerato che la “mera estinzione delle misure cautelari incompatibili con la condanna a pena sostitutiva (…) avrebbe potuto lasciare un vuoto di tutela cautelare anche in casi di residua pericolosità sociale, se non si fossero previste regole di graduazione dei provvedimenti cautelari” (così: la relazione illustrativa), con “l’introduzione del nuovo comma 4 bis dell’articolo 300 c.p.p., si è pertanto siglata l’incompatibilità della prosecuzione delle misure cautelari custodiali, in caso di condanna a pena sostitutiva non detentiva prevedendo (come appena visto ndr.) che quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla l. n. 689/1981, non può essere mantenuta la custodia cautelare” (così: la relazione illustrativa).
Si è dunque previsto, in “ossequio al principio di proporzione tra pena irroganda o irrogata e regime
cautelare” (Ufficio del Massimario della Corte suprema di Cassazione, op. cit., p. 199), “che la condanna alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva sia incompatibile solo con la misura della custodia cautelare in carcere, disponendo che “negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere” (così: la relazione illustrativa), volendosi in tal modo “risolvere il problema delle esigenze cautelari residue, da un lato, non prevedendo l’estinzione della misura tout court, ma soltanto il divieto di prosecuzione delle misure radicalmente incompatibili; dall’altro, e in tutti i casi, si è ribadita la possibilità di graduare il regime cautelare alla condanna in concreto, richiamando per intero tutti i poteri e le condizioni di sostituzione della misura in corso, di cui all’art. 299 c.p.p., chiudendo la nuova norma con il seguente richiamo: In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un’altra meno grave di cui ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 299”(così: la relazione illustrativa).
Oltre a ciò, va fatto altresì presente che le “scelte dettate dalla complessità del problema, e soprattutto dalla sua peculiarità rispetto agli istituti già esistenti, hanno imposto anche l’integrazione della rubrica dell’articolo 300 c.p.p. con l’inserimento dell’espressione “o sostituzione”, che rappresenta esattamente gli interventi sostitutivi di cui all’articolo 299 da ultimo citato” (così: la relazione illustrativa).

6. Le modifiche apportate all’art. 304 cod. proc. pen.


L’art. 13, co. 1, lett. f), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 dispone che “all’articolo 304, al comma 1: 1) alla lettera c-bis), dopo le parole: «commi 2 e 3» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»; 2) dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente: «c-ter) nei casi previsti dall’articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l’udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall’articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.»;”.
Orbene, posto che la “norma che disciplina la condanna a pena sostitutiva (art. 545 bis c.p.p.) prevede la sospensione del processo, se l’imputato o il suo difensore manifestano la volontà di non opporsi alla sostituzione e non è possibile decidere immediatamente” (così: la relazione illustrativa), e considerato che questa “nuova causa di sospensione si inserisce pertanto a pieno titolo nel novero delle necessità processuali dettate dalla complessità dei fatti o da oggettive cause impeditive della prosecuzione del processo, che il giudice non può governare discrezionalmente, e deve essere espressamente prevista dalla legge per il suo carattere eccezionale e incidente sulla libertà personale” (così: la relazione illustrativa), da “qui, la necessità di una norma ad hoc ad integrazione del catalogo di cui all’art. 304, co. 1 c.p.p. attraverso l’introduzione della nuova lettera c ter)” (così: la relazione illustrativa) fermo restando che, quanto “alla durata della sospensione, pur essendo previsti termini elastici commisurati all’esigenza concreta per le altre cause di sospensione, si è ritenuto opportuno limitare detta sospensione alla durata del termine ordinatorio di sessanta giorni, per non fare gravare sull’imputato in custodia cautelare eventuali ed incontrollabili ritardi nella definizione della pena sostitutiva derivanti dall’intervento dell’Ufficio di esecuzione penale esterna” (così: la relazione illustrativa).

7. Le modifiche apportate all’art. 309 cod. proc. pen.


L’art. 13, co. 1, lett. g), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 statuisce che “all’articolo 309, al comma 4, le parole: «dagli articoli 582 e 583» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 582» e, al comma 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell’imputato che vi consenta»;”.
Ebbene, tale modifica, unitamente ad altre che hanno interessato altri precetti normativi in modo analogo, è “di mero coordinamento, conseguenti all’abrogazione dell’art. 583 c.p.p. e alla necessità di adeguare i rinvii effettuati a detta norma da altre disposizioni del codice” (così: la relazione illustrativa) fermo restando però che, in “relazione all’udienza di riesame, l’ultima parte dell’art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., è stato modificato in modo da riconoscere all’imputato che ne faccia richiesta il diritto di parteciparvi a distanza” (Ufficio del Massimario della Corte suprema di Cassazione, op. cit., p. 22).

8. La modifica apportata all’art. 311 cod. proc. pen.


L’art. 13, co. 1, lett. i), d.lgs., 10/10/2022, n. 150, infine, prevede che “all’articolo 311, al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si osservano le forme previste dall’articolo 582.».”.
Di conseguenza, inserendo nell’art. 311 cod. proc. pen. il riferimento all’art. 582 cod. proc. pen., ne consegue che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale della libertà dovrà essere presentato nelle forme previste dall’articolo 582 cod. proc. pen. (in tal senso, Ufficio del Massimario della Corte suprema di Cassazione, op. cit., p. 13 e p. 14) il quale, a sua volta, (adesso) prevede quanto segue: “1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione”.

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