Riforma Cartabia: “nuovi” articoli 111-bis e 111-ter c.p.p.

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I “nuovi” articoli 111-bis e 111-ter cod. proc. pen. introdotti dalla riforma Cartabia: vediamo cosa prevedono

L’art. 6, co. 1, lett. c), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 ha previsto che, dopo “l’articolo 111, sono inseriti i seguenti: «Art. 111-bis (Deposito telematico). – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. Art. 111-ter (Fascicolo informatico e accesso agli atti). – 1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione telematica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico. 3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico. 4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all’originale.»;”.
Ebbene, scopo del presente scritto è quello di procedere ad una breve disamina di queste disposizioni legislative.

Indice

1. Il “nuovo” art. 111-bis cod. proc. pen.

L’art. 111-bis cod. proc. pen. disciplina il deposito telematico.
In particolare, il primo comma prevede, salvo il caso di malfunzionamento dei sistemi informatici (art. 175-bis cod. proc. pen.), “l’obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie” (così: la relazione illustrativa) che deve avvenire, come recita questo comma, “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici” e con modalità tali da assicurare “la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (così: il secondo comma).
Questa regola generale, però, è derogata nelle ipotesi previste dai commi terzo e quarto di questo medesimo articolo.
In particolare, l’art. 111-bis, co. 3, cod. proc. pen., disponendo che la “disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”, introduce una “formula volutamente ampia che vale a consentire il ricorso alle modalità tradizionali anche nelle ipotesi – diverse dai casi di malfunzionamento disciplinati dall’art. 175-bis c.p.p. – in cui contingenti e specifiche esigenze o caratteristiche proprie dell’atto non consentano la formazione dell’atto nativo digitale (si pensi, per esempio, ad una memoria redatta dall’imputato in stato di detenzione o di situazioni contingenti anche di impedimenti tecnici che non hanno le caratteristiche di un malfunzionamento nel senso dell’articolo 175-bis c.p.p.)” (così: la relazione illustrativa).
Inoltre, nel novero dei casi che possono rientrare in siffatta ipotesi, sempre come evidenziato nella stessa relazione illustrativa, si può anche fare riferimento ai documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l’autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico “posto che l’acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale” (così: la relazione illustrativa).
Ciò posto, a sua volta il comma quarto prevede che gli “atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”.
Ebbene, una deroga di questo genere è stata introdotta nell’intento di fare “salva la facoltà per le parti private, che intendano farlo, di ricorrere alle modalità telematiche” (così: la relazione illustrativa).

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2. Il “nuovo” art. 111-ter cod. proc. pen.

“L’art. 111-ter c.p.p. concerne la formazione e la tenuta dei fascicoli informatici” (così: la relazione illustrativa).
In particolare, il primo comma, nello stabilire che i “fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione telematica”, rende evidente come l’intento del legislatore sia stato quello di garantire integrità, accessibilità e facile leggibilità del fascicolo e di dare maggiore effettività al diritto di difesa delle parti, rendendo più spedita la acquisizione di copia (così: la relazione illustrativa).
Inoltre, lo stesso onere di formazione, conservazione, aggiornamento e trasmissione è richiesto anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico stante quanto previsto dall’art. 111-ter, co. 2, cod. proc. pen. (“La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico”), e ciò è stato fatto per “scongiurare possibili dubbi interpretativi” (così: la relazione illustrativa).
A sua volta il comma terzo statuisce che gli “atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica” (primo periodo) e, in “tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico”.
Orbene, tale disposizione –  che “vale a preservare completezza e continuità del fascicolo processuale anche laddove parte dello stesso fascicolo sia in forma di documento analogico, al contempo offrendo alle parti uno strumento utile per comprendere, consultando telematicamente il fascicolo, quali e quanti degli atti e documenti che compongono quel fascicolo siano presenti solo in cartaceo” (così: la relazione illustrativa) – non si applica però in relazione a quei documenti e quegli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica, come espressamente prescritto dal primo periodo del comma terzo (già richiamato).
Ad ogni modo, laddove “si verifichi quest’ultima circostanza, il fascicolo informatico deve contenere un elenco di siffatti atti e documenti” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, p. 10) in ossequio a quanto richiesto nel secondo periodo del comma terzo (già citato in precedenza).
Infine, il comma quarto dispone che le “copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all’originale”.
Ebbene, per effetto di questa previsione di legge, viene “trasposto in ambito penale quanto già da  tempo previsto nel processo civile telematico, ove gli atti analogici, acquisiti al fascicolo senza la firma del cancelliere, sono considerati a tutti gli effetti originali informatici, così da poter essere estratti – non solo dal cancelliere, ma anche dagli avvocati – in modalità di duplicati o copie; dunque, anche nel futuro processo penale telematico gli avvocati potranno estrarre duplicati e copie dal fascicolo informatico, ovvero ricevere telematicamente dalla cancelleria gli “originali” da utilizzare come duplicati o copie per successive attività processuali, senza firma di attestazione di conformità” (Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, rel. n. 2/2023 del 5 gennaio 2023, p. 7 e p. 8).

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