Riforma Cartabia: il “nuovo” art. 573, co 1-bis, c.p.p.

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Il “nuovo” art. 573, co 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla riforma Cartabia; vediamo cosa prevede

Indice

1. I cambiamenti


La riforma Cartabia è intervenuta anche sull’art. 573 cod. proc. pen. che, come è noto, regola l’impugnazione per i soli interessi civili.
In particolare l’art. 33, co. 1, lett. a), d.lgs., 10/10/2022, n. 150, oltre a prevedere che “al comma 1, le parole: «i soli» sono sostituite dalla parola: «gli»” [così: il numero 1)], ha altresì inserito, per mezzo del numero 2), in seno a questa disposizione legislativa, un ulteriore comma, vale a dire il comma 1-bis, che dispone quanto segue: “Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di procedere ad un breve commento di questo comma.


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2. Il comma 1-bis


Come appena visto, il comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen. dispone che, quando la “sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.
Di conseguenza, ai sensi di questo nuovo comma, si stabilisce “che il giudice d’appello e la Corte di cassazione, accertata l’insussistenza di doglianze penali e verificata l’ammissibilità dell’impugnazione, provvedano a trasferire il processo rispettivamente davanti al giudice civile competente e davanti alla sezione civile della Corte” (Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 160) la quale, a sua volta, decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Ebbene, tenuto che la ratio, che ha indotto il legislatore a concepire una norma giuridica di questo genere, “sembra potersi rinvenire nel fatto che, a fronte della definitività dei capi della decisione relativi all’accertamento penale, la sede naturale per la prosecuzione del giudizio debba essere quella civile” (Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, op. cit., p. 161), con tale statuizione legislativa, si sono voluti regolare “i rapporti tra processo penale (…) [e] azione civile” (C.S.M., Parere del 21/09/2022 sul testo del decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 agosto 2022, concernente: Schema di decreto legislativo recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, a cura dei Consiglieri Celentano, Miccichè e Cerabona, p. 49), disponendo il “trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell’atto svolta dal giudice penale” (così: la relazione illustrativa) fermo restando che, da un lato, come emerge chiaramente da questa statuizione normativa, occorre che la sentenza sia impugnata per i “soli” interessi civili, dall’altro, come trapela dalla relazione illustrativa, si rende altresì necessario che il “giudice penale dell’impugnazione abbia verificato l’assenza d’impugnazione anche agli effetti penali”.
Ciò posto, a sua volta il giudice civile non può “accertare incidentalmente il tema già definito della responsabilità penale, neppure nel caso di appello proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato” (così: la relazione illustrativa)  mentre con “il rinvio dell’appello o del ricorso al giudice civile l’oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l’illecito penale implica l’illecito civile)” (così: la relazione illustrativa) e non vi sarebbe “pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile” (così: la relazione illustrativa).
Ad ogni modo, per effetto di questa riforma, qualora la “decisione penale sia impugnata per i soli interessi civili starà ai giudici civili e non più a quelli penali dover proseguire il procedimento, utilizzando le prove acquisite nel processo penale o, eventualmente, assunte di fronte a sé” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, in www.sistemapenale.it, p. 75), ma l’uso dell’avverbio “eventualmente”, in ordine alle prove acquisite nel processo civile, dovrebbe lasciare chiaramente intendere, ad avviso dello scrivente, che questa acquisizione è per l’appunto una mera eventualità, e, di conseguenza, nulla esclude che il giudice civile possa decidere esclusivamente sulla base delle sole prove acquisite nel processo penale.

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