Estradizione: modifiche apportate dalla riforma Cartabia

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Le modifiche apportate dalla riforma Cartabia in materia di estradizione
La riforma Cartabia è intervenuta anche in materia di estradizione.
L’art. 40 del d.lgs., 10/10/2022, n. 150, infatti, prevede che al “Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 703, al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all’interrogatorio l’interessato e il difensore quando ne fanno richiesta.»; b) all’articolo 717, al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.»”.
Le disposizioni legislative interessate da questa riforma in subiecta materia, quindi, sono due, vale a dire, come appena visto, l’art. 703 cod. proc. pen. che regola gli accertamenti del procuratore generale e l’art. 717 cod. proc. pen. che norma l’audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva.
Orbene, scopo del presente scritto è procedere ad una breve disamina delle novità introdotte da questo articolo 40.

Indice

1. Le modifiche apportate all’art. 703, co. 2, cod. proc. pen.

Fermo restando che i primi quattro periodi del comma secondo dell’art. 703 cod. proc. pen. prevedono rispettivamente che, salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717 cod. proc. pen. (che esamineremo, perlomeno in parte, da qui a breve,), il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell’interessato e provvede alla sua identificazione (così: il primo periodo), nonché procede, altresì, all’interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia al principio di specialità (così: il secondo periodo) mentre l’interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia (così: il terzo periodo) e l’atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima (così: il quarto periodo), per effetto di questa novella, è adesso altresì stabilito, come visto poco prima, che, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il Presidente della Corte di Appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio, oltre a potere autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.
Orbene, tenuto conto che la possibilità di partecipare a distanza non rappresenta una novità afferente solo questo precetto normativo dal momento che tale forma di partecipazione è stata introdotta dalla riforma Cartabia in numerosi casi, il legislatore ha ritenuto fattibile una tale modalità partecipativa anche per questo ambito procedurale, ritenendosi l’impiego dei nuovi strumenti tecnologici, qual è quello qui in rassegna, compatibile anche con i procedimenti di cooperazione giudiziaria internazionale, con particolar riguardo all’espletamento dell’interrogatorio nella procedura estradizionale (in termini non dissimili, vedasi: la relazione illustrativa).
Precisato ciò, per effetto della modifica intervenuta sull’articolo qui in commento, la partecipazione a distanza è stata prevista “nell’interrogatorio dell’interessato da parte del procuratore generale nell’ambito del procedimento di estradizione” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, p. 24).
In particolare, ciò può avvenire in due modi.
In primo luogo, quando una particolare disposizione legge lo consente, e quindi solo nella misura in cui il legislatore abbia previsto la possibilità di partecipare in questo modo.
In secondo luogo, la partecipazione a distanza può avvenire su richiesta dell’interessato e del difensore previa autorizzazione dell’organo giudicante.
Ebbene, ad avviso di chi scrive, tale richiesta deve essere espressa, e può essere formulata disgiuntamente dal difensore o dall’interessato.
Ciò posto, dal momento che la norma parla del fatto che il Presidente della Corte di Appello possa, e quindi, non debba, autorizzare tale modalità partecipativa, non sembra che vi possano essere le condizioni per potere impugnare il provvedimento con cui quest’organo giudicante non autorizzi tale partecipazione.
Del resto, un ulteriore argomento milita per siffatta opzione interpretativa, e cioè il fatto che, non essendo stato previsto alcun mezzo di impugnazione ove si verifichi l’evenienza appena citata, non si potrebbe comunque impugnare nel caso di specie stante il principio di tassatività delle impugnazioni che connota il nostro ordinamento processualpenalistico (art. 568 cod. proc. pen.).

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2. Le modifiche apportate all’art. 717, co. 2, cod. proc. pen.

Fermo restando che i primi periodi del comma secondo dell’art. 717 cod. proc. pen. dispongono, rispettivamente, da un lato, che al “fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3”, cod. proc. pen., dall’altro, che, gli “adempimenti di cui al comma 1 (vale a dire l’identificazione della persona, il suo interrogatorio e il consenso di questa all’estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, facendone menzione di ciò nel verbale ndr.)  sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima”, sono adesso stati inseriti, in seno a questo comma, due ulteriori periodi, che completano il comma secondo unitamente all’ultimo periodo ivi previsto secondo il quale il “consenso all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore”.
In particolare, come rilevato già in precedenza, i nuovi periodi introdotti dalla riforma Cartabia prevedono, in modo sostanzialmente uguale alle modifiche apportate all’art. 703, cod. 2, cod. proc. pen., rispettivamente, da una parte, che, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio, dall’altra che quest’organo giudicante può altresì autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.
Quindi, il legislatore ha previsto la partecipazione a distanza nel caso di “audizione dell’interessato sottoposto a misura cautelare nell’ambito del procedimento di estradizione” (M. GIALUZ, op. cit., p. 24), ritenendosi l’impiego dei nuovi strumenti tecnologici, qual è quello qui in rassegna, compatibile anche con i procedimenti di cooperazione giudiziaria internazionale, con particolar riguardo all’espletamento dell’interrogatorio nella procedura estradizionale (in termini non dissimili, vedasi: la relazione illustrativa).
Per il resto, stante il fatto che queste modificazioni coincidono con quelle poste in essere per l’art. 703, co. 2, cod. proc. pen., valgono le considerazioni già enunciate in precedenza, con una unica riflessione da doversi fare, ossia che nel “settore del riconoscimento delle sentenze non è stato, invece, necessario apportare modifiche alla procedura passiva quanto all’interrogatorio del condannato sottoposto a misure coercitive, considerato che l’art. 736, comma 3, cod. proc. pen., rinvia al già citato art. 717, comma 2, cod. proc. pen.” (Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Rel. n. 2/2023 del 5 gennaio 2023, p. 23).

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