Indice
- 1. Una questione annosa
- 2. Da una premessa fallace derivano ragionamenti infondati
- 3. La Suprema Corte ha fatto applicazione di principi e disposizioni appartenenti alla teoria generale del contratto
- 4. La giurisprudenza successiva
- 5. Il paventato contrasto tra diritto unionale e le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte
- 6. Conclusioni
1. Una questione annosa
2. Da una premessa fallace derivano ragionamenti infondati
3. La Suprema Corte ha fatto applicazione di principi e disposizioni appartenenti alla teoria generale del contratto
- Scuole europee e competenza giurisdizionale della Camera dei ricorsi: il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE
- Il diritto dell’Unione Europea- una breve introduzione
4. La giurisprudenza successiva
5. Il paventato contrasto tra diritto unionale e le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte
6. Conclusioni
- [1]
Sciarrone Alibrandi A, Nessun contrasto tra Cassazione e normativa U.E., in Il Sole 24 Ore del 25 novembre 2020.
- [2]
Sciarrone Alibrandi A., Causa variabile e causa meritevole dei derivati, in Diritto Bancario.it., del Giugno 2020
- [3]
Per approfondimenti Foresta D., La (discutibile) conferma della non meritevolezza degli interest rate swap con funzione di macro hedging, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 4, 1 luglio 2022, p. 746 e ss.
- [4]
Per approfondimenti Grossule E., Derivati over the counter: speculazione o copertura dei rischi? L’impatto della regolamentazione UE sulla validità dei contratti, in Rivista di diritto bancario, luglio/settembre, 2021, p. 531 e ss.
- [5]
Per approfondimenti Dolmetta A. A. e Serafino Lentin L., Tra «prestazione» e «valore» del mark to market: a margine del derivato prodotto d’impresa, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 2, 1 marzo 2022, p. 462 e ss.
- [6]
Corte di Appello di Bologna, sentenza del 17 febbraio 2022: “Ove occorra accertare la nullità di un contratto derivato IRS OTC per mancata pattuizione nel contratto del mark to market e del suo criterio di calcolo, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti, non si ravvisano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai fini della verifica della compatibilità della normativa italiana al diritto dell’Unione Europea, in quanto le norme interpretate e applicate dal giudice italiano sono le disposizioni generali previste in tema di nullità dei contratti dal codice civile, e non già le norme di settore, di derivazione europea, in materia di obblighi informativi in capi agli intermediari finanziari, ragione per cui il richiamato diritto dell’Unione Europea risulta irrilevante”.
Cfr., inoltre, Acciari M., Appello Bologna, 17 febbraio 2022 – Contenuto del contratto di Interest Rate Swap, in IlCaso.it ed altresìAcciari M., Derivati degli enti locali: il Tribunale di Venezia si allinea agli orientamenti della Cassazione, in dirittobancario.it - [7]
Ex multis C.G.U.E., ordinanza 5 settembre 2019, causa C-239/19, Elt Lily and Company; C.G.U.E., sentenza 8 giugno 2006, causa C.60/05, WWF Italia.
- [8]
C.G.U.E., sentenza del 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Massam Dzodzi c. Stato belga, in cui la Corte di Lussemburgo – ribadendo la propria incompetenza in materia di situazioni meramente interne – ha precisato che possa derogarsi a tale fondamentale regola allorquando sia il diritto nazionale a rinviare alla normativa U.E. In tal caso, con motivazione rafforzata, dovrà essere il giudice a quo a dimostrare, pena l’irricevibilità del proprio rinvio, che le disposizioni europee siano state rese applicabili dal diritto nazionale al caso di specie.
- [9]
C.G.U.E., sentenza del 5 dicembre 2000, causa C-448/98, Guimont, nella quale la Corte ha ritenuto ricevibile il rinvio del giudice nazionale che assumeva necessaria l’applicazione del diritto U.E. alla fattispecie puramente interna, al fine di far beneficiare ad un cittadino nazionale dei diritti di cui godrebbe, in virtù del diritto dell’Unione, il cittadino di un altro Stato membro e, quindi, di evitare discriminazioni cd. “alla rovescia”.
- [10]
C.G.U.E., sentenza 15 novembre 2016, causa C-268/15, Ulles de Schooten. In tale pronuncia, la Corte ha precisato che gli elementi concreti (del tutto eccezionali) che consentono di stabilire un collegamento fra l’oggetto o le circostanze di una controversia in cui elementi sono tutti collocati all’interno dello Stato membro e le disposizioni del Trattato relative alle libertà fondamentali devono risultare dalla decisione di rinvio. In siffatte tassative ipotesi, spetta dunque al giudice a quo indicare alla Corte, conformemente all’art. 94 RP Corte, sotto quale profilo – malgrado il suo carattere puramente interno – la controversia nazionale presenti con le suddette disposizioni del Trattato un elemento di collegamento che rende l’interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla sua soluzione.
- [11]
Per approfondimenti, v. M. CERNIGLIA, Esistono divieti comunitari agli scenari di probabilità?, in Diritto Bancario.it, Gennaio 2013
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