4 novembre 1950, firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

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Il 4 novembre 1950 viene firmata a Roma la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali(C.E.D.U.), concepita dal Consiglio d’Europa, è una carta di estremo rilievo perchè per la prima volta si auspica di munire i diritti umani di una protezione effettiva e si instaura “un sistema effettivo di tutela di un ordine pubblico europeo, fondato sulla convinzione storica che solo la tutela dei diritti garantisce una configurazione democratica degli Stati”[1]. I diritti fondamentali tutelati dalla CEDU, rappresentano un termine per valutare la regolarità degli atti comunitari e sono presupposti universali delle disposizioni comunitarie, questo grazie sia alla giurisprudenza, e qui la svolta si può attribuire alla storica sentenza Stauder del 1969, dove si dichiara che la tutela dei diritti fondamentali è parte integrante del diritto comunitario, ma grazie anche all’articolo 6 del Trattato di Amsterdam secondo il quale l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diritti che costituiscono l’impalcatura del costituzionalismo europeo e che hanno l’obiettivo di impedire un qualsiasi regresso delle singole democrazie nazionali, oltre ad essere un „test d’ingresso“ per gli Stati che desiderano far parte dell’Unione. Il percorso verso la tutela internazionale dei diritti dell’uomo, che passa attraverso la costruzione di un complesso di norme di diritto internazionale, ha il suo principio subito dopo la Seconda Guerra Mondiale quando venne recuperata l’importanza della dignità umana[2] e la consapevolezza di come essa sia il valore primario e fondante ogni civiltà democratica e di come sia doveroso proteggere e custodire il sogno europeo di chi ha voluto ed è riuscito ad edificare un’Europa unita, continuando a sostenere e dare impulso a tali valori. La CEDU è il primo esperimento che si propone di fornire ai diritti umani un’effettiva tutela esercitata per mezzo della Corte di Strasburgo, ad essa possono rivolgersi non solo gli Stati ma ogni individuo che reputi d’aver subito una violazione, consumata da uno degli Stati membri, dei diritti tutelati dalla Convenzione[3]; l’art. 35 della Convenzione rubricato “condizioni di ricevibilità”, però, dispone che “la Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva”[4]. La struttura duale di salvaguardia dei diritti Cedu-Corte di Strasburgo è stata introdotta con l’intenzione di assicurare, fra tutti gli Stati, uniformi livelli di salvaguardia dei diritti fondamentali. L’art. 53 CEDU prevede una clausola di salvaguardia, dispone infatti che “nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi”, ciò vuol dire che la Convenzione stabilisce un livello minimo che non può determinare un arretramento di tutela rispetto a quella offerta dalle singole Costituzioni statali[5]. Qual è, quindi, il rango giuridico delle norme della CEDU? Non può che essere quello dell’atto che dà ingresso e forma giuridica al trattato, ovvero della legge di ratifica; la Convenzione europea dei diritti dell’uomo deve essere in via generale rispettata dalle leggi, perchè altrimentti si violerebbe l’art.117 della Costituzione che fa obbligo alle leggi dello Stato e delle regioni di rispettare gli obblighi internazionali[6]. La CEDU è, dunque, una fonte interposta tra la Costituzione e la legge ordinaria e questo è stato confermato dalle sentenze gemelle 348 e 349 del 2007; posizione confermata anche dalla legge costituzionale 3/2001, modificativa del titolo V, parte II, della Costituzione ed in particolare del comma 1 dell’art.117 che nell’individuare quali sono gli obblighi del legislatore regionale, menziona accanto agli obblighi comunitari anche gli obblighi internazionali, ovvero i trattati. L’art.117 comma 1 adesso dispone che: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”[7]. Ma come facciamo a rintracciare la tutela più solida di quel diritto? Essa si ha laddove il caso della vita e il valore della dignità convergono, orientando il decisore verso il maximum incrementum della tutela[8]; questo criterio della tutela più intensa è stato uno spunto prezioso per la Corte Costituzionale nella sentenza 317/2009[9], la CEDU, dunque, è vincolata all’osservanza dei soli principi fondamentali e in caso di contraddizione si procederà a bilanciarli, seguendo il criterio del bilanciamento e non della subordinazione. Quando un giudice sospetta il contrasto fra le due fonti deve, innanzitutto, esperire il tentativo di interpretare la legge in modo conforme alla CEDU, così come stabilito dalle sentenze 239/2009 e 93/2010,[10] anche al fine di realizzare una disciplina equilibrata valida per tutti gli Stati membri, se ciò non è possibile deve sollevare una questione di costituzionalità avente ad oggetto la legge, perchè essa se contraria alla CEDU per la proprietà transitiva ha violato l’art.117 comma 1 della Costituzione, di conseguenza la Corte Costituzionale dovrà sentenziare l’illegittimità della norma interna che non porge oppurtuna tutela al diritto protetto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo[11], ma di fatto, non ogni volta che una legge è contraria alla CEDU merita di essere annullata per violazione dell’art.117 perchè se la legge offre una tutela più intensa ai diritti rispetto a quella che viene dalla CEDU allora il giudice dovrà applicare, al caso, la legge e non la CEDU. Sia i giudici comuni, nel loro adeguarsi alla CEDU e all’esegesi della legge interna, sia la Corte Costituzionale, quando valuta la conciliabilità della Convenzione alla Costituzione, sono obbligati a rispettare le interpretazioni della Corte di Strasburgo. La Corte Costituzionale, nella sentenza n.236/2011, ha di recente affermato che tale vincolo alle letture rese da Strasburgo va interpretato in senso sostanziale, senza l’obbligo di aderire pedissequamente alla formulazione dell’interpretazione della Convenzione resa dalla Corte di Strasburgo[12]; questo è manifestazione di un attenuazione della rigidità del vincolo all’osservanza delle interpretazioni rese dalla Corte di Strasburgo, basti ricordare il contrasto sorto le due Corti in merito alla controversia introdotta, sia nel 2004 da una fazione islamico-integralista che non condivideva l’ordinanza ministeriale che obbligava l’esposizione del Crocifisso nei locali scolastici e pubblici, sia nel 2009 nel caso Lauti contro Italia, in entrambi i casi la Corte di Strasburgo venne a pronunciare una controversa sentenza dove affermava che il principio di laicità è inciliabile con l’esibizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici e statali, in contrasto col principio della libertà religiosa e della laicità dello Stato[13]; ecco perchè è importante non vincolare severamente la lettura della Corte Costituzionale all’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo. Va sottolineato che dare prevalenza alla CEDU rispetto alla Costituzione non vuol dire declasse quest’ultima, anzi, la si sta valorizzando perchè la CEDU può pretendere di essere applicata nel nostro ordinamento in quanto serve la Costituzione agli articoli 2 e 3, che trattano della libertà e dell’uguaglianza; quindi scegliere la norma che garantisca una maggiore tutela vuol dire prediligere quella che serve al meglio l’uguaglianza e la libertà, ovvero la dignità della persona umana che prevale su tutto, perchè dove non c’è dignità non ci può essere libertà e uguaglianza[14]. Nel frattempo, è entrato in vigore, nel dicembre 2009, il Trattato di Lisbona che contempla l’annessione dell’Unione Europea alla Cedu, questa comunque non muterebbele attribuzioni dell’UE, la stessa Convenzione europea, però, non contiene alcuna previsione per l’intervento da parte di soggetti diversi dagli Stati e l’Unione europea, dal punto di vista giuridico, non è uno Stato ma un’Unione sovranazionale; tale adesione si tradurrebbe in una vigilanza esterna e nell’accertamento dell’osservanza degli obblighi a carico dell’UE, nonchè in una maggiore sicurezza per i singoli che in caso di trasgressione dei loro diritti fondamentali, possono adire la Corte CEDU[15]. Il Trattato di Lisbona affronta la questione dell’applicabilità, se l’Unione Europea aderisce alla CEDU, questa diviene diritto comunitario[16]. L’ 1 giugno 2010, poi, è entrato in vigore il protocollo 14 della CEDU, dopo la ratifica della Federazione Russa e in Italia della legge 280/2005[17], che consente al comitato dei ministri europeo anzitutto di richiedere una pronuncia interpretativa di una propria sentenza di condanna alla Corte di Strasburgo per sottolineare quale sia l’obbligo gravante sullo Stato in conseguenza di quella pronuncia; in secondo luogo, il comitato dei ministri può richiedere una pronuncia aggiuntiva che accerti la violazione del giudicato da parte dello Stato, ciò consente di controllare lo stato di esecuzione delle sentenze di condanna dei Paesi contraenti e dare avvio, così, alla procedura di accertamento in caso di inadempimento[18]. La citata legge ha ampliato il potere coercitivo delle pronunce della Corte europea e la loro concreta attuazione[19].

 

 

 

 


[1]    BIGIAVI W.-TRABUCCHI A., Rivista di diritto civile, Padova, 2010, 119.

[2]    Cfr. http://www.treccani.it

[3]    CARNEVALE P.-CELOTTO A.-COLAPIETRO C.-MODUGNO F.-RUOTOLO M.-SERGES G.-SICLARI M., Diritto pubblico, Torino, 2012, 631.

[4]    Cfr. http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf.

[5]    FALZEA A., GROSSI P., CHELI E., in Enciclopedia del diritto. Annali. Vol. II, Milano, 2007, 403-404.

[6]    BIN R.-BRUNELLI G.-PUGIOTTO A.-VERONESI P. All’incrocio tra costituzione e cedu. Il rango delle norme della convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo, Torino, 2007, 315-316.

[7]    PARODI G., Le fonti del diritto. Linee evolutive, Milano, 2012, 34-35.

[8]    FERRARI G.F., Diritto pubblico comparato ed europeo, Torino, 2012, 1749.

[9]    La Corte Costituzionale in questa importantissima sentenza „dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato;

        dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all’imputato restituito nel termine l’esercizio del diritto alla prova, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza indicata in epigrafe. “Cfr. http://www.giurcost.org/studi/randazzo.htm

[10]   MALFATTI E., I livelli di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, Torino, 2013, 112.

[11]   ONIDA V., PEDRAZZA GORLERO M., Compendio di diritto costituzionale, Milano, 2010, 98-99.

[12]   Cfr. CACACE E., Fra deroghe alla retroattività della lex mitior e collocazione delle norme Cedu: ribadendo principi consolidati, aperture non irrilevanti della Corte Costituzionale. Nota a margine della sentenza 236/2011, in www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2011/0022_nota_236_2011_cacace.pdf.

[13]   NICOTRA I., Diritto pubblico e costituzionale, Torino, 2013, 73.

[14]   La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel 1948, fu il momento di più alto riconoscimento, da parte degli Stati e dei governi, dei diritti soggettivi, sotto la spinta carica di sdegno per le atrocità succedutesi nel corso della seconda guerra mondiale. L’esigenza di tutela dei diritti è aumentata ancor di più nel secondo dopoguerra, arrivando a concepire l’uomo non solo come individuo meritevole di tutela in quanto tale ma anche nei suoi differenti modi di esprimere la propria personalità. In DE VITA R., BERTI F., NASI L., Democrazia, laicità e società multireligiosa, Milano, 2005, 155-156.

[15]   DRAETTA U. op.cit., 253-254.

[16]   ADAM R., TIZZANO A., Manuale di diritto dell’Unione Europea, Totini, 2014, 148.

[17]   Cfr. http://www.camera.it/parlam/leggi/05280l.htm

[18]   RUSSO C., QUAINI P. M., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, Milano, 2006, 69 ss.

[19]   SAPIENZA R., Diritto intennazionale. Casi e materiali, Torino, 2013, 173.

Siringo Martina

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