XXXI Congresso Nazionale dell’ANM: le proposte in materia di efficienza del processo civile

Redazione 29/10/13
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Anna Costagliola

Il presidente Sabelli, all’apertura del XXXI Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), ha sottolineato come, benché negli ultimi anni sia stato compiuto qualche passo in avanti per rendere maggiormente efficiente il settore della giustizia (il riferimento è alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie, all’introduzione del processo civile telematico e all’approvazione del codice dell’amministrazione digitale), tuttavia la strada delle riforme sia ancora segnata da troppe timidezze, arresti, ripensamenti, errori.

Il settore civile, in particolare, continua ad essere afflitto dalla durata eccessiva delle cause e dal grave arretrato, che ha assunto ormai carattere strutturale. Quanto a quest’ultimo, l’entità del carico e la complessità anche qualitativa delle pendenze impongono il ricorso a soluzioni che perseguano l’obiettivo di un deciso abbattimento delle cause più risalenti, secondo un piano rigorosamente programmato, che non trascuri però il rispetto di standard qualitativi elevati e preveda l’impiego di risorse esterne, riservando comunque al personale più qualificato ed esperto le attività per le quali è richiesta una maggiore abilità professionale.

L’Associazione Nazionale Magistrati ha ripetutamente espresso il proprio parere favorevole per riforme del processo civile che, senza modificare radicalmente l’impianto attuale, ne superino i difetti e le lacune, consentendo di eliminare l’arretrato e di giungere a processi civili di durata ragionevole.

Alcune delle scelte compiute in questo ultimo scorcio di legislatura possono essere considerate una buona base per una positiva riorganizzazione complessiva. In particolare, l’ANM ritiene opportuna l’adozione dei seguenti interventi:

1) semplificazione dei riti: ai provvedimenti già adottati di riduzione dei riti deve seguire un ulteriore intervento di maggior coraggio, che sostituisca i riti speciali residui non strettamente necessari in ragione della peculiarità della materia, in favore del procedimento sommario che, seppur perfettibile, non solo appare caratterizzato da un’apprezzabile duttilità procedimentale, ma realizza anche un modello decisorio deformalizzato, che si dimostra efficace per la maggior parte dei procedimenti;

2) disincentivi contro l’abuso del processo: il processo deve realizzare pienamente ed esclusivamente la funzione di accertamento e non deve ridursi a strategia economica della parte che è in torto. Lo strumento dell’art. 96 c.p.c., la previsione delle astreintes per l’inadempimento dei soli obblighi di fare, l’aggravio di spese di contributo unificato per le impugnazioni inammissibili o improcedibili risolvono in misura parziale e non sistematica l’abuso del processo;

3) smaltimento dell’arretrato: ciascun Tribunale deve dotarsi di un programma di smaltimento dell’arretrato, da coordinarsi necessariamente con la riorganizzazione degli uffici giudiziari e la scomparsa delle sezioni distaccate;

4) mediazione di qualità: dopo la caducazione del decreto legislativo sulla mediazione da parte della Corte Costituzionale per eccesso di delega, non può essere perduta l’opportunità di una nuova introduzione più meditata delle forme di mediazione e di conciliazione, con costi minori per il cittadino e premialità nell’adesione alla proposta di mediazione o conciliazione. Occorrono regole deontologiche e di incompatibilità più rigorose, il rispetto di un principio di competenza e corrispondenza tra organismi di mediazione ed uffici giudiziari, nonché un’adeguata professionalità per i mediatori;

5) disciplina delle impugnazioni: in materia si ritiene necessario intervenire sulla disciplina del giudizio di appello con la riduzione dei motivi proponibili e l’abrogazione del cd. «filtro in appello» introdotto dal D.L. 83/2012, che rischia di determinare un lavoro aggiuntivo nel caso di declaratoria di ammissibilità dell’appello e, nel caso contrario, una deroga alla regola generale secondo cui il giudizio di cassazione ha per oggetto la sentenza di appello;

6) fase esecutiva: il processo di esecuzione, così come strutturato, appare fortemente penalizzante per il sistema giustizia. Agli opportuni correttivi di carattere processuale (ad esempio l’estensione del rito sommario ai giudizi di opposizione contro titoli esecutivi di carattere giudiziario), occorre aggiungere un maggiore impegno pubblico a sostegno del creditore. E’ dunque necessario che lo Stato, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, agevoli il creditore nella ricerca dei beni del debitore da sottoporre a esecuzione, vanificando ogni tentativo di occultamento. Sembra utile, a tal fine, l’istituzione di un ufficio centralizzato di esecuzione che, sotto il controllo del giudice, individui beni e crediti dell’esecutato e proceda al pignoramento informatico delle somme giacenti presso le banche.

La conclusione è nel senso che proprio il Congresso Nazionale dell’ANM possa costituire un momento di riflessione, in grado di segnare un passo in avanti nella direzione di una giustizia migliore e più efficiente, che non tradisca la propria funzione e le attese dei cittadini, che vada oltre le grettezze del contingente e guardi ad un orizzonte fatto di buone riforme, di innovazione, di un’elaborazione culturale rivolta a una prospettiva europea e sovranazionale. Ai fini indicati occorrono appropriati strumenti normativi e organizzativi. Ne sono precondizione il recupero di una condivisa responsabilità istituzionale, il rispetto della giurisdizione, dei principi dello Stato costituzionale di diritto e delle sue regole, nonché l’osservanza di un metodo di confronto leale che rifiuti pregiudizi e diffidenze.

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