Viola l’anonimato nei concorsi consegnare un compito redatto parzialmente in brutta, avvertendo di ciò tutti i presenti

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Il Consiglio di Stato sez. III con la sentenza n. 2687, depositata il 26 maggio 2014, affronta questa particolare ipotesi, ribadendo le linee guida sull’anonimato nei concorsi pubblici.

Il caso. È un appello incidentale presentato dal vincitore del concorso per un posto di dirigente tecnico (architetto) presso un’ASL. Il secondo classificato, infatti, aveva presentato un ricorso principale in cui contestava le evidenti anomalie del compito del vincitore e ne chiedeva l’annullamento per violazione della regola dell’anonimato. Infatti durante lo svolgimento della prova scritta, cui erano stati ammessi solo 5 concorrenti, << poco prima della scadenza del termine previsto per la consegna della prova, il controinteressato dal proprio posto dichiarava ad alta voce di non essere in grado di ultimare in tempo la ricopiatura del proprio elaborato e di voler dunque procedere a un collage tra minuta e bella copia. I partecipanti al concorso, avendo udito tale frase, rappresentavano verbalmente al presidente della commissione, alla fine della prova, che il comportamento poco prima manifestato dal candidato poteva rivelarsi un espediente per il facile riconoscimento della sua prova di esame, considerato anche il fatto che lo stesso era persona già alle dipendenze dell’Amministrazione che aveva indetto il concorso. Malgrado detto rilievo la commissione procedeva alla correzione degli elaborati dieci minuti dopo il termine della prova ed il verificarsi della situazione rappresentata e dichiarava ammessi alla successiva prova teorico pratica tre candidati, tra i quali gli odierni appellante principale ed appellato/appellante incidentale>>. A sua volta il vincitore contestava le evidenti irregolarità delle prove del secondo classificato. Il Tar Veneto sez. III n.672/13 accoglieva le doglianze di quest’ultimo ed annullava il compito del vincitore per la palese violazione dell’anonimato, dovuta non tanto al collage tra bella e brutta copia, quanto ad averlo dichiarato pubblicamente a tutti i presenti. Ricorrevano al CDS sia il vincitore del concorso che la PA, con un ricorso incidentale improprio e proponeva un appello incidentale, relativo alle censure respinte in prime cure, anche l’originario ricorrente. ILCDS ha de facto confermato la sentenza di primo grado respingendo i ricorsi della PA e dell’originario controinteressato, dichiarando parzialmente improcedibile il ricorso dell’appellato.

Quadro normativo. Il DPR 487/84 impone ai concorrenti di non comunicare tra loro, nè verbalmente, né per scritto, potendosi relazionare solo con i commissari ed i membri del servizio di vigilanza. Inoltre non possono apporre negli elaborati segni o sottoscrizioni che potrebbero rendere identificabile il loro autore, violando così la regola dell’anonimato. È una delle principali regole  comune a tutti i concorsi pubblici, agli esami di stato e di abilitazione professionale: << si impone a garanzia del principio di uguaglianza dei concorrenti, oltreché di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, che è chiamata ad operare le proprie valutazioni senza rischio di condizionamento esterno e, quindi, a garanzia della par condicio dei concorrenti (cfr. sul principio Cons. St., A.P., n. 26 del 20 novembre 2013)>>. Si presume che il candidato adotti tutte le opportune misure per << prevenire ogni possibile vulnus alla garanzia di anonimato delle prove scritte, che, ove violata, viene ad incidere, con effetto invalidante della prova, sulla fase del giudizio valutativo che deve intervenire su un elaborato in alcun modo riconducibile al suo autore>>.

Casistica. In questi anni la giurisprudenza ha fornito alcune indicazioni, fermo restando che sarà la singola commissione a stabile se il segno violi o meno l’anonimato. Nella fattispecie l’aver redatto il compito con due stili diversi, chiarendo che una era la minuta e l’altra la brutta copia, aver inserito in una delle due copie una scaletta degli argomenti con i relativi tempi di redazione del loro approfondimento, l’inserimento dell’orario di inizio della stesura e della consegna non sono giudicati contrassegni vietati, bensì sono stati considerati indice di precisione e di meticolosità compatibili con la figura dirigenziale ricercata. Inoltre gli elaborati erano in busta chiusa, non potevano essere visti se non all’apertura dei plichi ed il nome dell’autore era reso noto solo all’apertura della busta piccola sigillata contenente le sue generalità, perciò non c’era alcuna possibilità di individuare il candidato che li aveva redatti se non dopo lo svolgimento della procedura di correzione. Erano, perciò, anomalie prive di rilievo ai fini del corretto svolgimento di questa fase del concorso. Infine <<per concorde giurisprudenza non costituiscono segni identificativi del concorrente l’apposizione di cancellature e di interventi correttivi nell’elaborato finale, evenienze che ordinariamente accompagnano la redazione dello scritto (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 102 dell’ 11 gennaio 2013; n. 1740 del 26 marzo 2012)>>.

La violazione dell’anonimato è una violazione da pericolo astratto. Infatti il CDS ad.plen. 26/13 ha chiarito che non va verificato se a seguito della violazione il riconoscimento della prova di un candidato abbia in concreto sviato la procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale evenienza. A fronte dell’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore <<non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza (cfr. etiam Sez. VI, n. 3747 del 2013; Sez. II, parere n. 213 del 2011). La violazione dell’anonimato nei riguardi della Commissione nei pubblici concorsi comporta, insomma, un’illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionata dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di indagine sull’effettiva lesione della regola di imparzialità in sede di correzione (cfr. A.P., n. 26 del 2013, cit.)>>. Si deve, poi, tenere conto del contesto in cui si svolge il concorso e della natura dello stesso, come sopra rilevato.

Dichiarare pubblicamente l’apposizione di segni nell’elaborato viola l’anonimato. È lapalissiano. Nella fattispecie solo 5 concorrenti erano stati ammessi alla prova contestata ed a 5 minuti dalla fine il controinteressato aveva informato i presenti che avrebbe consegnato il compito parzialmente redatto in brutta, suscitandone le proteste per una presunta deroga alla regola dell’anonimato. Il CDS concorda che questa leggerezza è stata fatale perchè in questo modo rendeva facilmente identificabile il suo elaborato, tanto più che la correzione sarebbe avvenuta a ridosso della conclusione della prova scritta. Questa peculiare situazione ambientale <<ha concorso ad incidere sulla regola di segretezza delle prove scritte con effetto sulla par condicio dei candidati in sede di correzione delle prove, nonché di una condotta del candidato certamente non conforme alla regola di riservatezza, che deve presiedere alla redazione delle prove scritte onde non mettere in discussione l’anonimato delle stesse>>. Ergo è stato invalidato il solo compito contestato, non tutta la prova con diritto alla sua ripetizione come richiesto da altri concorrenti; il ricorso del controinteressato, quindi, è stato respinto.

Insindacabilità della votazione. È espressione della discrezionalità della Commissione e come tale insindacabile << nel merito, salva l’emersione – nei limiti del sindacato esterno del giudice amministrativo – di una palese abnormità ed illogicità del giudizio rilevabile ictu oculi, ovvero di un evidente sviamento logico o sproporzione del punteggio assegnato (cfr. ex multis Cons. St., Sez. IV, n. 4593 del 20 novembre 2013; n. 4790 del 26 settembre 2013; n. 3057 del 4 giugno 2013; Sez. IV, sez. VI, n. 1883 del 05 aprile 2013)>>. Nel nostro caso la votazione era stata adeguata e proporzionale e non creava disparità con gli altri concorrenti, poiché il vincitore aveva risposto compiutamente a tutti e tre i quesiti e denunciate presunte anomalie redazionali di per sé non giustificano l’automatica insufficienza del compito, poi annullato per violazione dell’anonimato.

 

Dott.ssa Milizia Giulia

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