Le videoregistrazioni di privati sono prove documentali?

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(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 234)

Indice

1. La questione

La Corte di Appello di Bologna confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di alcune persone ritenute responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 337, 582-585 in relazione all’art. 576 cod. pen..
In particolare, per quello che rileva in questa sede, l’affermazione di responsabilità era fondata sulle risultanze delle videoregistrazioni e delle testimonianze acquisite, ritenute convergenti e dimostrative del ruolo attivo degli imputati.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli accusati che, tra le doglianze addotte, deducevano l’erronea applicazione dell’art. 234 cod. proc. pen., contestandosi in particolare il mancato accertamento della paternità del filmato, ritenuto utilizzabile quale documento acquisito sul web, sebbene non fosse stato identificato l’autore.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il motivo summenzionato era ritenuto infondato dato che, ad avviso degli Ermellini, il filmato in contestazione era stato estratto dal web e, in quanto tale, era pacificamente acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. nonché legittimamente utilizzabile, trattandosi di videoregistrazione effettuata da privato in luogo pubblico.
Difatti, secondo quanto postulato dalla Cassazione in precedenti pronunce, le videoregistrazioni effettuate da privati sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., che, in ragione del luogo in cui le riprese sono state effettuate, non hanno determinato alcuna violazione delle norme processuali sulla formazione della prova (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016; Sez. U, n. 26795 del 28/3/2006).
Tal che se ne faceva conseguire come i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non potessero essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020), tenuto conto altresì del fatto che, in caso di mancata produzione, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020; Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour ritenevano come la Corte territoriale bolognese avesse correttamente ritenuto utilizzabile il filmato e respinto la censura difensiva.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi precisato che le videoregistrazioni effettuate da privati sono prove documentali e, quindi, in quanto tali, utilizzabili a norma dell’art. 234 cod. proc. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico, che le videoregistrazioni effettuate da privati sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. il che comporta, argomentando a contrario, che i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, contestare l’utilizzabilità di tali videoregistrazioni, con riguardo ai fotogrammi estrapolati da essi.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, pertanto, non può che essere positivo.

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Compendio di Procedura penale

Il presente testo affronta in modo completo e approfondito la disciplina del processo penale, permettendo uno studio organico e sistematico della materia. L’opera è aggiornata alla L. n. 7 del 2020 di riforma della disciplina delle intercettazioni, al D.L. n. 28 del 2020 in tema di processo penale da remoto, ordinamento penitenziario e tracciamento di contatti e contagi da Covid-19 e alla più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.   Giorgio SpangherProfessore emerito di procedura penale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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