Verso il regolamento europeo sulla deforestazione

Scarica PDF Stampa

La competenza dell’Unione Europea ad agire nell’ambito della deforestazione e del degrado forestale si fonda sugli articoli artt. 191 e 192 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, relativi alla tutela dell’ambiente.

Indice

1. La proposta della Commissione e l’accordo provvisorio sulla deforestazione

La competenza dell’Unione Europea ad agire nell’ambito della deforestazione e del degrado forestale si fonda sugli articoli artt. 191 e 192 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, relativi alla tutela dell’ambiente.
In particolare, l’articolo 191, paragrafo 1, TFUE definisce gli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale nella salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; nella protezione della salute umana, nell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; nonché, nella promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
L’articolo 192, paragrafo 1, TFUE, poi, afferma che: “[i]l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall’Unione per realizzare gli obiettivi dell’articolo 191“.
Il quadro legislativo dell’Unione Europea affrontava la questione della deforestazione solo parzialmente.
Invero, la politica principale per la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname era costituita dal piano d’azione dell’Unione Europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), che risale al 2003.
Tale normativa, tuttavia, si è rivelata insufficiente in quanto non affronta il problema della deforestazione in quanto tale, nonostante l’UE sia un consumatore importante di materie prime associate alla deforestazione.
Per tale ragione, in data 17 novembre 2021, la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento con l’obiettivo “di contenere la deforestazione e il degrado forestale provocati dal consumo e dalla produzione dell’UE. (…) L’iniziativa si propone di ridurre al minimo il consumo di prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestalee di aumentare la domanda e gli scambi di materie prime e di prodotti legali e a deforestazione zero da parte dell’UE”.[1]
Lo strumento proposto è stato quello del regolamento in quanto – per la sua capacità di produrre effetti diretti nell’ordinamento dei singoli Stati Membri – garantirà il massimo livello di armonizzazione della normativa in materia e, quindi, la certezza del diritto.
Sulla base di tale proposta, poi, lo scorso 6 dicembre 2022 è intervenuto l’accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento europeo.
Si attende ora l’adozione formale del regolamento da parte delle due istituzioni.
La rilevanza dell’intervento normativo di interesse – tra le altre salutato con favore dalle associazioni ambientaliste – è di tutta evidenza se si considera che “la deforestazione e il degrado forestale si stanno verificando a un ritmo allarmante, aggravando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità”, a causa dell’”espansione dei terreni agricoli per la produzione di materie prime come i bovini, il legno, l’olio di palma, la soia, il cacao o il caffè”.[2]
Si attende, difatti, che una crescita della popolazione mondiale e della domanda di prodotti agricoli, in particolare quelli di origine animale, aumenteranno la domanda di terreni agricoli e metteranno ulteriore pressione sulle foreste

Potrebbero interessarti anche

2. I nuovi obblighi degli operatori economici

L’adozione a livello europeo di misure volte a combattere la deforestazione e il degrado forestale produrrà un ulteriore passo avanti nell’attuazione della politica europea in materia ambientale, nella direzione di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici e a ridurre l’impatto umano sulla biodiversità.
Si prevede che la produzione dei prodotti avvenga in conformità alla definizione di “deforestazione zero”, e che il raggiungimento di tale obiettivo passi per l’assunzione di nuovi obblighi in capo agli operatori economici.
Nella specie, gli operatori e i commercianti (che non siano PMI) dovranno attivare la procedura di dovuta diligenza per tutte le materie prime e i prodotti interessati[3] prima di immetterli sul mercato dell’Unione o esportarli da esso.
La indicata procedura consta di tre fasi.
In primis, gli operatori e i commercianti dovranno raccogliere una serie di informazioni.
Trattasi della c.d. informazione geografica, la quale consiste nella individuazione delle coordinate geografiche dei terreni in cui è avvenuta la produzione delle materie prime e dei prodotti di interesse. Il monitoraggio della deforestazione richiede di stabilire, invero, un collegamento preciso tra la materia prima o il prodotto immesso sul o esportato dal mercato dell’UE e il terreno su cui è stato coltivato o allevato.
Per la raccolta di tali informazioni si consente l’utilizzo del posizionamento e delle immagini satellitari, che sono strumenti digitali ampiamente disponibili e gratuiti.
La seconda e la terza fase del processo di interesse consistono nella valutazione e nella attenuazione del rischio che siano immessi sul mercato materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
Lo scopo della valutazione del rischio è quello di individuare l’eventuale non conformità delle materie prime e dei prodotti alla normativa europea, e impone l’obbligo fondamentale agli operatori di non immetterli sul mercato a meno che non possano dimostrare che il rischio di non conformità sia trascurabile.
Agli obblighi previsti in capo agli operatori si aggiunge, poi, quello facente capo alle autorità competenti di effettuare i controlli sul rispetto della dovuta diligenza, nonché di stabilire se le materie prime e i prodotti immessi o resi disponibili sul mercato dell’Unione o da esso esportati siano conformi alla normativa europea.
È previsto, da ultimo, l’obbligo degli Stati membri di introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, applicabili in caso di violazioni.

Volume consigliato

FORMATO CARTACEO

Compendio di Diritto dell’Unione europea

Il volume risponde all’esigenza di disporre di un testo di rapida consultazione in cui reperire le principali fonti del diritto dell’Unione europea. In particolare, l’opera esamina le disposizioni espresse dai Trattati e affronta il ruolo delle singole istituzioni dell’Unione. Ampio spazio è dedicato ai profili evolutivi dell’integrazione europea, alla natura dell’Unione europea e ai rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, ripercorrendo il percorso interpretativo offerto dalla Corte di giustizia. Viene trattata anche la materia della tutela dei diritti umani in ambito europeo e vengono affrontate le principali politiche dell’Unione. Sono analizzati vari aspetti operativi che consentono di ottenere informazioni pratiche sulle diverse tipologie di procedure che si svolgono dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione. È presente un glossario utile per disporre di una rapida panoramica della materia.  Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui «I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo», «Il nuovo diritto d’autore», «Manuale pratico dei marchi e brevetti», «Trattato pratico del risarcimento del danno», «Codice della proprietà industriale». Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate. Collabora stabilmente con «Guida al Diritto» del Sole 24 Ore.

Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2021

  1. [1]

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, pubblicata il 17.11.2021

  2. [2]

    Proposta di regolamento cit.

  3. [3]

    Si tratta dei seguenti prodotti: olio di palma, carne bovina, legno, caffè, cacao, gomma e soia. Le norme si applicano anche a una serie di prodotti derivati quali il cioccolato, oggetti di arredamento, carta stampata e prodotti selezionati a base di olio di palma. V. anche: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/06/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-cut-down-deforestation-worldwide/

Avv. Ylenia Montana

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento