Venuto meno il mandato difensivo, nessun obbligo del legale di comunicare quanto ricevuto quale domiciliatario

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L’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, seppur non più tale, non osta, in ipotesi di nomina di altro legale di fiducia senza variazione del domicilio eletto, alla notifica dell’estratto contumaciale, ben potendo l’interessato, con l’ordinaria diligenza, assumere informazioni dal medesimo circa l’eventuale ricezione degli atti inerenti al procedimento.

(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Orientamento confermato)

Fatto

La Corte d’appello di Firenze respingeva la richiesta di restituzione in termini formulata a mente dell’art. 175 cod. proc. pen., per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona del 8 dicembre 2008, irrevocabile il 15 dicembre 2009 che lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione (pena condonata) per i delitto di cui all’art. 326, comma 3 e 360 cod. pen. 2.

Motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione l’istante che prospettava l’apparente motivazione del provvedimento impugnato per aver erroneamente ritenuto la conoscenza della sentenza impugnata atteso che il difensore di fiducia, al momento della sentenza, aveva rinunciato all’incarico mentre il domiciliatario era altro avvocato già rinunciante al mandato; di conseguenza, nessuno, e segnatamente l’avvocato domiciliatario già di fiducia, che in tal senso era obbligato, lo aveva avvertito della sentenza emessa a suo carico, circostanza che, qualora appresa, lo avrebbe certamente indotto alla proposizione dell’appello quantomeno in ordine alla eccessiva pena comminata.

Tra l’altro, rilevava sempre il ricorrente, il fatto che costui non avesse avuto conoscenza della sentenza emergeva dalla corrispondenza avvenuta tra i vari legali prodotta alla Corte d’appello in sede di istanza ex art. 175 cod. proc. pen..

Si riteneva altresì illogica la giustificazione del comportamento dell’avvocato da parte della Corte territoriale che aveva omesso di comunicare, quale domiciliatario, l’avvenuta notifica dell’estratto contumaciale in tal modo non legittimandolo in ordine all’esercizio di un diritto spettante al condannato.

Argomentazioni svolte dalle parti innanzi alla Corte di Cassazione

Con memoria di replica depositata il 13 aprile 2018 la difesa, controdeducendo a quanto evidenziato nel parere dal P.G., confermava che l’istante non fosse venuto in alcun modo a conoscenza della decisione e della notifica dell’estratto contumaciale presso l’avvocato che a sua volta non aveva provveduto ad avvisare il ricorrente adducendo circostanze non idonee a far venir meno la dedotta sua ignoranza circa l’avvenuta notifica.

Valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Veniva difatti stimata la decisione della Corte territoriale giuridicamente corretta, avendo affermato che, accertata la avvenuta notifica dell’estratto contumaciale della sentenza presso il difensore di fiducia ove era stato eletto domicilio (domiciliazione ancora in essere al momento della comunicazione nonostante questi avesse rinunciato al mandato) il ricorrente si era limitato ad affermare di non essere stato da questi avvisato nonostante fosse emersa l’impossibilità del legale di contattare il ricorrente in quanto irreperibile.

Pertanto, sotto questo profilo, la pregressa conoscenza del ricorrente del processo in corso a suo carico, unitamente all’intervenuta elezione di domicilio presso il difensore di fiducia mai modificata anche a seguito di nomina di altro legale, deponevano chiaramente per l’assenza di caso fortuito o forza maggiore (seppure sotto altro profilo connesso al ricorso ex art. 625 ter cod. proc. pen. si veda Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhanni, Rv. 269554).

Rileva a questo proposito la Corte nella decisione in oggetto che, in ipotesi di intervenuta elezione di domicilio, venuto meno il mandato difensivo a mezzo di rinuncia, non sussiste obbligo del legale di comunicare quanto ricevuto quale mero domiciliatario, circostanza che nel caso di specie, comunque, si era resa impossibile a causa dell’irreperibilità del ricorrente e quindi l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, seppur non più tale, non osta, in ipotesi di nomina di altro legale di fiducia senza variazione del domicilio eletto, alla notifica dell’estratto contumaciale, ben potendo l’interessato, con l’ordinaria diligenza, assumere informazioni dal medesimo circa l’eventuale ricezione degli atti inerenti al procedimento (quanto ad onere di diligenza vedasi: Sez. 3, n. 29505 del 06/06/2012, Pm in proc. Mbaye e altri, Rv. 253167).

Conclusioni

La sentenza si appalesa, ad avviso di chi scrive, condivisibile in quanto si allinea lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico.

Invero, dal momento che già in precedenza la Cassazione aveva avuto modo di rilevare che l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, seppur non più tale, non osta, in ipotesi di nomina di altro legale di fiducia senza variazione del domicilio eletto, alla notifica dell’estratto contumaciale, ben potendo l’interessato, con l’ordinaria diligenza, assumere informazioni dal medesimo circa l’eventuale ricezione degli atti inerenti al procedimento.

Da ciò deriva come sia sconsigliabile praticare una linea difensiva di questo genere atteso che essa si pone in contrasto con diverse pronunce emesse in sede di legittimità.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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