Vendita diretta a domicilio, chiarimenti del Welfare sul regime presuntivo

Redazione 05/02/14
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Lilla Laperuta

La Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 3 del 30 gennaio, ha fornito la risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in riferimento alla corretta interpretazione della disciplina normativa sulla vendita diretta a domicilio, svolta senza vincolo di subordinazione, ex L. 173/2005. Il dubbio sollevato è l’applicabilità o meno, alla fattispecie, della presunzione di cui all’art. 69bis, D.Lgs. 276/2003 introdotto dalla L. 92/2012 (a norma del quale, è utile ricordare, le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi e il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 % dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi).

In risposta viene chiarito dal Ministero che, ai sensi dell’art. 3, co. 3, della citata ex lege 173/2005 l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese. In tal caso, peraltro, l’incarico va provato per iscritto con indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 4 della L. 173/2005.

In presenza dei presupposti di legge, pertanto, si ritiene che l’attività in questione, per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non sia interessata dal regime presuntivo dell’art. 69bis D.Lgs. 276/2003. Diversamente, qualora l’attività venga svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla stessa L. 173/2005 e quindi non si configuri una vera e propria “vendita diretta a domicilio”, potrà trovare applicazione l’art. 69bis D.Lgs. 276/2003 fermo restando che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere “direttamente” ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

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