Validità delle istanze trasmesse alla PA via PEC anche se prive di firma digitale.

Scarica PDF Stampa

In materia di presentazione di istanze alla PA, regola generale, di cui all’art. 38 comma 3 del DPR 445/00 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) è quella per la quale le dichiarazioni da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

L’evoluzione tecnologica che caratterizza la nostra epoca e che si muove a velocità esponenziale, mette a disposizione strumenti sempre più sofisticati che consentono la trasmissione a distanza di atti e documenti.

Anche, e soprattutto, in questo campo l’ordinamento giuridico deve stare al passo e deve far fronte alle nuove esigenze emergenti, per assicurare, nel caso specifico, livelli minimi di attendibilità che garantiscano l’effettiva provenienza dell’atto dal suo autore.

Rispetto a tale evenienza soccorrono i commi 1 e 2 del medesimo articolo 38, che prevedono che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla PA o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica e che le istanze e le dichiarazioni inviate per tale via sono valide se rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dall’articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rubricato “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”.

Quest’ultima norma sancisce la validità delle istanze presentate per via telematica in talune dettagliate ipotesi, tra le quali:

– la loro sottoscrizione mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

– l’identificazione dell’autore da parte del sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;

– la provenienza da una casella di posta elettronica certificata.

Il sistema normativo vigente, pertanto, prevede quali requisiti alternativi, atti a garantire la provenienza di un documento dal suo autore e quindi idonei a fondare la validità di un’istanza presentata per via telematica, la sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale o la provenienza dello stesso da una casella di posta elettronica certificata.

Tale è la conclusione cui giunge il GA (sent. Tar Campania del 10.03.15) che ha annullato per violazione dell’art. 65 comma 1, del D. lgs. 7.3.2005 n. 82, il provvedimento con il quale la PA ha dichiarato l’improcedibilità di un’istanza che, sebbene trasmessa via pec, non era stata tuttavia sottoscritta con firma digitale dall’autore.

Osserva il Collegio che la norma richiamata contempla la coincidenza e la sovrapposizione di ambedue gli strumenti (pec e firma digitale) al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato, ciò in quanto lo strumento della posta elettronica certificata presuppone che il titolare della relativa casella sia stato previamente identificato e che gli siano state rilasciate credenziali identificative, personali ed incedibili, da parte di un soggetto a ciò legittimato.

A fondamento dell’assunto e, ove ve ne fosse bisogno, a maggior chiarimento della norma, è richiamato anche l’art 61 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali” che stabilisce che “L’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica”.

Il dictum del GA campano, oltre che fedele alle disposizioni normative in materia, costituisce esplicitazione di principi fondamentali del procedimento amministrativo, quali il divieto di aggravio, di cui all’art. 1 comma 2 della legge n. 241.90, per il quale la PA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, e, lato sensu, del principio di strumentalità delle forme e della proporzionalità dell’azione amministrativa.

L’evoluzione tecnologica trova dunque, anche nella giurisprudenza amministrativa, un inquadramento che, seppur nuovo, resta comunque fedele e coerente con i principi generali del procedimento amministrativo.

Guida Francesco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento