Unioni civili: introduzione, differenze con il matrimonio e scioglimento

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La legge 20 maggio 2016, cosiddetta legge Cirinnà, ha ha introdotto le unioni civili. Si tratta di un istituto giuridico che tutela la convivenza tra persone dello stesso sesso, garantendo ad entrambe alcuni diritti doveri tipici del matrimonio.

Secondo la legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile con una dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’ufficiale provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

Come avviene nel matrimonio, anche per le unioni civili valgono alcune cause che impediscono di contrarre il vincolo giuridico. La legge dice che rende nulla la costituzione dell’unione civile:

La sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

L’interdizione di una delle parti per infermità di mente.

La sussistenza di un rapporto di parentela o di affinità.

La condanna definitiva di uno dei contraenti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o  unito  civilmente  con l’altra parte.

Unioni civili e matrimonio: differenze e aspetti comuni

Le unioni civili e il matrimonio presentano alcune differenze

L’unione civile è relativa in modo esclusivo a  persone dello stesso sesso e non riconosce espressamente l’obbligo di fedeltà né quello di collaborazione.

Nel matrimonio la moglie aggiunge il cognome del marito al suo, nell’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia. Le parti, con dichiarazione all’ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, e i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il loro cognome, se diverso.

Lo scioglimento dell’unione civile ha effetto immediato e non è previsto un periodo di separazione.

Nonostante le differenze, sono molti gli aspetti che accomunano le unioni civili al matrimonio.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle sue sostanze e alla sua capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni dell’unione. Acquistano gli stessi diritti e  assumono gli stessi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla  coabitazione.

Le parti si accordano sull’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. A ciascuna delle parti spetta il  potere di attuare l’indirizzo concordato. Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. Sotto il profilo successorio, l’unione civile conferisce alle coppie il diritto alla legittima.

Alle unioni civili sono state estese le forme di tutela previste per il matrimonio.

La legge ha previsto che al fine di assicurare la tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi che derivano dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni relative al matrimonio e quelle che contengono le parole coniuge» o coniugi o termini equivalenti, se ricorrono nelle leggi, si applicano anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Se uno dei partner dovesse venire meno ai suoi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti dell’altro, oppure al dovere di contribuire ai bisogni comuni dell’unione, la persona vittima di questo comportamento potrà invocare una specifica tutela. La legge estende alle unioni civili gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

In caso di grave pericolo all’integrità fisica o morale, una delle parti può chiedere al giudice l’emissione di un decreto con il quale ordina alla parte che tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione del suo comportamento e ne dispone l’allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli, dove si necessario, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, o al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone. (art. 342 c.c.).

Con lo stesso decreto il giudice può disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dell’allontanamento, restano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se necessario, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, sottraendola dalla retribuzione dello stesso.

Scioglimento

Se il legame affettivo relativo all’unione civile sia venuto meno, è possibile sciogliere il rapporto come avviene nel matrimonio. Ogni partner può chiedere il divorzio in qualunque momento anche e se l’altro non è d’accordo. Anche in simili casi si deve formalizzare lo scioglimento del legame, e quando si formalizza la separazione la coppia si considera ufficialmente sciolta.

A differenza di quello che avviene nel matrimonio, le unioni civili si possono sciogliere in modo più rapido. Non si deve avviare la separazione, è sufficiente che i partner comunichino all’Ufficiale di Stato Civile, anche non insieme, la loro intenzione di dividersi. Una volta trascorsi tre mesi, si può proporre domanda di divorzio.

Non esiste un periodo di affievolimento del vincolo come nel matrimonio, è sufficiente che la domanda di divorzio sia preceduta da una manifestazione di volontà presentata all’Ufficiale dello Stato Civile almeno tre mesi prima.

Il divorzio sarà dovrà regolare gli aspetti patrimoniali tra i partner con la possibilità di riconoscere alla parte economicamente più debole il diritto agli alimenti e l’assegnazione della casa nella quale la coppia aveva fissato la propria residenza.

Tutela penale

Nonostante la legge che ha introdotto il nuovo istituto contenga un generico rinvio con il quale si rende applicabili alle unioni civili fra persone dello stesso sesso (quasi) tutte le norme che riguardano il matrimonio a condizione che ciò renda effettivi diritti e doveri derivanti dall’unione, per la materia penale si pone un problema di non poco conto.

A norma dell’articolo 25 della Costituzione, nessuno può essere punito penalmente se non in forza di una legge che, oltre ad essere entrata in vigore prima che il fatto sia commesso, preveda una sanzione penale per quello specifico comportamento. La pena deve essere contemplata specificamente, senza possibilità di ricorrere all’analogia.

Non è possibile estendere i reati previsti in ambito familiare all’unione civile.

Per tutelare le unioni civili allo stesso modo del matrimonio, il legislatore penale ha introdotto una disposizione analoga a quella con la quale, in ambito civile, si equipara il coniuge alla parte dell’unione civile. È stato stabilito che, agli effetti della legge penale, il termine matrimonio si intende relativo anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo di un reato o anche come circostanza aggravante, è relativa anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 574 ter c.p.). La disposizione è relativa ai delitti contro la famiglia, come maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

I soprusi di uno dei partner nei confronti dell’altro, o i gravi inadempimenti agli obblighi che derivano dalla contrazione del vincolo, come l’assistenza reciproca, possono integrare un’ipotesi di reato punita anche con il carcere.

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