Una decisione del Giudice di pace di Nocera Inferiore dr.ssa Katia Gamberini in tema di risarcimento danni per interruzione di fornitura del servizio idrico

sentenza 30/09/10
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Si segnala una recente decisione del Giudice di pace di Nocera Inferiore dr.ssa *************** in tema di risarcimento danni per interruzione di fornitura del servizio idrico . Il giudice ha escluso la responsabilità della Regione Campania ed ha rilevato che gli attori, al riguardo,   anche  attraverso  l’espletata prova testimoniale hanno  dimostrato  di avere  subito notevoli disagi a seguito  dell’omessa fornitura di acqua potabile  quali ad esempio la difficoltà ad attendere all’igiene personale e della casa, all’impossibilità di usare acqua calda , elettrodomestici  , alla necessità  di attingere acqua  presso altri Comuni limitrofi al fine di  soddisfare le esigenze di vita primarie e  basilari,  disagi che, ripercuotendosi  sul  diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità , costituzionalmente garantito dall’art. 2 Cost (  sulla definizione del danno esistenziale cfr. Cass. 04.10.05 n. 19354)  fanno riconoscere  il risarcimento del danno  esistenziale  il quale può essere provato anche con presunzioni o attraverso  il ricorso a fatti notori. ( Cass. 12.06.06  n. 13546).

In considerazione che l’interruzione della fornitura di acqua  si è protratta per  otto giorni   ha equitativamente – ex art. 1226 c.c.  quantificato il risarcimento del danno esistenziale  nella misura di   € 300 ,00 oltre alle spese del giudizio. 

 

 

Dott. *****************

 

 

 

 

 

N     /     R.G.                                                                                                               Sentenza

 

      N…….…….

UFFICIO DEL  GIUDICE DI PACE

                                                                                                                                          Repertorio

REPUBBLICA  ITALIANA

                                                                                                                                 N………/……

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                                                             
                                                                                                                              Data deposito
                                                 Mandamento di Nocera Inferiore                        .….…………

 Il Giudice di Pace Dott.ssa *************** ha  pronunziato la seguente

S E N T E N ZA

 

nella causa civile iscritta al N.   R.G.

vertente

TRA

                          , residente  in Scafati  alla    ,  rappresentati e difesi  in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione dall’  ******      presso il cui studio,in        elettivamente domicilia

 

   ATTORI

E

***.- S.P.A , in persona del legale rapp.te  p.t., con sede legale in Ercolano  (NA) alla Via  Trentola  n. 211

                                                                                              CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE’

REGIONE CAMPANIA S.P.A ,  in persona del Presidente  p.t.,  sedente  in Napoli  alla Via S. Lucia  

                                                                                         CONVENUTO CONTUMACE

 

PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI

All’udienza del 01.07. 2010 ,il procuratore  ha concluso come in atti

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data  9-10 dicembre 2008 ,   a    convenivano  in giudizio avanti all’Ufficio  del Giudice di Pace  di Nocera Inferiore  la  ***.*****,  in persona del  legale rapp.te  p.t, e la Regione Campania S.p.a, in persona del Presidente  p.t.  e premesso:  

– di essere  utenti della *** S.p.a  per la fornitura di acqua potabile utenze  n.        ;

– che la convenuta  ***. S.p.a   dal 03.12.05 al 10.12.05  non aveva fornito acqua potabile a causa dello scoppio della tubatura dell’acquedotto regionale  non  approntando durante l’intero periodo alcun servizio sostitutivo;

– che  a seguito della suindicata interruzione aveva subito svariati danni  patrimoniali ed  esistenziali .  Tanto premesso, gli attori chiedevano  la condanna in solido delle convenute , previa declatoria di responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali patiti  , da liquidarsi in via equitativa , oltre interessi e rivalutazione monetaria , ed oltre al  pagamento delle spese e competenze  del giudizio con attribuzione. 

Provvedutosi ad esperire l’istruttoria mediante l’assunzione della prova testimoniale, all’odierna udienza  la causa, sulle conclusioni rassegnata dalla parte attrice , veniva  riservata  per  la decisione.  

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va previamente dichiarata la contumacia  della  ***.  ***** , in persona del legale rapp.te p.t.,  e della Regione Campania, in persona del Presidente p.t., i quali ,  malgrado abbiano  ricevuto rituale notificazione dell’atto di citazione , non hanno provveduto a costituirsi nel presente giudizio.

 Nel merito  s’osserva  che ,come risulta dall’attestazione rilasciata il 17.01.06 dal Comune di Scafati    e non contestata dalle parti in causa, a seguito di comunicazione  della G.O.RI. S.p.a   la fornitura d’acqua  potabile è stata interrotta  nel suindicato comune dal 03.12.05    fino al  06.12.05  a causa della rottura della tubazione  di diametro  1300 dell’acquedotto regionale  in località ********  e che successivamente il 06.12.05 la suindicata società   ricomunicava all’ente comunale   di un ulteriore rottura della stessa condotta    regionale in località ******** ed il prolungamento del disagio della fornitura idrica sino alla tarda serata del 10.12.05

Come si evince dagli atti , inoltre, v’è prova della esistenza dei contratti di fornitura sulla base delle bollette- fatture  emessa dalla *** S.p.a a carico di ****************** e **************   relativamente al I-  II  trimestre  2008   e debitamente  corrisposte . Peraltro la fornitura di acqua nel territorio comunale di ******* è in regime di monopolio  affidata alla ** S.p.a, la quale, non  costituendosi nel presente giudizio,  non ha  consentito l’acquisizione   di eventuali elementi probatori  contrastanti con le  attuali emergenze processuali.

Deve osservarsi , all’uopo, che  l’essenza del  contratto di somministrazione di diritto privato                               ( cfr. Cass. civ, sez. un 25.10.1999 n. 752; Cons. di Stato, sez. un., 18.06.1996 n. 724), regolato dagli artt. 1559 c.c. , tale  dovendosi ritenere   il rapporto intercorrente tra le parti  suindicate, secondo la giurisprudenza di legittimità “  sta   in ciò che il somministrante , il quale acquista correlativamente il diritto ad avere prezzi ed alle condizioni prestabilite, e con la dovuta regolarità,le prestazioni che gli sono state promesse , assume su di sé , oltre che l’obbligo di apprestare i mezzi necessari  per l’adempimento, anche i rischi per la fornitura, costituendo questi, tranne che in polizza non ne sia stato espressamente convenuto lo spostamento a carico dell’utente , l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro. ( cfr. per tutte Cass. 2356/’68)

Applicando i suindicati principi al caso quo vertetur  ne  deriva che la responsabilità   per l’inadempimento contrattuale,  ovvero per l’interruzione della somministrazione di acqua  potabile  per otto giorni, è da ritenersi  a carico della ***. S.p.a  effettuante la prestazione continuativa  e che è la sola parte contrattuale nell’ambito del rapporto gestore- utente. La predetta ben poteva e doveva prevedere ,  usando l’ordinaria diligenza ex art. 1225 c.c.   ,la rottura della condotta al fine di limitare  i danni  e gli effetti , ma  l’Ente , rimasto contumace e  tenuto secondo  buona fede  all’esecuzione del rapporto ed a fronte dell’omessa  erogazione della prestazione contrattuale, non ha fornito alcun onere probatorio  che l’interruzione è dipesa  da una delle cause di giustificazione previste nella clausola  contrattuale di esonero contenuta nell’art. 25 del regolamento  predisposto  dalla  ******à ed  espressamente sottoscritta dall’utente  al  quale non può essere negato  il diritto di provare  che le molteplici interruzioni non rientravano tra quelle determinate dalle cause di giustificazioni previste  nella succitata clausola  d’esonero.

La Suprema Corte, ha statuito, all’uopo che “Con riguardo a pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile l’affidamento  da  parte  del comune del detto servizio ad un concessionario comporta  per  quest’ultimo  l’obbligo di mantenere in buono stato le condutture dell’impianto  di  distribuzione  all’uopo  predisposto,  che  e’ strumentale rispetto  al  servizio  oggetto  della concessione”. ( Cass. 4406/’85) .

Conseguentemente , alla luce della suindicata giurisprudenza e dell’inadempimento contrattuale , la *** S.p.a deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti dagli attori,  non potendosi configurare alcuna responsabilità  a carico della Regione Campania nei confronti della quale deve essere rigettata la spiegata domanda di risarcimento. 

Sul  “ quantum debeaur”  in ordine al risarcimento  del danno esistenziale  sulla cui risarcibilità   nell’ambito di inadempimento contrattuale,   alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE 12.03.02 ,non sussiste alcun ombra  si ricorda che   il predetto si diversifica  sia dal danno biologico ,prescindendo da una lesioni fisica o psichica , suscettibile di valutazione medico- legale , sia dal danno morale, non  consistendo in una sofferenza , ma nella rinuncia ad un’attività concreta, sia da quello patrimoniale  presupponente una diminuzione della capacità reddituale.

Gli attori, al riguardo,   anche  attraverso  l’espletata prova testimoniale hanno  dimostrato  di avere  subito notevoli disagi a seguito  dell’omessa fornitura di acqua potabile  quali ad esempio la difficoltà ad attendere all’igiene personale e della casa, all’impossibilità di usare acqua calda , elettrodomestici  , alla necessità  di attingere acqua  presso altri Comuni limitrofi al fine di  soddisfare le esigenze di vita primarie e  basilari,  disagi che, ripercuotendosi  sul  diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità , costituzionalmente garantito dall’art. 2 Cost (  sulla definizione del danno esistenziale cfr. Cass. 04.10.05 n. 19354)  fanno riconoscere  il risarcimento del danno  esistenziale  il quale può essere provato anche con presunzioni o attraverso  il ricorso a fatti notori. ( Cass. 12.06.06  n. 13546).

In considerazione che l’interruzione della fornitura di acqua  si è protratta per  otto giorni   si deve  equitativamente  risarcire il solo danno esistenziale   ex art. 1226 c.c. nella misura di  in € 300 ,00 

Si ricorda all’uopo che il creditore deve solo provare l’esistenza di un danno risarcibile anche per presunzioni e che la valutazione  equitativa soccorre unicamente per la determinazione del preciso ammontare del danno e della relativa liquidazione pecuniaria.

Deve essere, invece , rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti non avendo gli attori   fornito alcuna prova la riguardo.

 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate  come in dispositivo in favore del procuratore  antistatario degli attori, mentre sussistono giusti motivi di compensarle tra gli attori e la Regione Campania. 

 

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall’ attore           così provvede:

1)   DICHIARA  la  *** S.p.a , in persona del legale rapp.te p.t, esclusiva responsabile nella causazione dei fatti per cui è causa e la condanna a pagare in favore degli attori la somma complessiva  di € 300 ,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale;

2) RIGETTA  la domanda di risarcimento del danno patrimoniale  proposta dagli attori in quanto non provata;

3) CONDANNA  la ***.  *****, in persona del legale rapp.te p.t.,  al pagamento delle spese di giudizio , in favore degli attori , spese che attribuisce all’ ******   e     antistatario e che, tenuto conto dell’effettiva attività svolta dal procuratore ,  liquida in complessive    di cui €.    per spese, €.     per diritti , €.   0  per onorario , oltre  spese generali ,oltre IVA  e *****;

4)  RIGETTA la domanda nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente p.t., perché infondata ;

5) COMPENSA   tra gli attori  e la Regione  Campania, in persona del Presidente p.t, le spese di giudizio;

6) La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per espressa disposizione dell’art. 282 c.p.c.

 

 

Così deciso in Nocera Inferiore  13.07.2010        

 

 

                                                                                                ILGIUDICE

                                                                                          ************************ 

IL CANCELLIERE

sentenza

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