Udienza predibattimentale art.554 bis c.p.p.: intesa a Milano

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Il 30 giugno 2023 è stato siglato un documento di intesa tra il Tribunale ordinario di Milano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, l’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Milano in tema di udienza predibattimentale ex articolo 554 bis del codice di rito penale, introdotta dalla riforma Cartabia.
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Indice

1. Lo smistamento dei fascicoli


L’ufficio predibattimentale della Procura dovrà trasmettere alla centrale penale del Tribunale il fascicolo cartaceo per il dibattimento, insieme a quello ex art. 416, c. 2, del codice di rito, non oltre 30 giorni prima di ogni udienza di smistamento/predibattimentale prevista. Tale intervallo temporale viene concepito per assicurare ai giudici la gestione dello studio del fascicolo e per creare certezza sul luogo dove i fascicoli in cartaceo si trovano dal trentesimo giorno prima dell’udienza in seguito. I fascicoli di una certa udienza dovranno pervenire in Tribunale alla data indicata insieme, e quindi in unica soluzione, corredati dalle relate di notifica e altri atti. Nel decreto di citazione al giudizio la Procura della Repubblica dovrà inserire una dicitura concordata per contribuire a fornire indicazioni sulla reperibilità dei fascicoli cartacei e digitali.

2. Nota scritta degli avvocati


L’efficace svolgimento dell’udienza predibattimentale presuppone un accurato studio preventivo e un’adeguata trattazione di udienza, pertanto, per la miglior gestione di tali aspetti, le difese private dovranno depositare entro tre giorni non festivi, prima dell’udienza predibattimentale, una nota scritta di avviso in ipotesi di opzione per riti semplificati o possibilità di ulteriori definizioni alternative. La nota scritta degli avvocati dovrà essere inviata tramite email alla cancelleria del giudice e del Pubblico Ministero.


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3. Gestione delle ipotesi di patteggiamento


Per agevolare la conclusione di tempestivi accordi per il patteggiamento, la relativa proposta sarà dalle difese inoltrate al P.M. con congruo anticipo rispetto alla data di avviso al Giudice. L’ufficio del Pubblico Ministero curerà la tempestiva risposta alla richiesta e, in ipotesi di accordo, se l’istanza sia pervenuta in tempo utile, trasmetterà entro tre giorni il consenso all’istante e alla cancelleria. In ipotesi di omessa risposta la difesa potrà rivolgersi, con analoga istanza, al Procuratore aggiunto di turno, ferma restando la possibilità di raggiungere l’accordo col Vice Procuratore Onorario delegato all’udienza.

4. Tre fasce orarie


Sulla gestione del ruolo di udienza predibattimentale, per ridurre i tempi di attesa delle difese private, è stato convenuto di istituire tre fasce orarie di trattazione dei fascicoli. Al termine dell’udienza predibattimentale, salvo che non venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere o si proceda con rito alternativo, il Tribunale restituirà i fascicoli delle indagini preliminari al rappresentante del Pubblico Ministero presente in aula.

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Avv. Biarella Laura

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