Tutela e garanzia a favore del coniuge creditore e della prole

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La riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ha modificato significativamente la procedura inerente al diritto di famiglia introducendo gli artt. 473 bis e ss. In tale procedura si è voluto porre maggiore tutela e garanzia a favore del coniuge separato ovvero ex coniuge, nonché della prole nei casi di inadempimento del coniuge/genitore il quale deve corrispondere il versamento del mantenimento ovvero la corresponsione degli alimenti.  

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Indice

1. Finalità dell’applicazione dell’art. 473-bis.37 rispetto la precedente normativa

Con l’art. 473–bis.37 del codice di rito, il legislatore ha inteso unificare la preesistente disciplina riferita al diritto del creditore, cui spetta la corresponsione del contributo sia proprio che in favore della prole, ad ottenerne il pagamento diretto da parte del terzo. In particolare, mentre l’art. 156, co. 6, c.c. – prevedendo che “In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”- stabiliva un rimedio di carattere giudiziale, l’art. 8, co. 3-55 legge n. 898/1970 prefigurava invece una disciplina stragiudiziale, alla quale il legislatore della riforma si è ispirato.
In buona sostanza, come anticipato, il primo dei rilievi innovativi della riforma è stato quello di offrire un’unica soluzione alla tutela del creditore di contributo economico, sia di mantenimento, che divorzile, che riferito alla prole nata dentro e fuori il matrimonio, ciò prediligendo l’ipotesi stragiudiziale già prevista nella legge del divorzio, estesa a tutte le ipotesi, conformemente a quanto indicato nella legge delega.

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2. Tutela e garanzia: analisi dell’art. 473-bis.37

Conseguentemente, in ottemperanza all’art. 473–bis.37 – analogamente alla previsione contenuta nell’art. 8 della già citata l. divorzile – il primo passo che il creditore dovrà compiere per vedere riconosciuto il proprio diritto, è quello di mettere in mora il debitore; procedendo successivamente, in caso di inadempimento di costui protratto per almeno trenta giorni, a notificare al terzo il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell’assegno, con richiesta di versargli direttamente le somme dovute e dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Trattasi pertanto di tutela preventiva, riferita cioè alle sole mensilità future da corrispondersi da parte del terzo e da individuarsi in prestazioni periodiche pecuniarie, come quelle derivanti da rapporto di lavoro o pensionistiche, non escludendosi ad ogni modo le corresponsioni una tantum, purché specificamente determinate.
Rimedio, quello previsto dall’articolo in commento, che si applica non esclusivamente nell’ipotesi di mancato pagamento dell’assegno, ma anche in casi di inadempimento avente comunque carattere certo, quale quello derivante dal mancato adeguamento ISTAT dell’assegno; stessa cosa non può dirsi a contrario per il rimborso della quota parte di spese straordinarie sostenute da un genitore. Prosegue poi la norma in esame prevedendo espressamente, al secondo comma, che, ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute; altra portata innovativa della riforma, considerato che precedentemente ciò non era sempre attuabile. Infine, il comma 3 della norma per cui è trattazione -sempre in analogia con quanto statuito dall’art. 8 l. divorzio- prevede che, nel caso in cui il credito dell’obbligato sia già stato, al momento della notificazione, sottoposto a pignoramento da parte di altri creditori, sarà il giudice dell’esecuzione a provvedere all’assegnazione ed alla ripartizione delle somme tra l’avente diritto al contributo e gli altri creditori.
Aggiungendo così la disposizione in commento una nuova previsione secondo la quale il giudice dovrà tenere conto anche della natura e della finalità dell’assegno, riconoscendone verosimilmente la funzione alimentare.
Ed infatti, nell’ipotesi in cui le somme che dovranno essere versate dal terzo risultino già pignorate, il coniuge creditore potrà intervenire nel processo esecutivo concorrendo con gli altri creditori, ma in via privilegiata. Ultimo cenno di novità che vale la pena in ultimo rilevare è quello riferito alla circostanza per la quale l’art. 473–bis.37 non richiama quanto invece era previsto al co. 6 dell’art. 8 l. divorzio, in merito al credito che deriva da rapporto di lavoro; risultando così eliminato il limite secondo il quale il terzo non era tenuto a versare oltre la metà delle somme dovute comprensive degli assegni e degli emolumenti accessori.
Eluso tale limite, in ogni caso, sarà il giudice a valutare il quantum da riconoscere, contemperando le esigenze del debitore con la tutela del credito, sempre tenendo conto della natura e delle finalità dell’assegno.

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Anna Maria De Marco

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