Tutela della proprietà e rapporti fra azioni di rivendicazione e restituzione

Adorna Nicola 12/09/16
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La tutela della proprietà può estrinsecarsi in due forme: quella reale e quella aquiliana.

La prima è realizzata per mezzo delle azioni disciplinate dagli artt. 948 e ss. c.c. Esse hanno natura reale perché poste a tutela in sé del diritto in parola, a prescindere da ogni altro presupposto che non sia il mero accertamento della titolarità in capo a chi afferma essere proprietario della res.

Da rammentare infatti che, oltre all’inerenza al bene e all’immediatezza, i diritti reali sono caratterizzati dall’assolutezza, cioè dalla possibilità di essere fatti valere erga omnes; contrariamente a quanto avviene per i diritti di credito (relativi), che possono essere vantati solo nei riguardi di chi è vincolato da un determinato rapporto giuridico creditore/debitore.

            Dette azioni, come il diritto al quale afferiscono, sono imprescrittibili. Vengono definite petitorie, in quanto esperibili per eliminare tutte le possibili turbative al pieno godimento della proprietà, e ognuna è predisposta per una specifica tipologia di tutela.

            L’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) può farsi valere nei confronti di chi possiede o detiene il bene illegittimamente, anche se ha cessato di rivestire tale posizione per fatto proprio (in tal caso, il convenuto dovrebbe comunque recuperarlo a proprie spese o corrisponderne il valore all’attore, oltre al risarcimento del danno). Un fattore che può ostare all’imprescrittibilità sono gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di terzi per usucapione (comma 3); ma devono farsi salvi anche gli effetti delle trascrizioni di cui all’art. 2653, n. 1 c.c.

            Si deduce che il proprietario non deve essere in possesso della cosa e, con la rivendica, chiede congiuntamente di accertare la sua qualità e poter recuperare il bene, così ripristinando la pienezza ed esclusività del diritto posto in discussione.

Seguono l’azione negatoria ai sensi dell’art. 949 c.c. (nel cui schema rientra quella inibitoria avverso le immissioni, ricavabile dall’art. 844) e quelle di regolamento di confini e per apposizione di termini (artt. 950-951 c.c.).

Da un secondo punto di vista, è la tutela aquiliana a consentire il ristoro del danno ingiusto subito dal proprietario a causa della lesione da fatto illecito del diritto dominicale, ed è stata normalmente riferita ai soli danni patrimoniali in applicazione stretta dell’art. 2043 c.c. (danno emergente e lucro cessante). Ma la giurisprudenza si è opportunamente interrogata sulla possibilità di estendere l’ambito di applicazione anche ai danni non patrimoniali di cui all’art. 2059 c.c.

La tesi può essere suffragata in ragione della nuova concezione della proprietà come diritto inviolabile dell’uomo, ricavabile dalla CEDU, che spinge ad andare oltre la storica visione restrittiva imposta dall’art. 42 Cost. per il rilievo riconosciuto nel diritto interno agli <<obblighi internazionali>> (art. 117, co. 1 Cost.). Data la lettura più recente e aperta circa il danno non patrimoniale, non più visto come tipizzato entro le sole fattispecie criminose ma riscontrabile nella seria lesione di un qualsivoglia interesse costituzionalmente rilevante, l’offesa alla proprietà come diritto fondamentale deve rientrare a pieno titolo nel discorso.

            Da considerare, ad ogni modo, come si sia ritenuto che solo in caso di danni con particolare peso (come, ad esempio, quello biologico a seguito di immissioni) sia necessario fornire la prova specifica in giudizio, mentre negli altri casi il giudice può ben valutarli in via presuntiva sulla base della comune esperienza.

            Ciò premesso, specificamente in merito all’azione di rivendicazione, è d’uopo evidenziare il rapporto stretto intercorrente con quella di restituzione. In primo luogo, la distinzione essenziale fra le due azioni non è basata sul petitum, che per entrambe corrisponde al recupero della materiale disponibilità del bene, bensì sulla causa petendi.

Mentre la prima non trova ragione giustificatrice se non nell’esistenza stessa del diritto di proprietà, nel secondo caso il proprietario vanta anche uno specifico diritto di credito alla consegna del bene, derivante da un rapporto negoziale; per tale motivazione, nell’agire contro chi detiene la cosa, egli può optare per l’esperimento dell’azione di restituzione, avente natura personale. Le conseguenze maggiori si manifestano in tema di onere probatorio.

In riferimento all’azione di rivendicazione, l’onere in capo all’attore assume la veste della probatio diabolica, in quanto egli deve dimostrare di essere proprietario non solo producendo un proprio valido titolo d’acquisto, ma provando anche di aver ricevuto il diritto da chi a sua volta era proprietario, risalendo la successione nella titolarità quantomeno fino a un periodo sufficiente per usucapire la res.

            All’opposto, in caso di azione di restituzione non deve affatto dimostrare di essere proprietario, gli è sufficiente provare che la cosa è stata da lui trasferita al convenuto in ragione di un rapporto poi venuto meno (per invalidità o decorso del termine etc.); l’obbligo di consegna nasce perché viene a cessare la giusta causa dell’attribuzione patrimoniale.

Ipotesi particolare può sorgere se all’azione di restituzione si contrappone un’eccezione o domanda riconvenzionale a carattere petitorio, ossia quando il convenuto si oppone alla richiesta attorea assumendo di essere lui proprietario della res e unico legittimato a goderne. Ci si può domandare, in un caso siffatto, se la difesa del convenuto sia in grado di comportare una mutatio libelli, trasformando da personale in reale la domanda dell’attore; e la risposta al quesito non può che essere negativa.

Come rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, i principi fondamentali di disponibilità della domanda (art. 99 c.p.c.) e corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) ostano alla trasformazione ipotizzata . È impensabile che, a seguito della legittima proposizione di una determinata strategia difensiva, al convenuto sia riconosciuta la possibilità di modificare la tipologia di domanda attorea, imponendo alla parte avversa un onere probatorio ben maggiore.

Se si consentisse la mutatio indicata, difatti, l’attore si troverebbe costretto a soddisfare la probatio diabolica al fine di dimostrare di essere titolare del diritto dominicale; cosa che, invece, eviterebbe col tipo di azione prescelta. Ne consegue che quel genere di prova incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese, così da paralizzare la pretesa attorea.

A ben vedere, altra problematica di notevole momento può porsi nel caso in cui l’attore esperisca l’azione di restituzione nei riguardi di chi detiene il bene sine titulo, quindi con carenza ab origine di un rapporto contrattuale. Due sono le soluzioni proponibili sul tipo di azione concretamente configurabile.

Da un lato, può sostenersi che la natura personale dell’azione di restituzione è basata sul solo dato formale della richiesta attorea; per cui, se il proprietario non richiede la declaratoria della propria qualità, si tratta di azione di restituzione ancorché non basata sul venir meno di un precedente rapporto.

Dall’altro, al contrario, si può affermare che l’azione debba qualificarsi come di rivendicazione proprio in quanto assente il collegamento a un preesistente negozio; motivo per cui sfuggirebbe il presupposto logico della mera restituzione.

Invero, se si fa applicazione del criterio interpretativo generale secondo cui non importa tanto il nomen iuris dell’atto quanto il suo contenuto sostanziale, deve aderirsi alla seconda tesi prospettata. È irrilevante che il proprietario scelga di proporre un’azione formalmente definita di restituzione, se di essa non è possibile riconoscere la causa petendi; non essendovi un diritto di credito alla consegna, egli può recuperare il bene solo chiedendo di accertare in capo a sé la titolarità della proprietà.

La Corte di cassazione è giunta a detta ultima conclusione; in giurisprudenza era stato già ribadito in più occasioni, infatti, come il giudice incorra nel vizio di omesso esame se trascura l’indagine sulla natura effettiva delle vicende dedotte in causa. Alla diversa qualificazione della domanda deve fare riscontro, inevitabilmente, l’incremento dell’onere probatorio per l’attore.

Adorna Nicola

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