Tutela dei consumatori: la circolare Assonime sul decreto di recepimento della Direttiva sui diritti dei consumatori

Redazione 05/06/14
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

L’Associazione fra le Società italiane per Azioni (Assonime) ha diramato una circolare (n. 19/2014) che analizza il D.Lgs. 21/2014, attuativo nel nostro ordinamento della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Questa Direttiva sostituisce le precedenti Direttive europee sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e sui contratti a distanza e, superando l’approccio di armonizzazione minima, si basa per la maggior parte delle disposizioni su un approccio di armonizzazione completa. In attuazione della Direttiva suddetta, sono stati sostituiti gli articoli da 45 a 67 del Codice del consumo.

La nuova disciplina, che sarà applicabile ai contratti stipulati a partire dal prossimo 14 giugno,  rafforza gli obblighi di informativa precontrattuale per tutti i contratti con i consumatori (incluso l’obbligo di fornire informazioni sulle funzionalità e l’interoperabilità dei contenuti digitali). Per i contratti a distanza, vale a dire per quelli stipulati da un fornitore tramite l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza (es. televendite) e per quelli negoziati fuori dei locali commerciali, ovvero quelli stipulati in luoghi non adibiti all’attività di vendita (es. vendita a domicilio), sono introdotti un termine più ampio e modalità semplificate per l’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso e sono fissati requisiti formali volti ad assicurare la consapevolezza del consumatore circa le proprie scelte. Nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici occorre rendere evidenti al consumatore le ipotesi in cui il contratto impone un obbligo di pagare; per i contratti conclusi via telefono (teleselling) è richiesta l’accettazione per iscritto da parte del consumatore.

Per tutti i contratti (a distanza, negoziati fuori dei locali commerciali o diversi) è ribadito il divieto di chiedere prestazioni corrispettive in caso di forniture non richieste. Sono chiariti i diritti dei consumatori per quanto attiene alla tempestiva consegna dei beni e al passaggio del rischio nel caso in cui i beni vengano spediti. E’ sancito il divieto di imporre oneri aggiuntivi per l’utilizzo di mezzi di pagamento, quello di imporre tariffe superiori alla tariffa base nelle linee telefoniche dedicate ai contatti del consumatore e quello di acquisire il consenso alla prestazione di servizi aggiuntivi mediante caselle preselezionate.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento