Con la sentenza n. 652/2026 (Sez. II), pubblicata il 26 gennaio 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell’Economia contro la decisione del Tar Piemonte che aveva riconosciuto il diritto di un militare all’equo indennizzo per una patologia tumorale insorta dopo il servizio in Iraq e presso il poligono di Monte Romano.
La pronuncia si colloca nel solco tracciato dall’Adunanza plenaria n. 13/2025, che ha chiarito in modo definitivo la disciplina probatoria applicabile ai casi di tumori contratti da militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti: opera una presunzione relativa di nesso causale, superabile solo con la prova di una specifica origine extra-lavorativa della malattia. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL
Indice
- 1. Il caso: linfoma dopo la missione in Iraq dei militari
- 2. Il nodo giuridico: onere della prova e nesso causale
- 3. La Plenaria: presunzione iuris tantum di causalità
- 4. La decisione del Consiglio di Stato
- 5. Implicazioni per il contenzioso futuro
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1. Il caso: linfoma dopo la missione in Iraq dei militari
Il militare, in servizio tra il 2011 e il 2013 presso il poligono di Monte Romano e poi impiegato in Iraq dal 23 agosto 2017 al 10 aprile 2018, aveva ricevuto nel 2018 la diagnosi di “linfoma mediastinico non Hodgkin”.
Con istanza del novembre 2018 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sostenendo di aver operato in aree contaminate da uranio impoverito e metalli pesanti. Il Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) aveva espresso parere negativo, ritenendo non dimostrata un’esposizione significativa a sostanze cancerogene e richiamando anche il criterio cronologico, ossia il breve intervallo tra missione e diagnosi.
Il Ministero aveva recepito tali pareri, negando l’equo indennizzo. Il Tar Piemonte, tuttavia, aveva accolto il ricorso del militare, ritenendo operante una sostanziale inversione dell’onere probatorio a favore dell’interessato.
2. Il nodo giuridico: onere della prova e nesso causale
Il cuore del contenzioso riguarda le modalità di accertamento del nesso eziologico tra servizio e patologia tumorale.
Secondo i Ministeri appellanti, non sarebbe configurabile alcuna presunzione: il riconoscimento del beneficio richiederebbe la prova del nesso causale secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”. Il Tar, invece, aveva ritenuto che, in presenza di determinate condizioni ambientali tipizzate dal legislatore, il sistema normativo comporti una rimodulazione degli oneri probatori.
La questione, ritenuta di particolare rilevanza, era stata rimessa all’Adunanza plenaria, che con la sentenza n. 13 del 7 ottobre 2025 ha affermato un principio destinato a incidere in modo significativo sul contenzioso in materia.
3. La Plenaria: presunzione iuris tantum di causalità
L’Adunanza plenaria ha stabilito che, nei casi di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti a uranio impoverito o metalli pesanti durante missioni o attività nei poligoni, non è necessario un riscontro pieno del nesso eziologico.
L’art. 603 del Codice dell’ordinamento militare e la disciplina regolamentare collegata hanno infatti innovato il sistema dell’equo indennizzo, riconoscendo l’esistenza di un rischio professionale tipico.
Ne deriva una presunzione relativa di causalità: il militare deve dimostrare di aver svolto servizio in contesti operativi tipizzati e di aver contratto una patologia tumorale riconducibile a quel rischio; spetta invece all’Amministrazione fornire la prova contraria, individuando una specifica e autonoma genesi extra-lavorativa della malattia.
Non è dunque sufficiente negare in astratto la pericolosità dei luoghi o richiamare l’assenza di studi scientifici conclusivi.
4. La decisione del Consiglio di Stato
Applicando i principi della Plenaria, la Seconda Sezione ha respinto l’appello ministeriale.
Il Collegio ha rilevato che:
- il militare aveva effettivamente svolto attività in contesti operativi rientranti tra quelli tipizzati;
la patologia era pacificamente tumorale;
il Comitato di verifica non aveva individuato alcuna eziologia alternativa specifica, limitandosi a escludere in via generale la sussistenza del nesso causale.
Anche il richiamo al criterio cronologico è stato giudicato insufficiente: l’argomento si fondava su un modello astratto di insorgenza delle neoplasie, senza indicare una concreta causa extra-professionale.
Ne consegue la conferma della sentenza del Tar e il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo, con condanna dei Ministeri alle spese, compensate per metà in ragione della complessità e novità delle questioni trattate.
5. Implicazioni per il contenzioso futuro
La pronuncia consolida un orientamento che rafforza la tutela dei militari esposti a rischi ambientali in missione o nei poligoni.
L’onere probatorio non è più calibrato su una dimostrazione rigorosa del nesso causale in senso civilistico, ma su un meccanismo presuntivo coerente con la difficoltà di accertare scientificamente l’origine delle patologie tumorali.
Per l’Amministrazione, ciò implica la necessità di motivazioni più puntuali e fondate su un’individuazione concreta di cause alternative. Per i militari, si tratta di un importante riconoscimento del rischio professionale connesso a particolari scenari operativi, in un ambito segnato da anni di contenzioso e incertezze interpretative.
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