La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 8407/2026, interviene in tema di incidenza IRAP sugli incentivi professionali degli avvocati interni degli enti locali. Il caso riguarda un dirigente avvocato di un ente che, dal 2011, lamentava una trattenuta IRAP sui compensi professionali, chiedendone la restituzione. La Corte d’Appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l’IRAP fosse onere solo datoriale e che l’amministrazione dovesse accantonare preventivamente le somme necessarie. Per la sentenza “l’inclusione dell’IRAP nel fondo disponibile […] rappresenta un fatto puramente contabile che non incide assolutamente sulla liquidazione dei compensi professionali”. Per approfondimenti, consigliamo il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. Il ricorso dell’amministrazione, nessuna trattenuta ma solo gestione del fondo
- 2. La Cassazione, motivazione apparente e violazione del “minimo costituzionale”
- 3. Natura retributiva degli incentivi e divieto di traslazione dell’IRAP
- 4. Limiti di spesa, quando l’ente può ridurre il fondo
- 5. Il rinvio, accertare i fatti e non solo applicare principi
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1. Il ricorso dell’amministrazione, nessuna trattenuta ma solo gestione del fondo
L’ente ha impugnato la decisione sostenendo che:
- non era mai stata operata alcuna trattenuta IRAP ai danni degli avvocati;
- l’IRAP era stata accantonata “a monte” nel fondo, riducendo proporzionalmente le risorse disponibili;
- eventuali riduzioni erano dovute ai limiti di spesa e non a un addebito improprio.
L’ente ha ribadito che la Corte d’Appello avrebbe travisato l’oggetto della controversia, ignorando la documentazione contabile prodotta. Per approfondimenti, consigliamo il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
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2. La Cassazione, motivazione apparente e violazione del “minimo costituzionale”
La Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rilevando la violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione apparente. La Corte d’Appello, infatti, si era limitata a richiamare principi astratti senza verificare come l’amministrazione avesse effettivamente gestito il fondo. La Cassazione richiama il principio secondo cui “Non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali […] senza formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa”. Il vizio è grave: il ragionamento risulta “monco della premessa minore”, impedendo il controllo sulla correttezza della decisione.
3. Natura retributiva degli incentivi e divieto di traslazione dell’IRAP
La Cassazione richiama l’ordinanza n. 10402/2025, che aveva così sistematizzato la materia:
- gli incentivi ex art. 27 CCNL 2000, art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 e art. 9 d.l. n. 90/2014 presentano natura retributiva;
- spettano al netto dell’IRAP, che grava inderogabilmente sull’ente;
- l’amministrazione può utilizzare il fondo solamente entro i limiti fissati da legge, contrattazione o regolamento;
- l’azione del lavoratore è azione di adempimento, con onere probatorio invertito: il dipendente deve solo allegare l’inadempimento, mentre l’ente deve provare l’avvenuto pagamento o l’impossibilità non imputabile.
La Corte ribadisce che l’IRAP non può gravare sul dipendente “né direttamente […] né indirettamente, deducendo la prevalenza […] degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica”.
4. Limiti di spesa, quando l’ente può ridurre il fondo
Tra gli highlights della pronuncia emergono i limiti di spesa:
- se esistono limiti inderogabili fissati dalla legge, il diritto del lavoratore non sorge oltre tali soglie;
- se i limiti derivano da atti organizzativi interni, l’ente deve allegarli e provarli;
- l’IRAP può essere accantonata nel fondo solo se le risorse superano i limiti retributivi massimi.
Questo punto è decisivo per il giudice del rinvio: occorrerà verificare se il fondo fosse sufficiente e se l’ente abbia rispettato i vincoli normativi.
5. Il rinvio, accertare i fatti e non solo applicare principi
La Cassazione annulla il pronunciamento e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione. Il giudice di merito dovrà:
- ricostruire la gestione contabile del fondo;
- verificare se vi sia stata una trattenuta indebita o un legittimo accantonamento;
- accertare l’esistenza di limiti di spesa vincolanti;
- applicare i principi giurisprudenziali alla fattispecie concreta.
Un accertamento puntuale potrà stabilire se l’amministrazione abbia realmente violato il diritto del lavoratore.
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