Tribunale di Firenze, 16 dicembre 2004 : il testo del provvedimento con cui – per la prima volta – si è disposta la riassegnazione in via d’urgenza ed il sequestro di alcuni nomi a dominio.

sentenza 01/12/05
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N.R.G. 17648/2004
Tribunale di Firenze
Sezione propriet? Industriale ed intellettuale

APT **** (Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi)
contro
**** s.r.l.
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TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione propriet? industriale ed intellettuale

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IL GIUDICE DESIGNATO

Sciogliendo la riserva di cui all?udienza 13.12.2004 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. e/o ex art. 670, comma II di cui al n.r.g. in epigrafe;

visto il ricorso depositato il 17.11.2004 ed assegnato a questo Giudice il 22.11.2004 con cui l?Agenzia per il turismo ?****?, corrente in Livorno, ***, ha chiesto con decreto da emettersi inaudita altera parte di sentir:

1. disporre il sequestro ex art. 700 c.p.c. e/o ex art. 670, comma II, c.p.c. da eseguirsi presso la societ? ****.it s.r.l., corrente in Firenze, ***, ovvero ovunque si trovi, anche presso terzi:

a) di tutti i mezzi adibiti all?esecuzione dell?attivit? di contraffazione e di violazione dei diritti di privativa della ricorrente, con espressa inclusione del sito web presente agli indirizzi www.****.com, www.****.net e www.****.info e ? in via subordinata ? delle singole pagine web in cui sia stata utilizzata l?espressione ?****? e siano presenti i documenti e le immagini tratte senza autorizzazione alcuna delle opere di cui ? titolare la ricorrente, senza necessit? di procedere al sequestro dell?intero server? che li ospita;

b) di tutti gli elementi di prova concernenti le denunziate violazioni:

all?uopo autorizzando l?uso di idonei mezzi tecnici per l?attuazione dell?emendato provvedimento di sequestro e nominando uno o pi? periti per coadiuvare l?ufficiale giudiziario nell?esecuzione:

nonch?, in ogni caso:

2. disporre inibitoria ai sensi dell?art. 700 c.p.c. nonch? ai sensi dell?art. 83 R.D. n. 1127/1939 per ordinare a **** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore di eliminare immediatamente le pagine presenti agli indirizzi www.****.com, www.****.net e www.****.info nonch? ogni altro riferimento a ****, anche solo contenuto o nascosto nel codice delle pagine dei siti realizzate da **** ed utilizzabili dai motori di ricerca;

3. ordinare a **** s.r.l. di trasferire immediatamente la titolarit? dei tre nomi a dominio illecitamente registrati;

4. disporre una penale di euro 2.500,00 o nella misura che sar? ritenuta di giustizia, a carico di **** s.r.l. per ogni giorno di ritardo nell?esecuzione dell?ordine di cm sopra dalla data di notifica del provvedimento:

5. disporre la pubblicazione dell?emendato provvedimento, a cura della ricorrente ed a spese della resistente, a caratteri doppi rispetto ai normali sui quotidiani Il Tirreno, Il Sole 24 Ore e Italia Oggi, disponendo che le ricevute di pagamento delle inserzioni costituiscano titolo esecutivo per la rivalsa;

6. disporre l?autorizzazione in favore della ricorrente a presenziare all?esecuzione delle operazioni di sequestro di cui al punto 1. personalmente e con l?assistenza dei propri legali ed occorrendo avvalendosi di mezzi idonei;

visto il proprio decreto interlocutorio del 23-24.11.2004 in cui si dava atto delle operazioni di c.d. mirror su cd-r e veniva instaurato il contraddittorio;

preso atto della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della societ? titolare dei nomi a dominio contestati (svolgendo l?host provider funzioni meramente esecutive e assumendo un ruolo neutrale in ordine alla contesa di cui al presente procedimento);

rilevato che:

– la ricorrente, quale Agenzia per il Turismo istituita con L.R: Toscana 23.3.2000, n. 24, (e in precedenza Azienda di Promozione Turistica ai sensi della L.R. Toscana 29.5.1989, n. 34, ? titolare di domanda di marchio ed altres? titolare della denominazione ?****? (cfr. doc. 2 e 3);

– la denominazione e il marchio di cui ? stata chiesta la registrazione non appaiono violare il disposto di cui agli artt. 16 e ss. legge marchi;

– la ricorrente ha registrato i nomi a dominio www.****.it e www.****.org;

– parte intimata ha registrato i nomi di dominio il cui c.d. second level ? identico alla denominazione della ricorrente e a second level domain di nomi di dominio (www.costadeglietrsuchi.it e www.****.org) di cui la ricorrente ? parimenti legittima titolare;

– non ? riconducibile la condotta della parte intimata ad alcuna delle fattispecie di cui all?art. 1-bis legge marchi, non essendo peraltro la corrispondente attivit? radicata sul territorio evocato dalla denominazione di cui la ricorrente appare legittima titolare;

– l?adozione di second level domain non ?, a maggior ragione per i motivi sopra esposti, univocamente collegata all?individuazione dei servizi oggetto dell?attivit? di impresa della parte intimata ed ?, come notorio, conseguenza della conversione, in lettere richiamanti parola o sequenza di parole, di originaria sequenza puramente numerica; da ci? il carattere fortemente elettivo (e per di pi? evocativo, con finalit? che appaiono identiche a quelle dell?insegna) e non necessario nell?adozione di determinato letterale second level domain;

– la identit? fra denominazione e second level domain della ricorrente e second level domain utilizzati dalla intimata, aggravati dalla identit? del settore merceologico in cui entrambi i soggetti operano (servizi per il turismo) sono tali da ingenerare confusione nella generalit? dei fruitori dei relativi servizi, il pi? delle volte ? per esigenze di risparmio di tempo ? non propensi ad utilizzare alcuno fra i criteri di corretta individuazione dei soggetti detentori di c.d. siti web;

– oltretutto esigenze di facilitazione per l?utente nella navigazione all?interno dei siti (o, come in gergo suole affermarsi, di usabilit? dei siti) rendono parimenti non proficua la proliferazione di frasi, parole, segni grafici, c.d. links o altro in funzione distintiva fra siti internet dotati di identico second level domain;

– nel caso di specie (vd. docc. 6 e 8 ric.) nel sito web della parte intimata sono altres? riprodotte pubblicazioni i cui diritti di autore appartengono alla ricorrente;

-l?attivit? della parte intimata, per le ragioni sopra esposte, integra altres? gli estremi della concorrenza sleale, anche per effetto dei messaggi di posta elettronica che contengono riferimento al nome a dominio contestato;

– sussiste il c.d. periculum in mora, altres? in considerazione del pregiudizio che irreversibilmente la ricorrente potrebbe subire in considerazione della sua specifica posizione nell?ambito dei servizi offerti tramite internet e della difficile quantificazione per equivalente dei danni di cui la condotta della parte intimata appare foriera;

– il provvedimento cautelare richiesto non va limitato alla sola inibitoria ma deve comprendere anche, ai sensi e per gli effetti di cui all?art. 61 legge marchi (tale dovendo qualificarsi sul punto la domanda della ricorrente), il sequestro presso qualunque host provider dei files? che, da soli o insieme ad altri, siano visualizzabili tramite c.d. url contenente il second level domain ?****? ovvero che a loro volta visualizzino? con le medesime modalit? attualmente contenute all?interno dei siti web www.****.com, www.****.net e www.****.info le parole ?****?, con esclusione del sequestro fisico del server che detti files ospita (evitando cos? gli effetti dei noti casi Isole nella rete ? giugno 1998 ? e Indymedia ? ottobre 2004 -);

– vanno disposte penale e pubblicazione del dispositivo del provvedimento;

P.T.M.

1. inibisce ai sensi dell?art. 700 c.p.c. nonch? ai sensi dell?art. 63 legge marchi ed ordina a **** s.r.l., con sede in ***,? in persona del legale rappresentante pro tempore di eliminare immediatamente le pagine web presenti agli indirizzi www.****.com, www.****.net e www.****.info nonch? ogni altro riferimento alla combinazione di parole ?****?, anche solo contenuto o nascosto nel codice delle pagine dei siti realizzate da **** s.r.l. ed utilizzabile da motori di ricerca:

2. ordina a **** s.r.l. di trasferire immediatamente in capo alla ricorrente la titolarit? dei suddetti tre nomi a dominio illecitamente registrati;

3. dispone, ai sensi e per gli effetti di cui all?art. 61 legge marchi, il sequestro presso qualunque host provider dei files che, da soli o insieme ad altri, siano visualizzati tramite c.d. url contenente il second level domain ?****? ovvero che a loro volta visualizzino con le medesime modalit? attualmente contenute all?interno dei siti web www.****.com, www.****.net e www.****.info le parole ?****?, con esclusione del sequestro fisico del server che detti files ospita;

4. dispone penale di Euro 1.000,00 a carico di **** s.r.l. per ogni giorni di ritardo nell?esecuzione dell?ordine di cui sopra dalla data di notifica del provvedimento;

5. dispone la pubblicazione del dispositivo del provvedimento, a cura della ricorrente ed a spese della resistente, a caratteri doppi rispetto ai normali sui quotidiani Il Tirreno, Il Sole 24 Ore e Italia Oggi, disponendo altres? che le ricevute di pagamento delle inserzioni costituiscano titolo esecutivo per la rivalsa;

6. concede termine di gironi trenta per l?inizio del giudizio di merito.

Si comunichi.

Firenze, 16 dicembre 2004

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IL GIUDICE DESIGNATO

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Dr. Ludovico Delle Vergini

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sentenza

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