Trattamento pensionistico dei geometri e meccanismo rivalutativo (Cass., n. 12511/2012)

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Massima

I trattamenti pensionistici devono essere liquidati sulla base della disciplina normativa vigente al momento della loro liquidazione.

 

 

1. Trattamento pensionistico dei geometri: normativa di riferimento

La pensione dei geometri liberi professionisti si determina, ai sensi dell’art. 2 della L. 773/1982, (come modificato dall’art. 1 della L. 236/1990) sulla base dei seguenti elementi:

a) anni di effettiva iscrizione alla Cassa;

b) media annua pensionabile determinata sulla base dei più elevati dieci redditi professionali – progressivamente aumentati a quindici – dichiarati ai fini Irpef;

c) all’quota percentuale decrescente a scaglioni di reddito.

La L. 773/1982 prevedeva inoltre la possibilità di variare con decreto ministeriale (del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro):

a) l’aliquota del contributo soggettivo obbligatorio (con parere o su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Cassa – art. 13);

b) il coefficiente di rivalutazione della media decennale dei reddito professionale, dall’1,75% al 2% (su proposta della Cassa – art. 2, comma 9, poi soppresso dall’art. 1, comma 4, della L. 236/1990, essendo stato elevato dalle medesima legge al 2% il coefficiente di rivalutazione);

c) la percentuale dei redditi componenti la media decennale, fissata dalla legge nel 75% (con parere o su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Cassa – artt. 13 e 15).

 


2. Meccanismo rivalutativo e Cass. civ., n. 12511/2012

Il meccanismo rivalutativo previsto dalla L. 773/1982 deve essere applicato al momento del calcolo da effettuarsi per la liquidazione della pensione (in particolare contemplando tale meccanismo gli aumenti Istat intercorsi tra l’anno di produzione dei redditi e quelli dell’ultimo anno anteriore alla maturazione della pensione); al contempo la legge non contiene alcuna previsione in ordine alla possibile futura revisione, successivamente alla maturazione del diritto alla pensione, di tale meccanismo rivalutativo.

Ciò risulta coerente con il generale principio secondo cui le prestazioni pensionistiche vengono liquidate facendo applicazione della disciplina normativa vigente al momento della liquidazione stessa, salva l’esistenza di espresse disposizioni in senso contrario.

Attraverso la previsione della variazione della rivalutazione dei redditi mediante il ricorso alla ricordata decretazione ministeriale, a quest’ultima è stata attribuita la potestà di modificare, sul punto, il precedente assetto normativo, senza tuttavia che sia stata contemplata la possibile retroattività della variazione stessa.

Sotto tale profilo, coerentemente al dettato legislativo, il D.M. 18 settembre 1990, si è limitato a prevedere l’aumento della percentuale di che trattasi “a decorrere dall’1.1.1991”. 4.3 L’esplicita previsione legislativa (art. 15 della L. 773/1982) secondo cui la variazione di che trattasi può essere disposta “tenuto conto dell’andamento finanziario della Cassa”, pone l’accento sul rispetto dell’equilibrio di gestione finanziaria dell’Ente sotto il profilo del necessario rapporto tra contributi versati e pensioni erogabili e, quindi, sull’esigenza di considerare l’incidenza della disposta rivalutazione in relazione ai trattamenti pensionistici di futura liquidazione e non già anche rispetto a quelli ormai liquidati sulla base della pregressa disciplina.

Dal che discende come non possa essere condiviso l’argomento secondo cui sarebbe da considerarsi illogica la previsione legislativa di una (possibile) differenziazione del trattamento pensionistico a seconda dell’epoca del collocamento in pensione.

Non appaiono infine condivisibili i dubbi di incostituzionalità (sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza) prospettati in relazione all’opzione ermeneutica che, ritenendo l’applicabilità della variazione dei criteri di computo della pensione solo per i trattamenti non ancora liquidati, condurrebbe ad una disparità di trattamento fra pensionati a seconda del momento della liquidazione, essendo insegnamento consolidato della Corte Costituzionale che il fluire del tempo costituisce (anche in materia previdenziale) idoneo elemento diversificato re della disciplina delle situazioni giuridiche (1).

In base alle considerazioni testè svolte i motivi all’esame vanno accolti con l’affermazione del seguente principio di diritto:

“In difetto di espressa disposizione di contrario segno i trattamenti pensionistici devono essere liquidati sulla base della disciplina normativa vigente al momento della loro liquidazione, cosicchè la variazione della percentuale di rivalutazione dei redditi disposta, in applicazione dell’art. 15, ultimo comma, della L. 773/1982, dal D.M. 18 settembre 1990, per il calcolo delle prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti non è applicabile alle pensioni liquidate anteriormente alla prevista decorrenza della variazione stessa, rappresentando il fluire del tempo idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche e non potendo ritenersi l’illogicità di tale elemento diversificatore in considerazione del suo collegamento all’esigenza di rispetto degli equilibri della gestione finanziaria della Cassa”.

 


3. Altro orientamento e meccanismo rivalutativo

Si discosta dalla Cass. civ., 12511 del 2012, chi (2) ritiene che con riferimento alle pensioni di vecchiaia erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, il cui importo, a norma dell’art. 2 della L. 20 ottobre 1082, n. 773, era pari al prodotto del numero di anni di iscrizione e contribuzione per la percentuale dell’1,75 del reddito professionale medio annuale dell’ultimo decennio ( salvo il ricorso a percentuali minori per scaglioni di reddito superiori a determinati importi ), l’aumento del suindicato coefficiente da 1,75 a 2, disposto (unitamente al proporzionale aumento dei coefficienti per i più elevati scaglioni di reddito) dal D.M. 19 gennaio 1988, n. 29 – sulla base della facoltà concessa dal nono comma del citato art. 2 in relazione alle condizioni tecnico – finanziarie del fondo -, ha effetto, con la prevista decorrenza dal 1 gennaio 1987, anche nei confronti delle pensioni già liquidate, avendo carattere unitario le norme di legge che hanno indicato la percentuale in vigore inizialmente e previsto la possibilità di un suo successivo aumento, ed essendo illogico ritenere che nelle stesse già fosse insita la volontà di discriminare il trattamento dei pensionati a seconda dell’epoca del loro collocamento in pensione.

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

 

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(1)  cfr. ex plurimis, Corte Costituzionale, nn. 311/1995; 409/1998; 108/2002; 121/2003; 216/2005. 

(2)  Così Cass. civ., Sez. lavoro, 11/12/1995, n. 12675; Cass. civ. Sez. lavoro, 10/10/2003, n. 15191. 

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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