Trattamento economico nel pubblico impiego (Cons. Stato, n. 5077/2011)

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In materia di prescrizione dei crediti pecuniari dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, solo nel caso in cui l’atto interruttivo derivi da una iniziativa del lavoratore creditore esso può considerarsi esteso anche al credito relativo agli accessori, mentre l’eventuale riconoscimento del debito da parte della pubblica amministrazione debitrice non è, in genere, idoneo ad interrompere la prescrizione dei crediti vantati dal dipendente a titolo di accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria).

In tema di spettanze retributive al pubblico dipendente il termine di prescrizione decennale può trovare applicazione solo quando spetti all’amministrazione di riconoscere e determinare la sussistenza del diritto vantato, previo accertamento delle condizioni necessarie per la sua liquidazione, e non già allorché il credito (cui accede la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria) derivi direttamente da disposizioni di legge o di contratti collettivi di lavoro.

Sempre in materia di prescrizione dei crediti pecuniari dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, solo nel caso in cui l’atto interruttivo derivi da una iniziativa del lavoratore creditore esso può considerarsi esteso anche al credito relativo agli accessori, mentre l’eventuale riconoscimento del debito da parte della pubblica amministrazione debitrice non è, in genere, idoneo ad interrompere la prescrizione dei crediti vantati dal dipendente a titolo di accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria); inoltre il pagamento della sola sorte capitale operato da una pubblica amministrazione creditrice ha solo un effetto estintivo del debito per il capitale, senza alcun significato univoco di riconoscimento del debito relativo agli accessori, salvo che all’atto del pagamento l’amministrazione espressamente indichi che si tratta di un pagamento parziale, in acconto o salvo conguaglio.

Sentenza collegata

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Cassano Giuseppe

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