Trasporto pubblico ferroviario e legittimità degli atti regolativi

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Secondo costante giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2285 del 2018; sez. IV, 1130 del 2016; sez. V, n. 806 del 2015), l’ampiezza del rinvio operato dall’art. 79, co. 1, c.p.a. alla sospensione del processo come disciplinata dal c.p.c. comporta l’applicabilità, nel processo amministrativo, dell’intera gamma delle disposizioni riguardanti la materia, dunque non solo dell’art. 295 c.p.c. (espressamente richiamato dall’art. 79, co. 3, cit.), ma anche dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. (secondo cui «Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata»), e di ogni altra disposizione compatibile in forza del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a.

Valutazione del giudice del contenuto sostanziale del provvedimento

In relazione alla pretesa violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990, la carica patologica che può derivare dalla eventuale pretermissione di tale strumento partecipativo può essere neutralizzata dal principio di dequotazione dei vizi formali”, dovendo anche l’art. 10-bis cit. essere valutato dal giudice avendo riguardo al successivo art. 21-octies, il quale, “nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto allorché il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Ai sensi dell’art. 59, comma 2, l. n. 99/2009, “lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire o scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto”.
La disposizione introduce un elenco di criteri di valutazione della compromissione dell’equilibrio economico che non può dirsi né tassativo, né preclusivo di eventuale integrazione da parte dell’Organismo di regolazione a cui è rimessa la decisione.

Contratto di servizio pubblico

Gli elementi considerati da un provvedimento regolativo atti a verificare se l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia o meno compromesso da un servizio di trasporto passeggeri nazionale, sono congruenti e sostanzialmente riproduttivi di quelli individuati dal legislatore anche allorquando contempli una formula matematica, scelta che in sé risulta ragionevole, poiché rimette la decisione ad esiti certi, oggettivi e verificabili; presupposto vieppiù rafforzato dalla previsione che la decisione venga assunta anche sulla base di “un’analisi economica oggettiva”, che deve essere effettuata tenendo conto di tutti gli elementi espressi dall’art. 59, comma 2, l. n. 99/2009.
La scelta di prendere a riferimento una percentuale (riduzione del profitto superiore o meno al 50%) non è incongruente, illogica o irrazionale, risultando, per converso, opportuna l’individuazione di una soglia di remuneratività fissa, con l’obiettivo di definire il livello massimo oltre il quale servizio pubblico erogato dall’impresa concessionaria risulterebbe compromesso.
Ciò presuppone l’elaborazione di un metodo oggettivo e basato su criteri predeterminati, conformemente a quanto richiesto dalle Linee Guida della Commissione europea (Comunicazione interpretativa in merito ad alcune disposizioni della direttiva 200/58/CE, pubblicata sulla GUCE del 28 dicembre 2010, C 353/1).

 

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Avv. Biamonte Alessandro

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