Titoli cambiari e sottoscrizione apocrifa

Mirra Vittorio 15/12/05
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In caso di un titolo cambiario in scadenza per l?incasso, recante una sottoscrizione falsa, il (presunto) debitore ha a disposizione degli strumenti giuridici per difendersi, anche se talvolta ci? comporta un notevole dispendio di tempo, con possibili limitazioni e disagi nelle relative more del giudizio.

? chiaro, infatti che dal punto di vista bancario ? da rilevare come alla scadenza della cambiale, si pretender? che questa sia regolarmente pagata, in quanto non ? interesse n? dovere della banca entrare nel merito della questione della autenticit? della firma. Obbligo della banca ? difatti solo quello di controllare la regolarit? formale delle girate e la continuit? delle stesse (articolo 46 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669) al mero fine di identificare formalmente il possessore del titolo senza per? entrare in profili sostanziali (si ricorda per inciso che la banca sar? liberata anche nel caso paghi al non titolare del titolo, purch? non i sia stato dolo ovvero colpa grave).

Il protesto elevato avr? notevoli conseguenze per il protestato, il quale si trover? impossibilitato ad usufruire di servizi di credito bancario, nonch? della possibilit? di aprire un conto corrente, firmare assegni o cambiali ecc. E? ovvio dunque che sar? utile e tempestivo, soprattutto per chi necessita di poter operare commercialmente a ?360 gradi?, utilizzare tutti i rimedi che l?ordinamento giuridico mette a disposizione al fine di ovviare a tutte le citate conseguenze derivanti dalla relativa iscrizione nel Registro informatico dei protesti.

Per le sue formalit? associate al protesto e le responsabilit? dei soggetti abilitati ad elevarlo, si richiama alle analitiche prescrizioni descritte nella legge 12 giugno 1973 n. 349 e nel D.P.R. 3 giugno 1975 n. 290.

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Le ?contromosse? da effettuare per ovviare alle descritte conseguenze negative, sono allora da rinvenirsi in ambito giudiziale, evidenziandosi innanzitutto come si debba richiedere alla banca di elevare regolare protesto, con la dicitura di titolo di credito con firma apocrifa.

Difatti, dall?esame della relativa normativa regolamentare, ? da rilevarsi come dal 1 giugno 2001 nel Registro informatico dei protesti sono inserite le causali del rifiuto di pagamenti degli assegni bancari, dei vaglia bancari e delle tratte accettate, cos? come stabilito dalla circolare del Ministero dell?Industria del 30 aprile 2001 n. 3512/C : tali motivi dovranno perci? essere indicati dal debitore.

Ci? risulta necessario per prendere posizione sulla questione e permettere cos? di darle seguito anche attraverso le vie giudiziarie.

Da un punto di vista strettamente giuridico anche in ipotesi di effetto cambiario recante firma apocrifa, il protesto dello stesso risulta essere legittimo e la Camera di Commercio non pu? esimersi dal pubblicarlo in assenza di un diverso ordine del giudice.

Resta inteso che in simili casi l?apparente debitore protestato senza colpa pu? ottenere dal giudice ordinario l?ordine, nei confronti della competente Camera di Commercio, di cancellare il protesto dal Registro Informatico (si veda: Giudice di Pace di Budrio (BO) sent. n. 97/2002), ferma restando sempre la eventuale possibilit? di adire l?autorit? giudiziaria penale per quanto riguarda le conseguenze relative alla falsit? stessa.

Per ottenere la cancellazione del protesto o la riabilitazione del debitore protestato, si deve adempiere per? alla condizione preliminare del pagamento del debito.

Infatti, la legge stabilisce che, anche prima dei 5 anni dalla data del protesto, se il debitore adempie alla propria obbligazione nel termine di 12 mesi dalla levata del protesto stesso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protestati.

Il pagamento del debito deve comprendere, oltre alla somma capitale relativa al debito iniziale, anche gli interessi maturati dal creditore e le spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso dal creditore.

Qualora si proceda al pagamento dopo un anno dalla data del protesto ? necessario invece presentare una istanza per chiedere l?annotazione sul registro informatico dell?avvenuto pagamento.

Dal punto di vista normativo, per completezza sar? bene ricordare come la descritta procedura di cancellazione ? disciplinata analiticamente dalla legge n. 235 del 18 agosto 2000

La normativa in oggetto prevede che, nel caso di pagamento avvenuto entro l?anno dalla data del protesto, si dovr? presentare una istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio, dichiarando l?avvenuto pagamento del debito e dei relativi interessi e spese sostenute dal creditore.

In caso di reiezione dell?istanza o di mancata decisione nei termini di legge (20 giorni per la decisione e 5 giorni per la cancellazione in caso di accoglimento) l?interessato potr? ricorrere innanzi al Giudice di Pace del luogo ove risiede.
l?obiettivo ? la cancellazione del protesto, che fa s? che quest?ultimo si consideri a tutti gli effetti come mai avvenuto.

Per quel che riguarda la riabilitazione, poi, nel caso di pagamento avvenuto dopo un anno dalla data del protesto si dovr? in tal senso presentare una istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale competente a condizione che il debitore non abbia subito ulteriore protesto nel corso dell?anno.
In tal caso ha diritto ex lege (ai sensi dell?art. 17 della legge n. 108/96) alla riabilitazione.

La riabilitazione del debitore protestato ? effettuata con decreto del giudice.

Anche nel caso della riabilitazione, il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto.

Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, l?uso di una cambiale falsa integra gli estremi del reato di falsit? in scrittura privata di cui all?articolo 485 c.p. nel momento in cui la cambiale stessa esce dalla sfera di disponibilit? dell?agente proiettando all?esterno la sua capacit? a determinare una situazione giuridicamente rilevante. Ci?, ad esempio, accade quando la cambiale falsa viene presentata ad una banca per l?incasso.

Una cambiale con firma falsa ? protestabile per evitare di pregiudicare l?azione di regresso salvo provvedimento di sequestro dell?autorit? giudiziaria che ordina il ?non protesto? del titolo.

Il rimedio da esperire ? dunque, come gi? descritto, quello della cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per protesto cambiario illegittimo o erroneo di cui alla legge n. 349/79 cos? come modificata dalla legge n. 235/00.

Per protesto illegittimo si deve infatti intendere quello levato fuori dei casi previsti dalla legge o in violazione dei modi e dei tempi previsti dalla legge stessa.

Riassumendo, il soggetto incolpevolmente protestato trover? quindi la sua tipica tutela innanzitutto contestando il motivo del protesto al momento del mancato pagamento, attraverso la descrizione del motivo della levata del protesto, che poi verr? apposta anche sul relativo Registro Informatico (cambiale recante firma falsa), cosicch? sia data pubblicit? all?incolpevolezza del protestato.

Per quel che riguarda poi i poteri del giudice ordinario, quest?ultimo pu? essere adito attraverso un ricorso ex articolo 700 c.p.c., ed ha il potere di ordinare, in via cautelare, la sospensione della pubblicazione del protesto.

Al termine del relativo giudizio di merito, lo stesso giudice ha il potere di disporre la definitiva cancellazione del medesimo dal Registro Informatico dei Protesti, col risultato di non vederlo mai pubblicato.

Il protesto illegittimo porta con s? anche conseguenze di tipo risarcitorio a favore di chi lo ha subito ingiustamente: un tale danneggiamento risulta infatti risarcibile quale danno non patrimoniale secondo una lettura costituzionalmente orientata dell?art. 2059 c.c.; risarcimento fondato sulla considerazione della dignit? sociale e professionale del protestato (per tutti: Cass. Sez III civ. sentenza n. 6732/05).

Il protesto cambiario, in sostanza, costituisce causa di discredito sia personale che commerciale e, se illegittimo, ? idoneo a provocare un danno patrimoniale sotto il profilo della lesione all?onore e alla reputazione del debitore come persona, al di l? dei propri interessi commerciali.

Allorch? l?illegittimo protesto abbia leso i diritti alla persona, come quelli alla reputazione, per il discredito subito, il danno ? in re ipsa e dovr? essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l?onere di fornire la prova della sua esistenza ( si veda: Cassazione Civile, Prima Sezione, 12 giugno 1998, n. 11103).

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Resta inteso che a margine di tali azioni inquadrate a livello civilistico, vi ? sempre la possibilit? di procedere ?in parallelo?, agendo in via penale per il reato di falsit? in scrittura privata o per altri eventuali reati che scaturiscano dalle condotte dei responsabili di tali azioni penalisticamente rilevanti.

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Dott. Vittorio Mirra

Mirra Vittorio

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