Tirocini formativi, illegittimità costituzionale dell’intervento statale in ordine alla regolamentazione dei tempi

Redazione 21/12/12
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

In materia di tirocini formativi e di orientamento non curricolari, la Consulta, con la sentenza n. 287 depositata il 19 dicembre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del D.L.138/2011, conv. con L. 148 del 2011, per violazione dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione «poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni». Il comma 1 della disposizione, infatti, interviene a stabilire i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. La seconda parte del medesimo comma, poi, dispone che, fatta eccezione per una serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di beneficiari. In questo modo, però, si fa notare, la legge statale – pur rinviando, nella citata prima parte del comma 1, ai requisiti «preventivamente determinati dalle normative regionali» – interviene comunque in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale (materia in cui il legislatore statale ha, invece, potere di intervento. Ed invero, come ha chiarito la medesima Corte in altra sede, dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale «riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005). Viceversa, la disciplina della formazione interna – ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti – di per sé non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale; essa, essendo intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all’ordinamento civile, sicché spetta allo Stato stabilire la relativa normativa (sentenza n. 24 del 2007).

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento