Con il decreto del 23 febbraio 2026 sulla piattaforma di gestione deleghe, pubblicato nella GU del 23-04-2026, la Pubblica amministrazione introduce un sistema strutturato per consentire ai cittadini di delegare l’accesso ai servizi digitali. Si tratta di un passaggio importante nella digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e PA, ma con implicazioni giuridiche tutt’altro che banali. Per i professionisti legali, infatti, la novità non sta tanto nell’istituto della delega, quanto nella sua configurazione digitale, nei limiti normativi e nel rapporto con strumenti tradizionali come mandato e procura. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato il corso “Dal GDPR alla Legge AI – Policy, reporting e strumenti pratici per la governance dei dati”
Indice
- 1. Una delega “civica”, non professionale
- 2. Natura giuridica: tra delega amministrativa e rappresentanza
- 3. Limiti stringenti: un sistema anti-professionalizzazione
- 4. Il ruolo della procura: integrazione, non sostituzione
- 5. Responsabilità e dichiarazioni del delegato
- 6. Tracciabilità e valore probatorio
- 7. Privacy e dati sensibili: attenzione al sanitario
- 8. Impatti pratici per gli studi legali
- Formazione in materia per professionisti
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1. Una delega “civica”, non professionale
Il primo elemento di interesse è la chiara esclusione delle deleghe professionali. Il decreto stabilisce che la piattaforma non si applica ai mandati conferiti a professionisti o intermediari, né agli incarichi retribuiti.
Questo segna un confine netto: la delega digitale è uno strumento pensato per rapporti personali e fiduciari tra cittadini, non per l’esercizio dell’attività professionale. In termini pratici, un avvocato non può utilizzare questo strumento come alternativa al mandato o alla procura. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Formulario commentato della privacy
La nuova edizione dell’opera affronta con taglio pratico gli aspetti sostanziali e procedurali del trattamento dei dati personali alla luce delle nuove sfide poste dall’evoluzione normativa e tecnologica degli ultimi due anni. La disciplina di riferimento è commentata tenendo conto dei rilevanti interventi a livello europeo e nazionale (tra cui le Linee Guida EDPB, i regolamenti AI Act e DORA, l’attuazione della direttiva NIS 2), offrendo al Professionista una guida completa e aggiornata.Il libro è suddiviso in tredici sezioni, che coprono ogni aspetto della materia e tutti gli argomenti sono corredati da oltre 100 formule e modelli. Tra le novità più rilevanti:• Connessioni tra il nuovo AI Act e il GDPR, differenze tra FRIA e DPIA, valutazione dei rischi e incidenti• Gestione del personale: smart working, telelavoro e whistleblowing• Strumenti di monitoraggio: controlli a distanza dei lavoratori, cloud computing e gestione degli strumenti informatici in azienda• Tutela degli interessati: una guida completa su profilazione, processi decisionali automatizzati e sull’esercizio dei diritti• Strumenti di tutela: sanzioni, reclami, segnalazioni e ricorsi al Garante.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics della sede di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista. Studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre trecento contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.Enzo Maria Tripodiattualmente all’Ufficio legale e al Servizio DPO di Unioncamere, è un giurista specializzato nella disciplina della distribuzione commerciale, nella contrattualistica d’impresa, nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy, nonché nelle tematiche attinenti la tutela dei consumatori. È stato docente della LUISS Business School e Professore a contratto di Diritto Privato presso la facoltà di Economia della Luiss-Guido Carli. Ha insegnato in numerosi Master post laurea ed è autore di oltre quaranta monografie con le più importanti case editrici.Cristian ErcolanoPartner presso Theorema Srl – Consulenti di direzione, con sede a Roma; giurista con circa 20 anni di esperienza nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e più in generale sui temi della compliance e sostenibilità. Ricopre incarichi di Responsabile della Protezione dei Dati, Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso realtà private e pubbliche. Autore di numerosi contributi per trattati, opere collettanee e riviste specialistiche sia tradizionali che digitali, svolge continuativamente attività didattica, di divulgazione ed orientamento nelle materie di competenza.
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2. Natura giuridica: tra delega amministrativa e rappresentanza
La delega disciplinata dal decreto consente a un soggetto di accedere ai servizi digitali della PA per conto di un altro, ma non equivale a una rappresentanza generale.
Si tratta piuttosto di una forma di abilitazione tecnica e giuridica limitata, con effetti circoscritti all’ambiente digitale. Questo la colloca in una zona ibrida tra delega amministrativa e rappresentanza, senza però sovrapporsi agli istituti civilistici tradizionali.
3. Limiti stringenti: un sistema anti-professionalizzazione
Il sistema è costruito con limiti molto chiari:
- massimo due delegati per cittadino
- massimo cinque deleghe per delegato
- durata non superiore a due anni
- divieto di subdelega
Questi vincoli rendono evidente la volontà del legislatore: evitare che la piattaforma venga utilizzata come strumento organizzativo per attività professionali o para-professionali.
4. Il ruolo della procura: integrazione, non sostituzione
La piattaforma consente l’utilizzo di procure generali o speciali per attivare la delega digitale. Tuttavia, la relazione tra i due strumenti è chiara: la delega non sostituisce la procura, ma la integra.
In altre parole, la procura resta il titolo giuridico principale, mentre la piattaforma funge da infrastruttura operativa per l’accesso ai servizi digitali.
5. Responsabilità e dichiarazioni del delegato
Un aspetto particolarmente delicato riguarda le dichiarazioni richieste al delegato, che deve attestare di agire a titolo personale e non nell’ambito di attività professionale o retribuita.
Questo elemento apre possibili scenari di responsabilità, soprattutto nei casi in cui la delega venga utilizzata impropriamente per attività di assistenza continuativa o strutturata.
6. Tracciabilità e valore probatorio
La piattaforma introduce un sistema avanzato di tracciamento:
- registrazione delle deleghe
- log delle operazioni
- accesso ai dati per autorità giudiziaria e vigilanza
Per i professionisti legali, questo rappresenta un elemento di grande rilievo: le attività svolte tramite delega possono diventare oggetto di verifica e prova in sede contenziosa.
7. Privacy e dati sensibili: attenzione al sanitario
Particolare attenzione è dedicata ai dati sensibili, soprattutto in ambito sanitario. Il sistema prevede diversi livelli di accesso e limita comunque la visibilità su alcune categorie di dati.
Le pubbliche amministrazioni sono inoltre chiamate a effettuare valutazioni d’impatto (DPIA), rafforzando il presidio GDPR.
8. Impatti pratici per gli studi legali
Per gli avvocati e consulenti, il nuovo sistema apre alcune opportunità:
- assistenza a clienti fragili o digitalmente esclusi
- consulenza su deleghe e responsabilità
- integrazione con procure tradizionali
Allo stesso tempo, impone attenzione:
- evitare usi impropri della delega
- mantenere la distinzione tra assistenza professionale e delega personale
- valutare i profili di responsabilità
Formazione in materia per professionisti
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