“Ti boccio”: se il Prof. minaccia l’alunno commette reato?

Redazione 24/05/17
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Nell’avvicinarsi dell’Esame di Stato 2017, cresce anche la preoccupazione degli alunni in merito agli scrutini finali dell’anno. Negli ultimi tempi sono aumentate esponenzialmente e occasioni in cui genitori e insegnanti vengono a conflitto, a violazione del patto di collaborazione e fiducia che si stipula fin dal momento dell’inizio della Scuola primaria.

Chi non si è mai chiesto: il professore è stato pretenzioso, ha valutato in maniera discrezionale, o ha fatto semplicemente il suo dovere? Talvolta, infatti, ciò che viene riportato dai propri figli presenta margini di evanescenza, e si rivela soprattutto frutto di pretese vendicatorie da parte dei genitori nei confronti degli insegnanti.

Ma fino a che punto un docente è legittimato a punire i propri alunni, rispetto alla loro preparazione disciplinare? Scopriamolo insieme.

Minaccia di bocciatura: è reato?

Andando a ripescare una relativamente passata sentenza della Corte di Cassazione (la n. 47543 del 2015), si apprende che l’insegnante che provochi l’attenzione dell’alunno ricorrendo ad una minaccia verbale, commette reato. Questo in quanto, secondo gli stessi Ermellini, una frase del genere “ti boccio” o “ti metto il debito”, costituirebbe una “violenza psicologica che potrebbe causare un pericolo alla salute dell’alunno”.

Il reato che si presumerebbe integrato è quello di cui all’art. 571 del c.p., rubricato come “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”. Al fine di comprendere meglio il contenuto della fattispecie, è bene leggere attentamente la fattispecie penale, che ha il seguente testo: ” Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo, se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni”.

Ius Corrigendi e principio di proporzionalità

Si farebbe riferimento, nel caso dell’insegnante, al c.d. ius corrigendi, ovvero un potere, connotato da arbitrarietà, di cui dispongono i titolari di compiti di educazione, istruzione, vigilanza nei confronti dei sottoposti. Si faccia riferimento appunto ai docenti, o agli stessi genitori.

Il balance da effettuare verte sulla valutazione del principio di proporzionalità, nei casi di specie di volta in volta analizzati. Ciò significa che ad un comportamento inadempiente o scorretto di un alunno deve corrispondere una reazione dell’insegnante consona e adeguata allo stesso, anche in termini di necessità ed efficacia.

Il pericolo della malattia nel corpo e nella mente: la prova

Altro elemento da non sottovalutare, però, è il “pericolo di una malattia nel corpo o nella mente” che necessariamente l’azione del docente deve potenzialmente essere in grado di innescare, affinchè la fattispecie delittuosa sia integrata. Se così non fosse, infatti, verrebbe meno il principio di offensività: ne deriva che il pericolo di malattia dovrà necessariamente essere provato dalla parte presunta lesa.

Quello che ha inteso constatare la Cassazione è che, in generale, l’utilizzo dell’autorevolezza dell’insegnamento in chiave a tratti autoritaria, adottando atteggiamenti umilianti e denigratori nei confronti degli alunni, di certo non fa onore ai docenti, ma soprattutto non è contemplato nell’ius corrigendi di cui dispongono, ed è pertanto illegittimo.

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