TESTO DELLA LEGGE REGIONALE Sicilia 30 aprile 1991, n. 10 COORDINATO con la L.R. 5 aprile 2011 n.5

Sgro Antonina 28/04/11
Scarica PDF Stampa

Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa.

TESTO COORDINATO (con L.R. 5 aprile 2011 n.5)

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

 

Titolo I

Principi

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali dell’attività amministrativa (1)

(1) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 1, della L.R. 05/2011)

1. L’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell’Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi. (2)

(2) (comma così sostituito dall’art.1 L.R. 05/2011) 1

1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

 

Art. 2

Tempi di conclusione del procedimento (3)

(3) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 2, della L.R. 05/2011)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. (4)

2 bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento. (4)

2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento. (4)

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni. (4)

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. (4)

4 bis. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni. (4)

4 ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. (4)

4 quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. (4)

(4) (articolo così sostituito dall’art.2 L.R. 05/2011) 2

N.B.: ai sensi dell’art.2 comma 2 della L.R.05/11: “I provvedimenti di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato dal comma 1, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni”.

 

Art. 3

Motivazione del provvedimento (5)

(5) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 3, della L.R. 05/2011)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

 

Art. 3 bis

Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale (6)

(6) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 4, della L.R. 05/2011)

1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. (7)

2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l’amministrazione digitale) l’Assessore regionale per l’economia predispone il “Piano per l’innovazione tecnologica della Regione” (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, all’approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell’amministrazione regionale e di quelle di cui all’art. 1. (7)

3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell’amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l’amministrazione digitale. (7)

4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell’amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall’attuazione del predetto piano. (7)

5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell’amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all’indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali. (7)

6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione. (7)

(7) (articolo così sostituito dall’art.3, comma 1 L.R. 05/2011) 3

N.B.: ai sensi dell’art.3 comma 2 della L.R. 05/11: “2. Il Piano di cui al comma 2 dell’articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come sostituito dal comma 1, è predisposto dall’Assessore regionale per l’economia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

 

Titolo II

Responsabile del procedimento

Art. 4

Unità organizzative responsabili del procedimento (8)

(8) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 5, della L.R. 05/2011)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicita e motivata dal dirigente dell’unità organizzativa preposta al procedimento.

 

Art. 5

Responsabile del procedimento (9)

(9) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 6, della L.R. 05/2011)

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.

3. L’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 8 e, a richiesta, chiunque vi abbia interesse.

4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell’amministrazione l’elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria.

 

Art. 6

Compiti del responsabile procedimento (10)

(10) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 7, della L.R. 05/2011)

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 15;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. Qualora l’adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l’adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell’istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all’organo competente per l’adozione, che provvede anch’esso entro il termine di dieci giorni.

2-bis. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.

 

Art. 7

Operatori non responsabili del procedimento (11)

(11) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 8, della L.R. 05/2011)

1. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

 

Titolo III

Partecipazione al procedimento amministrativo

 

Art. 8

Comunicazione di avvio del procedimento (12)

(12) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 9, della L.R. 05/2011)

1.L’amministrazione comunica, con le modalità previste dall’articolo 9, l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenirvi per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l’amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell’inizio del procedimento.

2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall’avvio.

3. L’amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 9

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (13)

(13) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 10, della L.R. 05/2011)

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’amministrazione competente;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, comma 2, 2 bis e 2 ter, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; (14)

f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.

 

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

(14) (modifica introdotta dall’art.8 comma 2 L.R. 05/2011)

 

Art. 10

Intervento nel procedimento (15)

(15) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 11, della L.R. 05/2011)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

 

Art. 11

Diritti dei partecipanti al procedimento (16)

(16) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 12, della L.R. 05/2011)

1. I soggetti cui all’articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 10 hanno diritto :

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall’articolo 34 della presente legge;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

 

Art. 11 bis

Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (17)

(17) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 13, della L.R. 05/2011)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

 

Art. 12

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale (18)

(18) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 14, della L.R. 05/2011)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 11, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.

5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell’articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Art. 13

Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (19)

(19) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 15, della L.R. 05/2011)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

 

Art. 14

Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione (20)

(20) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 16, della L.R. 05/2011)

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.

 

Titolo IV

Semplificazione dell’azione amministrativa

 

Art. 15

Conferenza di servizi (21)

(21) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 17, della L.R. 05/2011)

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. (22)

2. Se il motivato dissenso di cui all’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un’amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell’incolumità pubblica, l’amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell’amministrazione regionale, tra quest’ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale. (22)

3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni. (22)

(22) (articolo così sostituito dall’art.4 L.R. 05/2011) 4_5

 

Art. 16

Accordi tra pubbliche amministrazioni (23)

(23) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 18, della L.R. 05/2011)

1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all’articolo precedente.

2. Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2, 3 e 5.

 

Art. 17

Attività consultiva (24)

(24) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 19, della L.R. 05/2011)

1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l’amministrazione regionale può avvalersi, quando l’amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. (25)

2. Qualora l’organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall’organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta. (25)

3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’acquisizione del parere. (25)

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. (25)

5. Qualora l’amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla richiesta, l’amministrazione procede indipendentemente dall’acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2. (25)

6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l’obbligo per l’organo consultivo di trasmettere all’amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto. (25)

7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell’organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4 quater dell’articolo 2. (25)

(25) (articolo così sostituito dall’art.4 L.R. 05/2011) 6

 

Art. 18

Registro delle opere pubbliche (26)

(26) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 20, della L.R. 05/2011)

1. I soggetti di cui all’articolo 1 hanno l’obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l’oggetto dell’opera in corso, la ditta esecutrice dell’opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l’importo dei lavori a base d’asta, l’ente finanziatore dell’opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell’opera pubblica.

2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può tenerne parziale copia entro dieci giorni dalla domanda.

 

Art. 19 7 (27)

(27) (abrogato dall’art. 8 della L.R. 05/2011)

 

Art. 20

Valutazioni tecniche (28)

(28) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 21, della L.R. 05/2011)

1. Qualora per l’adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l’acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza della amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro quarantacinque dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell’amministrazione pubblica e ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente. (29)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l’organo od ente adito abbia rappresentato all’amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti. (29)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.

(29) (articolo così modificato dall’art.5, comma 2 L.R. 05/2011) 8

 

Art. 21

Autocertificazione (30)

(30) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 22, della L.R. 05/2011)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

 

Art. 22

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (31)

(31) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 23, della L.R. 05/2011)

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. (32)

(32) (articolo così sostituito dall’art.6 L.R. 05/2011) 910

 

 

Art. 23

Silenzio assenso (33)

(33) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 24, della L.R. 05/2011)

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”.(34)

(34) (articolo così sostituito dall’art.7, comma 1 L.R. 05/2011) 1112

 

Art. 24

Disposizioni sanzionatorie (35)

(35) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 25, della L.R. 05/2011)

1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l’interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

2. Salva la responsabilità penale di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la conformazione dell’attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell’attività svolta.

3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

 

Titolo V

Accesso ai documenti amministrativi

 

Art. 25

Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso (36)

(36) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 26, della L.R. 05/2011)

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. (37)

(37) (articolo così sostituito dall’art.7, comma 2 L.R. 05/2011) 1314

 

Art. 26 15

(38) (abrogato dall’art. 8 della L.R. 05/2011)

 

Art. 27 16

(39) (abrogato dall’art. 8 della L.R. 05/2011)

 

Art. 28 17

(40) (abrogato dall’art. 8 della L.R. 05/2011)

 

Art. 28 bis (41)

Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana

(41) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 27, della L.R. 05/2011)

1. I deputati dell’Assemblea regionale siciliana, per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all’articolo 7 dello Statuto della Regione Siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l’esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonchè da qualsiasi altro diritto.

 

Art. 29 (42)

Pubblicità degli atti

(42) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 28, della L.R. 05/2011)

1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all’art. 1, che dispongano in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l’interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l’applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere pubblicati integralmente, per l’Amministrazione regionale, nel Bollettino ufficiale dell’Amministrazione regionale ed all’albo delle Amministrazioni regionali interessate, dandosene avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione, e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti.

 

Art. 30 (43)

Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso

(43) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 29, della L.R. 05/2011)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all’art. 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 25.

2. Le misure suindicate saranno comunicate alla commissione istituita con l’art. 31.

3. La commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con la commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita con l’art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Art. 31 (44)

Commissione di garanzia per l’accesso ai documenti amministrativi

(44) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 30, della L.R. 05/2011)

1. E’ istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l’accesso ai documenti amministrativi. (45)

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all’Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa assemblea regionale, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in materie giuridico -amministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari dell’Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore, eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione.

3. La commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all’Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio.

4. La commissione adotta le determinazioni previste dall’art.25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, vigila sull’osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all’Assemblea regionale siciliana sull’applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l’effettività del diritto di accesso. (46)

5. Tutti i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a comunicare alla commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti.

(45) (articolo così modificato dall’art.7, comma 3 lett. a) L.R. 05/2011) 18

(46) (articolo così modificato dall’art.7, comma 3 lett. b) L.R. 05/2011) 19

 

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 32 20 (47)

(47) (abrogato dall’art. 8 della L.R. 05/2011)

 

Art. 33 (48)

Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti

(48) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 31, della L.R. 05/2011)

1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all’art. 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente identificabili.

2. I soggetti di cui all’art. 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in conformità dei rispettivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l’identificazione di cui al presente articolo.

3. Il dipendente che si sottragga all’identificazione, salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 50,00 per ogni giornata in cui non sia stata possibile l’identificazione. (49)

(49) (articolo così modificato dall’art.8, comma 3 L.R. 05/2011) 21

 

Art. 34 22 (50)

(50) (abrogato dall’art. 8 della L.R. 05/2011)

 

Art. 35 23 (51)

(51) (abrogato dall’art. 8 della L.R. 05/2011)

 

Art. 36 (52)

Abrogazioni e modifiche di norme

(52) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 32, della L.R. 05/2011)

1. Sono abrogati l’art. 8 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e l’art. 2 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall’art. 34, comma 1.

 

Art. 37 (53)

Disposizioni di rinvio

(53) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 33, della L.R. 05/2011)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

 

Art. 38 (54)

Disposizioni finali

(54) (rubrica aggiunta dall’art. 9, comma 34, della L.R. 05/2011)

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 1991.

 

NICOLOSI

1 Art.1, comma 1 L.R. 10/91 testo previgente: ”1. L’attività amministrativa della Regione Siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.”;

2Art. 2 comma 2, 3 e 4 L.R. 10/91 testo previgente: “2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte;

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.”;

3 Art.3bis L.R. 10/91 testo previgente: ”1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.”;

4 Art.15 L.R. 10/91 previgente: “1. L’amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto l’intesa, il nulla osta o l’assenso.

2. L’avviso di convocazione per la partecipazione alla conferenza, corredato da tutti gli elaborati progettuali e da ogni altra documentazione occorrente, deve essere recapitato al destinatario almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall’amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza. Le amministrazioni invitate hanno, comunque, l’obbligo di comunicare all’amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza.

4. Entro venti giorni dalla data della conferenza per le amministrazioni partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione adottata, se la determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono comunicare il proprio motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito l’assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.”;

 

5 Articolo 14 L.241/90 vigente – Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine é intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate. 

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza é convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5 bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi é convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Articolo 14 Bis L.241/90 vigente – Conferenza di servizi preliminare

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, é sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14 quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni .

Articolo 14 Ter L.241/90 vigente– Lavori della conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14 bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6 bis e 9 del presente articolo.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14 quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6 bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Articolo 14 Quater L.241/90 vigente – Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

[2. abrogato]

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione dissenziente o quella procedente sia un’amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell’istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3. Se il motivato dissenso é espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione é rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni:

a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;

b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali;

c) alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione é assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3 bis. Se il motivato dissenso é espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva é rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione é assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3 ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3 bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, é rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione é rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3 quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3 bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3 quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

[4. abrogato.]

5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400 introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 .

Articolo 14 Quinquies – Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 37 quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37 quinquies della medesima legge”.

—–

6 Art.17 L.R. 10/91 testo previgente: “1. Salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato, dei quali l’amministrazione può avvalersi, quando l’amministrazione debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora l’organo consultivo formuli richieste istruttorie o rappresenti l’impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni previsto al comma 1 in relazione alla natura dell’affare, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell’organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri elementi richiesti, ovvero dalla prima scadenza del termine suindicato. Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. Qualora il termine iniziale o rinnovato sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Ove, tuttavia, ritenga di non poter prescindere dall’acquisizione dello stesso, deve comunicare immediatamente le proprie determinazioni all’organo consultivo ed agli interessati, indicando sinteticamente le ragioni.

4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici entro il secondo giorno feriale successivo all’adozione del parere.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l’obbligatorietà da parte dell’organo consultivo di trasmettere all’amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.”;

7 Art.19 L.R. 10/91 testo previgente: “1. L’amministrazione procedente, qualora abbia richiesto pareri facoltativi, deve prescindere dagli stessi, se non sono stati resi entro sessanta giorni dalla data della ricezione della richiesta da parte dell’organo adito.”;

8 il termine prima della modifica era di “novanta” giorni;

9 Art.22 L.R. 10/91 testo previgente:“1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l’esercizio di un’attività privata, subordinata ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o ad altri atti di consenso dell’amministrazione, comunque denominati, possa essere iniziato, previa denuncia di inizio dell’attività da parte dell’interessato, sia immediatamente dopo la denuncia che dopo il decorso di un termine dalla presentazione della stessa, l’amministrazione competente, a seguito della denuncia, verifica di ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e dispone, ove ritenuto necessario, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione della attività e la eventuale rimozione degli effetti della stessa già prodottisi, salvo che l’interessato, ove possibile, provveda a conformare l’attività, ed i relativi effetti, alla normativa vigente entro il termine indicato dall’amministrazione, che in ogni caso non può essere inferiore a quindici nè superiore a trenta giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui il rilascio dell’atto di consenso dell’amministrazione dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, indipendentemente dall’esperimento di indagini particolari o di prove al riguardo e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell’atto di consenso, purché in ogni caso siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l’esercizio dell’attività possa arrecare pregiudizio alla tutela dei beni e valori storico-artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini.

4. I casi di cui al comma 3 saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente.”

10 Art.19 L.241/90, testo vigente: ” Dichiarazione di inizio attività- 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. é fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione é data comunicazione all’interessato. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”;

11 art. 23 L.R.10/91, testo previgente: “1. Ferme restando le speciali norme vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l’esercizio di un’attività privata sia subordinato ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad altro atto di consenso comunque denominato, da rilasciare a domanda dell’interessato, la domanda deve considerarsi accolta qualora non venga comunicato un motivato provvedimento di diniego entro il termine dalle medesime disposizioni individuato.

2. L’amministrazione, ove accerti, dopo la scadenza del termine per comunicare il diniego, che l’attività è illegittimamente esercitata, annulla l’assenso formatosi, salvo che l’interessato, ove possibile, provveda ad eliminare i vizi entro il termine stabilito dall’amministrazione, che non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni.”;

12 art. 20 L.241/90, testo vigente: “1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza , l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis “;

13 art. 25 L.R. 10/91 testo previgente:”1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale della stessa, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. Ai fini suindicati è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche se trattasi di atti interni, o di atti comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

14 Art. 22 L.241/90, testo vigente,” Definizioni e principi in materia di accesso“

1. Ai fini del presente capo si intende: a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale é chiesto l’accesso; c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso é esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Articolo 23 – Ambito di applicazione del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.

Articolo 24 – Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso é escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’ articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso é consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale .

Articolo 25 – Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza é attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta é inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27, nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso é consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso é negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui é assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5 bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.

—–

15 Art.26 L.R. 10/91, testo previgente: “1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 25 si esercita nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 1 della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

16 Art.27 L.R. 10/91 testo previgente: “1. Salva restando ogni altra disposizione normativa che limiti l’accesso ai documenti amministrativi, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti e da divieto di divulgazione comunque previsto dall’ordinamento.

2. Salvo speciali disposizioni di legge, altresì non è ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.

3. L’amministrazione ha facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.”;

17 art.28 L.R. 10/91 testo previgente: “1. Il diritto di accesso si esercita mediante l’esame dei documenti amministrativi e l’estrazione di copia degli stessi, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. L’accesso è consentito a seguito di richiesta motivata, con l’indicazione dei documenti ai quali si richiede l’accesso, rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso possono essere opposti solo nei casi previsti all’art. 27 e negli altri casi previsti da disposizioni di legge e debbono essere motivati.

5. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito l’accesso, questo si intende rifiutato.

6. Salve le disposizioni dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti i ricorsi giurisdizionali, contro il rifiuto dell’accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso, anche in opposizione, al capo dell’amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso.”;

18 art. 31 comma 1 L.R. 10/91 testo previgente “1. E’ istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali.”;

19 art. 31 comma 4 L.R. 10/91 testo previgente “La commissione vigila sull’osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all’Assemblea regionale siciliana sull’applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l’effettività del diritto di accesso.

20 art.32 L.R. 10/91 testo previgente:”1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, qualora siano prodotte istanze o documenti, anche se non accompagnati da istanze, l’amministrazione è tenuta a rilasciarne ricevuta, con la specificazione dei documenti prodotti.”;

21 l’importo prima della modifica era di “L.10.000”;

22 art. 34 L.R. 10/91 testo previgente:”1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al titolo V della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore dei decreti indicati al comma 1, i soggetti di cui all’art. 1 individuano con propri regolamenti, le categorie dei documenti da essi formati o comunque rientranti nelle relative disponibilità, sottratte all’accesso per le esigenze di cui all’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

23 art. 35 L.R. 10/91 testo previgente: ”1. Le determinazioni di cui all’art. 2, comma 2, devono essere adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dal primo del mese successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo quanto previsto da speciali disposizioni, si applica il termine indicato dal comma 3 dell’art.2.”;

Sgro Antonina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento