La Seconda Sezione ha affermato che il disposto dell’art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2022, opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell’ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell’udienza e che sia legittimato dallo statuto dell’ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all’udienza per la quale sia stato citato come testimone.
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Indice
1. I fatti
Il Tribunale di Frosinone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 646 e 61 nn. 7) e 111) cod. pen. ascrittogli per intervenuta remissione di querela e successiva accettazione.
In particolare, il Tribunale ha applicato il disposto di cui all’art. 152 terzo comma n. 1) cod. pen. a tenore del quale si ha remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.
Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per Cassazione dal Procuratore Generale presso la Corre di appello di Roma chiedendone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio e articolando un unico motivo con il quale deduceva che nella specie, essendo il querelante una persona giuridica e il testimone citato il legale rappresentante della stessa, non poteva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 152, comma 3, n. 1) citato poiché il comportamento incompatibile con la manifestazione della volontà punitiva, costituito dalla mancata comparizione all’udienza, era stato posto in essere da un soggetto diverso dal querelante, considerato che chi propone querela in nome e per conto di una persona giuridica non si identifica con essa.
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2. Testimone persona offesa non si presenta in udienza: remissione di querela? L’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il ricorso, ha sottolineato che l’art. 1, comma 1, lett. h) del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha introdotto, in ossequio alla previsione contenuta nella legge delega, la disposizione di cui all’art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen., in forza della quale vi è rimessione tacita di querela quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.
Tale modifica legislativa ha richiesto l’introduzione, sempre ad opera della Riforma Cartabia, dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza del quale l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.
La Corte osserva che la legge non contempla il caso di querela sporta dal soggetto in qualità di legale rappresentante in carica dell’ente-persona offesa.
La questione è la seguente: se la disposizione di cui all’art. 152, comma 3, n. 1 cod. pen. operi anche nel caso in cui il testimone citato e non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell’ente-persona offesa.
Ebbene, secondo un consolidato principio di diritto, “integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, fermo restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale“.
Si è osservato che la nuova disciplina non esime il giudice dal compito di verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà e spetterà al giudice, anche di ufficio, svolgere ogni utile verifica in tema di sussistenza o meno del giustificato motivo richiesto dalla fattispecie processuale, in particolare laddove emergano circostanze da cui poter fondatamente desumere la sussistenza di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altre utilità ovvero comunque un’illecita interferenza.
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha ripreso un consolidato principio secondo il quale, pur considerando l’automatismo del meccanismo processuale, “il giudice deve procedere all’accertamento dell’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela ogni volta che per qualsiasi motivo – vuoi in considerazione delle vicende processuali (costituzione di parte civile o espressa volontà di mantenere la querela manifestata in udienza), vuoi per ragioni attinenti alla valutazione della legittimità dell’impedimento a comparire addotto dal querelante citato in qualità di testimone – sorgano dubbi al riguardo“.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che tali dubbi possano essere fugati da un duplice accertamento: innanzitutto, deve essere accertato che il legale rappresentante dell’ente-persona offesa che ha proposto la querela in nome e per conto del proprio rappresentato conservi la predetta qualità alla data dell’udienza alla quale, pur regolarmente citato, non sia comparso senza giustificato motivo.
In secondo luogo, è necessario accertare che il legale rappresentante che ha proposto querela sia statuariamente legittimato dall’ente rappresentato, non comparendo all’udienza per la quale sia stato citato come testimone, a rimettere la querela.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
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