Tassazione delle mance, come redditi da lavoro. La pronuncia dalla Suprema Corte

Redazione 06/10/21
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La Cassazione ha stabilito che debbano essere pagate le tasse sulle mance. Difatti, l’ articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi prevede una nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente, non più limitata al salario percepito dal datore di lavoro. Pertanto, in questa definizione rientrerebbe tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, collegate al rapporto di lavoro, e quindi anche le mance.

Il fatto

Con la sentenza 26512 del 1 ottobre 2021, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate impegnata in una querelle con un imprenditore della Costa Smeralda. Ad avviso del fisco le generose mance dei vacanzieri avevano portato nelle tasche del dipendente dell’albergo circa 84 mila euro in un solo anno. Denaro, elargito in cambio della cortese accoglienza, che l’Agenzia delle Entrate aveva catalogato come reddito da lavoro dipendente non dichiarato.

Si legga anche:

Le motivazioni della Suprema Corte

I giudici di legittimità avvertono dunque che: “in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione“.

La domanda che allora ci si pone, ciò vale anche per le mance di valore ben inferiore?

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