TAR Emilia: sono illegittimi i provvedimenti con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori di una procedura concorsuale che ha recepito due accordi sindacali con cui è stato attribuito un diritto di precedenza non previsto dal bando di

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E’ questo il principio con cui il Tar Emilia – Sezione di Bologna – con la sentenza in commento ha accolto il ricorso proposto da alcuni partecipanti alla selezione pubblica indetta nel 2001 dalla Agenzia delle Entrate per il passaggio di personale tra le aree B1, B2, B3 a C1.
Il TAR adito, dopo aver illustrato puntualmente la vicenda in questione (richiamando l’intervento della Corte Costituzionale che – nelle more della procedura impugnata – con sentenza n. 194 del 16 maggio 2002 con riferimento a precedenti procedure di progressione interna dell’amministrazione finanziaria ha ritenuto non conforme alla normativa costituzionale le norme di legge in base alle quali le stesse erano state indette, censurando, fra l’altro, la previsione del possibile avanzamento dei vincitori nelle procedure di selezione interna per più di una posizione o livello), ha poi chiarito come in sostanza, sulla base di due accordi sindacali, la procedura concorsuale di cui si tratta è stata adattata ai principi desumibili dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale e in particolare:
         il personale della fascia B di posizione più elevata (B3) è stato ammesso a frequentare il corso propedeutico formativo anche in soprannumero;
         il predetto personale, poi, è stato inserito nella graduatoria dei vincitori secondo un criterio di precedenza: il tutto al fine di evitare che l’avanzamento dei vincitori per più di una posizione o livello comportasse scavalcamenti nei confronti di coloro che, per la posizione rivestita, potevano ottenere dalla procedura concorsuale esclusivamente l’avanzamento di una sola posizione.
Il TAR Emilia con la sentenza in rassegna ha accolto il ricorso aderendo alla tesi dei ricorrenti secondo cui in ogni caso la graduatoria finale non tiene conto dei risultati effettivi del concorso in quanto attribuisce un diritto di precedenza non previsto dal bando.
In particolare, secondo il TAR la questione del “doppio salto” non è posta in modo appropriato, in quanto lo stesso Ministero intimato, sulla base dei citati accordi sindacali, non ha annullato la procedura concorsuale interna, ma si è limitato ad attribuire un diritto di precedenza ai concorrenti in posizione B3, consentendo dunque, sia pure in via subordinata, anche ai concorrenti in posizione B1 e B2 il conseguimento della posizione C1.
In conclusione, ha proseguito il TAR Emilia, i provvedimenti con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori della procedura concorsuale non sono conformi al bando di concorso che consentiva la partecipazione al personale in possesso delle posizioni B1, B2, B3, senza ulteriori distinzioni e senza prevedere un diritto di precedenza per il personale in posizione B3 e conseguentemente i suddetti provvedimenti devono essere annullati.
Avv. ****************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II
Registro Sentenze: 1984/2008
Registro Generale:     419/2007
nelle persone dei Signori:
******************************* 
BRUNO LELLI Cons. , relatore
*********************.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell’Udienza Pubblica  del 30 Aprile 2008
Visto il ricorso 419/2007  proposto da:
CASU MARIA PAOLA ED ALTRI
GENTILI LAURETTA
GIACOPAZZI LUCIA
GIANAROLI MIRELLA
LUIS DANILO
MAZZA PAOLA
MERLI SILVANA
PIETROSANTO *************
SECONI MARINELLA
SIRACUSA GIUSEPPINA
***************
rappresentato e difeso da:
PASSALACQUA AVV. **********
*************. *********
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA OLEARI N. 4
presso
*********. ******  
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE  
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L’EMILIA ROMAGNA  
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
 
e nei confronti di
FRUOSSO DONATO
e nei confronti di
FIORE ADELE
e nei confronti di
STAFFOLANI 
e nei confronti di
TARTARINI  
e nei confronti di
BUZZONI 
e nei confronti di
COTTI
e nei confronti di
******* 
e nei confronti di
******* 
e nei confronti di
GARIFO  
e nei confronti di
DI FILIPPO 
e nei confronti di
ARGAZI  
e nei confronti di
MORVILLO
e nei confronti di
MASCIOLI
e nei confronti di
CORSI
e nei confronti di
VIGILANTE  
e nei confronti di
PIERI
e nei confronti di
CEVOLI  
e nei confronti di
PAGANI  
e nei confronti di
MARCHI  
e nei confronti di
TASSINARI  
e nei confronti di
LUZZI
e nei confronti di
PEZZI
e nei confronti di
SPARNACCI  
e nei confronti di
ORLANDI 
e nei confronti di
VANDELLI
e nei confronti di
COPPOLA 
e nei confronti di
VALBRUCCIOLI  
e nei confronti di
CASORELLA  
e nei confronti di
***********
e nei confronti di
DI GIOIA
e nei confronti di
CRISTALLO  
e nei confronti di
GUIDA
e nei confronti di
CHIESA  
e nei confronti di
DANTONI 
e nei confronti di
*********  
e nei confronti di
FORMISANO  
e nei confronti di
DURANTE 
e nei confronti di
SCIORTINO  
e nei confronti di
SIENA
e nei confronti di
SAVORANI
e nei confronti di
CODELLA 
e nei confronti di
DI **** 
e nei confronti di
TANZI
e nei confronti di
PIRINI  
e nei confronti di
CESARINI
e nei confronti di
CHELI
e nei confronti di
SISTI
e nei confronti di
NANNI
e nei confronti di
DE ANGELIS 
e nei confronti di
ARENGA  
e nei confronti di
MUOLLO  
e nei confronti di
PETRELLI
e nei confronti di
DOINO
e nei confronti di
ALDINI  
e nei confronti di
POLIDORO
e nei confronti di
DINICASTRO 
e nei confronti di
VIRGILIO
e nei confronti di
ZILIOTTI
e nei confronti di
DE STEFANO 
e nei confronti di
UCCIARDI
e nei confronti di
SICA 
e nei confronti di
NOSCHESE
e nei confronti di
CANALI  
e nei confronti di
******* 
e nei confronti di
******* 
e nei confronti di
SABATTINI  
e nei confronti di
COLLARO 
e nei confronti di
APICE
e nei confronti di
NATALI  
e nei confronti di
LANZILLOTTA
e nei confronti di
CASCELLA
e nei confronti di
ARCANGELI  
e nei confronti di
GHISALERTI 
e nei confronti di
ORIOLI  
e nei confronti di
ROCCO
e nei confronti di
VITALE  
e nei confronti di
BALLARDINI 
e nei confronti di
PALMIRANI  
e nei confronti di
ARNESANO
e nei confronti di
GOZZI
e nei confronti di
FELLI
e nei confronti di
ZACCAGNINI 
e nei confronti di
******* 
e nei confronti di
******* 
e nei confronti di
STRATI  
e nei confronti di
SIRINGNANO 
e nei confronti di
POERIO  
e nei confronti di
PITERA’ 
e nei confronti di
******* 
e nei confronti di
MANTOVANI  
e nei confronti di
VANNONI 
e nei confronti di
FAZZI
e nei confronti di
PESARESI
e nei confronti di
ZIINO
e nei confronti di
STODUTO 
e nei confronti di
SPATAFORA  
e nei confronti di
FIORE
e nei confronti di
******* 
e nei confronti di
GRUOSSO
per l’annullamento
dei provvedimenti dell’ Agenzia Entrate, Direzione Regionale dell’ Emilia-Romagna n. 3042/2007; 4081/2007; n. 4571/2007 con cui è stata definitivamente approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura per il passaggio di personale tra le aree da B1,B2,B3 a C1; del verbale d’intesa fra l’Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali del 12 gennaio 2007; del provvedimento numero 2005/46791 della Direzione Regionale dell’ Emilia-Romagna con cui è stata approvata la graduatoria degli ammessi al percorso formativo; dell’accordo fra l’Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali del 1/8/2003;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L’EMILIA ROMAGNA
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. ***********
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe vengono impugnati: i provvedimenti dell’ Agenzia Entrate, Direzione Regionale dell’ Emilia-Romagna n. 3042/2007; 4081/2007; n. 4571/2007 con cui è stata definitivamente approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura per il passaggio di personale tra le aree da B1,B2,B3 a C1; il verbale d’intesa fra l’Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali del 12 gennaio 2007; il provvedimento n. 2005/46791 della Direzione Regionale dell’ Emilia-Romagna con cui è stata approvata la graduatoria degli ammessi al percorso formativo; ed infine l’accordo fra l’Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali del 1/8/2003.
2. Successivamente sono pervenuti gli atti di rinunzia di **************** e ****************.
3. Per inquadrare le varie questioni occorre premettere che nell’anno 2001 (provvedimento numero 139326/01 del 26 luglio 2001) l’Agenzia delle Entrate ha indetto una procedura interna consistente in un corso-concorso per il passaggio tra le aree da B1,B2,B3 a C1 per 2055 posti per l’anno 2000 e per 1566 posti per l’anno 2001 relativi al profilo professionale amministrativo-tributario, di cui 231 posti per la regione Emilia-Romagna.
Nelle more della procedura con sentenza n. 194 del 16 maggio 2002, la Corte Costituzionale, con riferimento a precedenti procedure di progressione interna dell’amministrazione finanziaria, ha ritenuto non conforme alla normativa costituzionale le norme di legge in base alle quali le stesse erano state indette, censurando, fra l’altro, la previsione del possibile avanzamento dei vincitori nelle procedure di selezione interna per più di una posizione o livello.
Successivamente l’agenzia delle Entrate ha sottoscritto un accordo con le Organizzazioni Sindacali in data 1 agosto 2003 sulla base del quale ha poi adottato il provvedimento 46791/2005 con cui è stata approvata la graduatoria degli ammessi al percorso formativo, fase della procedura concorsuale di cui si tratta.
In tale graduatoria sono stati inseriti dipendenti in possesso della posizione B3, anche in soprannumero, vale a dire a prescindere dall’esito della valutazione dei titoli.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha stipulato con le Organizzazioni Sindacali l’accordo del 12 gennaio 2007 e, sulla base di questo, ha adottato il provvedimento 4081 del 29 gennaio del 2007 e 4571 del 30 gennaio 2007 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori della procedura concorsuale nella quale gli odierni ricorrenti non sono inclusi.
In tale graduatorie erano invece ricompresi alcuni candidati appartenenti alla posizione economica B3 già ammessi in soprannumero a sostenere il percorso formativo.
In sostanza, sulla base degli accordi sindacali sopracitati, la procedura concorsuale di cui si tratta, bandita nel 2001, è stata adattata ai principi desumibili dalla sentenza della Corte Costituzionale dell’anno 2002 come segue: il personale della fascia B di posizione più elevata (B3) è stato ammesso a frequentare il corso propedeutico formativo anche in soprannumero; il predetto personale, poi, è stato inserito nella graduatoria dei vincitori secondo un criterio di precedenza: il tutto al fine di evitare che l’avanzamento dei vincitori per più di una posizione o livello comportasse scavalcamenti nei confronti di coloro che, per la posizione rivestita, potevano ottenere dalla procedura concorsuale esclusivamente l’avanzamento di una sola posizione.
Gli odierni ricorrenti contestano i sopracitati atti sotto vari profili.
In particolare ritengono che la procedura concorsuale bandita nel 2001 contenesse già al suo interno, attraverso il meccanismo della valutazione dei titoli, la tutela del personale in posizione B3; in ogni caso la graduatoria finale non tiene conto dei risultati effettivi del concorso in quanto attribuisce un diritto di precedenza non previsto dal bando.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
In particolare l’amministrazione deduce la carenza di interesse a ricorrere, in quanto i dipendenti delle fasce B1 e B2 non potrebbero comunque beneficiare del doppio salto espressamente censurato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 1/1999 e n. 194/2002.
4. La Corte Costituzionale con la sentenza 194/2002 ha confermato di ritenere in contrasto con i principi costituzionali la previsione nelle procedure concorsuali interne della progressione per saltum richiamando quanto già affermato con la sentenza n. 1 del 1999.
Nel caso di specie, peraltro, i ricorrenti appartengono tutti all’area B ed aspirano ad entrare nell’area C, immediatamente superiore, sicchè non sussiste un’ipotesi di doppio salto.
Né in contrario rileva il fatto che nell’area B esistano tre posizioni (B1 e B2 e B3), in quanto le stesse hanno una ragione economica, mentre è solo col passaggio di area che si realizza una progressione verticale con acquisizione di un livello giuridico superiore.
Si deve poi osservare che, anche da un diverso punto di vista, la questione del “doppio salto” non è posta in modo appropriato, in quanto lo stesso Ministero intimato, sulla base di accordi sindacali, non ha annullato la procedura concorsuale interna, ma si è limitato ad attribuire un diritto di precedenza ai concorrenti in posizione B3, consentendo dunque, sia pure in via subordinata, anche ai concorrenti in posizione B1 e B2 il conseguimento della posizione C1.
In conclusione i provvedimenti con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori della procedura concorsuale non sono conformi al bando di concorso che consentiva la partecipazione al personale in possesso delle posizioni B1, B2, B3, senza ulteriori distinzioni e senza prevedere un diritto di precedenza per il personale in posizione B3.
Conseguentemente i suddetti provvedimenti devono essere annullati.
Non sono invece lesivi, in quanto atti meramente interni all’Amministrazione, il verbale d’intesa fra Agenzia delle Entrate e Organizzazioni Sindacali del 12 gennaio 2007 e l’accordo fra l’Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali del 1/8/2003.
Parimenti non lesivo degli interessi dei ricorrenti è il provvedimento numero 2005/46791 della Direzione Regionale dell’ Emilia-Romagna con cui è stata approvata la graduatoria degli ammessi al percorso formativo, in quanto trattasi di fase intermedia della procedura che non è idonea di per sé ad incidere sui risultati finali.
Per quanto riguarda le spese, tenuto conto delle complesse problematiche interpretative, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Sez. Seconda, da atto della rinuncia delle ricorrenti Marinella Seconi e **************** .
Accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione con conseguente annullamento dei provvedimenti dell’ Agenzia Entrate, Direzione Regionale dell’ Emilia-Romagna n. 3042/2007; 4081/2007; n. 4571/2007 con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura per il passaggio di personale tra le aree da B1,B2,B3 a C1.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BOLOGNA , li 30 aprile ’08
Presidente
Cons. Rel. est.
Depositata in Segreteria in data 22.05.08
Bologna li 22.05.08

Matranga Alfredo

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