Tar Catania, IV sezione , decreto n. 9 del 16.5.07, emesso su ricorso per decreto ingiuntivo, sulla giurisdizione in materia di revisione prezzi.

sentenza 14/06/07
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                              REPUBBLICA ITALIANA
N. 9/07 Reg. Decr.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta – nella persona del magistrato
Dr. Dauno F.G. **********, Referendario,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
N. 894/07 Reg. Gen.
sul ricorso per decreto ingiuntivo n. 894/07,
proposto da *** ***, nella qualità di erede di ********* ***, rappresentata e difesa dall’avv. ******** *********, e domiciliata presso il suo studio, a Catania, via Milano n. 29,
contro
il Comune di Cassaro,
per il pagamento
delle somme legate alla richiesta revisione dei prezzi del contratto di appalto di cui il dante causa della ricorrente è stato parte.
fatto e diritto
L’impresa di *** ha realizzato i lavori di trasformazione in rotabile della strada comunale esterna "Buffetta-***********", 1° e 2° lotto, come da contratto del 25.09.87.
Tali lavori sono stati ultimati il 18.01.90, e nonostante il decorso del tempo il Comune di Cassaro non ha provveduto ad eseguire il collaudo delle opere.
In data 15.04.94 l’impresa ha richiesto la revisione dei prezzi contrattuali.
La direzione dei lavori ha stabilito in £ 39.556.785, oltre IVA, la complessiva entità del compenso, ma l’Ente non ha mai provveduto al pagamento.
Dopo la presentazione di altre diffide, volte ad ottenere quanto dovuto, ed a seguito della morte di ***, in data *** ***, nella qualità di erede di quest’ultimo, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, per il pagamento di € 20.429,37, oltre IVA, nonché interessi calcolati in relazione agli artt. 35 e 36 del DPR n. 1063/1962, ed interessi legali dalla scadenza al soddisfo, e le spese del procedimento monitorio.
La domanda proposta dalla ricorrente per l’emissione di decreto ingiuntivo esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
L’art. 8, comma 1, della L. 21 luglio 2000, n. 205, dispone quanto segue: “Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l’ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L’opposizione si propone con ricorso”.
Vale a dire che il potere di emanare decreti ingiuntivi deve considerarsi limitato, per il giudice amministrativo, alle sole materie in cui esso dispone di giurisdizione esclusiva, che, nel caso di specie, non è ravvisabile.
È necessario, al fine di spiegare tale soluzione, esaminare l’art. 244 del D.Lgs. 163/2006, il quale, nel riprodurre ed integrare l’art. 6, comma 1, della L. 205/2000, al comma 1 dispone che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”.
Ai sensi del comma 3, sono poi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica,…nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133 commi 3 e 4”.
Tralasciando tale ultima previsione, con la quale il caso in esame non ha alcuna pertinenza, c’è da dire che il citato comma 3 fa rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie, pur relative alle clausole di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo, che intervengano però “nei contratti ad esecuzione continuata o periodica”, lasciando intendere che tale giurisdizione sussista solo per i contratti di durata, e non per quelli che trovano invece una collocazione temporale ben definita.
E per quest’ultimo tipo di contratti bisogna fare riferimento al normale criterio di riparto di giurisdizione, fondato sulla tradizionale distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, secondo cui il diritto alla revisione dei prezzi sorge solo quando l’Amministrazione committente abbia validamente accertato la sussistenza delle condizioni di legge per concedere all’appaltatore la revisione stessa. In mancanza, l’appaltatore vanta un mero interesse legittimo alla corresponsione del compenso revisionale, il cui accertamento compete alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. Civ., sez. un., 28 ottobre 2006 n. 23072).
Vale a dire che la posizione dell’appaltatore che chiede la revisione del prezzo ha consistenza di diritto soggettivo, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, nel caso in cui l’amministrazione appaltante abbia riconosciuto il relativo diritto mediante atto formale o comportamento concludente proveniente da organi a tanto abilitati (cfr. Cass. Civ., sez. un., 3 novembre 2005 n. 21293).
Nel senso che la posizione soggettiva dell’appaltatore in ordine alla facoltà dell’amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo (solo) quando attenga all’an della revisione, in quanto correlata all’esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici. Essa acquista invece natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando l’Amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, così che la controversia riguardi soltanto il “quantum” della stessa (cfr. Cass. Civ., sez. un., 13 settembre 2005 n. 18126).
E nel caso di specie, il Comune di Cassaro, con nota n. 190 del 21.01.2004, indirizzata all’Assessorato regionale LL.PP., ha certamente riconosciuto, nel chiedere “di voler provvedere al collaudo dell’opera ed al finanziamento della somma per revisione prezzi”, chiesta dall’impresa, il credito da questa vantato, per cui in questa sede viene fatto valere il diritto soggettivo, già sorto, alla revisione, con il conseguente difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
p.q.m.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Così deciso, a Catania, il 15 maggio 2007.
                                                                       Il Giudice delegato
                                                              **************** Trebastoni
 
 
 
            Depositato in Segreteria il 16 maggio 2007
                                   Il Direttore

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