Tar Catania, II sezione, n.2353 del 07/12/2005: l’omossessualità non rientra nella categoria di “malattia psichica”.

sentenza 22/12/05
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di
Catania ( II sez. interna)

?Composto dai Sigg.ri Magistrati:

-Dr.??? Italo???? VITELLIO???? Presidente

-Dr.ssa Paola???? PULIATTI???? Consigliere rel.

-Dr.??? ***************??????? Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4485 del 2001 R.G. proposto da?? ** **, rappresentato dall?avv.
**************** presso cui ? domiciliato in via Catania,? via Grotte Bianche, 117,

CONTRO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso?? dall?Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania, presso cui ? domiciliato;

per l?annullamento

del provvedimento n. 1195 del 19.9.2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 28 ottobre 2005 il
Consigliere Dott.ssa **************;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 1195 del 19.9.2001 con cui l?Ufficio
Provinciale della Motorizzazione civile di Catania ha disposto, ai sensi
dell?art. 128 del D. L.vo 285/1992, la revisione della sua patente di guida
mediante un nuovo esame di idoneit? psico-fisica.

Il ricorrente, in occasione della visita di leva presso l?Ospedale Militare
di *******, ha dichiarato di essere omosessuale? ed ? stato, pertanto,
esonerato dal servizio militare per ?disturbi dell?identit? sessuale?.

Marinferm di *******, peraltro, ha inviato l?esito dell?accertamento
sanitario alla Motorizzazione civile di Catania, comunicando che il
ricorrente ?? risultato non essere in possesso dei requisiti di idoneit?
psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi?. Con il
provvedimento impugnato, ? stata disposta la revisione? della patente di
guida del ricorrente,? ai sensi dell?art. 128 D.L.vo 285/1992, rilevando la
sussistenza di dubbi sull?idoneit? psico-fisica del ricorrente stesso per il
possesso del titolo.

Ad avviso del? *******, l?omosessualit? non pu? essere considerata un fatto
che fa sorgere dubbi? sull?idoneit? psico-fisica del titolare della patente
di guida ai sensi del citato art. 128.

Questo TAR, con ordinanza n.159 dell?11 gennaio 2002, ha accolto l?istanza
cautelare proposta dal ricorrente, sospendendo l?esecuzione del
provvedimento impugnato.

All?udienza del 28 ottobre 2005 il ricorso ? stato assunto in decisione.

Diritto

Il ricorso merita accoglimento.

L?art. 128 del decreto legislativo n. 285/1992, recante il nuovo codice
della strada, attribuisce alla Direzione generale della M.C.T.C. il potere
di disporre che siano sottoposti a visita medica presso la Commissione
medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneit?, i
titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei
medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti per il possesso del
titolo.? L?art. 119 del medesimo Decreto Legislativo, nel disciplinare i
requisiti fisici e psichici prescritti per il conseguimento della patente di
guida, dispone che non possono ottenere il titolo coloro che siano affetti
da malattia fisica, psichica, deficienza organica o minorazione psichica,
anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.

A sua volta, l?art.320 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, recante il regolamento
di esecuzione del codice della strada, nello specificare? quali siano le
malattie invalidanti, alla lettera E. Malattie Psichiche, elenca ?malattie,
traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o
periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di
turbe della personalit?, quando tali condizioni non siano compatibili con la
sicurezza della guida (etc.)?.

Osserva il Collegio che l?omossessualit? non rientra nella categoria di
?malattia psichica?? e, pertanto, non ? inclusa in alcuna delle ipotesi
considerate dal richiamato art. 320 del regolamento di esecuzione del codice
della strada.

Questo Tar ha avuto gi? modo di affermare, in seno all?ordinanza cautelare
n. 159/2002, che le preferenze sessuali di un individuo non rientrano in
nessuna delle nozioni della scienza medica che la norma prende in
considerazione ai fini della capacit? di guida? e non rappresentano? meno
che mai ?malattia psichica?.

Nella memoria di costituzione in giudizio l?Amministrazione afferma che non
in considerazione del semplice accertamento dell?omossessualit?? ? stato
adottato il provvedimento impugnato, ma per le ?situazioni cliniche di
sofferenza psichica? che emergevano dalla relazione prodotta dall?interessato
a sostegno della richiesta di riforma dal servizio militare ( ai sensi dell?art.
16 lettera i) dell?allegato al DM 114/2000), nonch? dall?esito della visita
cui era stato sottoposto presso Marinferm di *******, nell?ambito del
procedimento? volto appunto all?accertamento della inidoneit? alla
prestazione del servizio militare.

Afferma, pertanto, l?Amministrazione che il provvedimento impugnato ?
scaturito dalla riscontrata sussistenza di ?patologie di tipo psichico?,
(non meglio specificate ed individuate nominativamente) e non in
considerazione di valutazioni inerenti la mera? sfera sessuale del
ricorrente.

Tale precisazione? (integrazione) in giudizio della motivazione del
provvedimento, quand?anche si voglia considerare ammissibile, non ? tuttavia
idonea a salvare il provvedimennto dai vizi denunciati.

Ammesso che l?Amministrazione si sia determinata ad adottare il
provvedimento non in funzione dell?omosessualit? del ricorrente, ma delle
problematiche? psichiche evidenziate nelle visite mediche, cui si fa
riferimento nella difesa dell?Amministrazione, va osservato quanto segue.

Le ?turbe psichiche? o ?della personalit?? che la norma riportata prende in
considerazione ai fini della idoneit? alla guida devono essere di tal fatta
da generare? condizioni ? non compatibilili con la sicurezza della guida?.

Al di l? della facile constatazione che non ? data riscontrare, alla lettura
degli atti, alcuna ?malattia psichica?? specificamente individuata, invero,
le affermazioni cos? generiche dell?Amministrazione non sono in alcun modo
supportate dalla documentazione in atti.

La relazione del servizio di psicologia della Azienda Usl di Catania n. 3
del 22.3.2001, prodotta? dallo stesso interessato all?Autorit? militare a
sostegno della richiesta di riforma dal servizio militare, evidenzia
testualmente: ?alla visita psicologica un atteggiamento collaborativo ed
adeguato al contesto d?esame: Buone e integre appaiono le funzioni cognitive
e la capacit? di relazionarsi in maniera? non difensiva.

AL COLLOQUIO si evidenzia un funzionamento psichico consono all?et?
adolescenziale: emergono spunti critici ed oppositivi? verso alcune regole e
norme sociali; tendenza alla semplificazione di alcuni aspetti della realt?
sia interna che esterna ed alla formulazione di giudizi a volte dicotomici.
Emergono ancora una positiva autoaccettazione, tuttavia molto centrata sulla
propria corporeit? intesa prevalentemente in maniera estetica e limitate
capacit? introspettive.

All?esame psicodiagnostico si documentano capacit? cognitive nella norma e
pensiero sufficientemente mobile e fluido. Sul versante emotivo si evidenzia
un?affettivit? non ancora matura e? adattata con possibili tratti di
impulsivit?. L?affettivit? pi? profonda? rivela sentimenti di fragilit? ed
insicurezza e timori, non consapevoli, di contatto con l?ambiente, che il
soggetto tende a fronteggiare attraverso l?ipervalutazione narcisistica di
s? ed attraverso un iperattivismo forse compensatorio a timori depressivi.
In conclusione, dall?anamnesi, dal colloquio e dalle risultanze
psicodiagnostiche emerge come il vissuto del ragazzo rispetto all?ambiente
esterno sia quello di un contenitore accettante, protettivo ed
aproblematico. Se ci? lo ha aiutato a vivere serenamente la propria identit?
sessuale, si ritiene che l?impatto con ambienti e modi di pensare differenti
dal vissuto esperienziale del soggetto potrebbe anche a causa della sua
insicurezza e non piena? maturit? affettiva non essere adeguatamente
fronteggiato e causare problematiche disadattivo di tipo depressivo.?

Le conclusioni della relazione medica della Azienda USL n. 3 non
evidenziano, dunque, una ?malattia psichica?, come richiedono le norme sopra
richiamate ai fini della incapacit? di guida, e neppure? quel ?quadro
psicologico grave? di cui parla l?Amministrazione, nella memoria di
costituzione in giudizio.

Tutt?al pi?, nella parte finale della relazione medica, compare qualche
perplessit? riguardo ?la maturit? affettiva? del ricorrente, che potrebbe
dar luogo a ?problematiche di disadattamento all?ambiente?, che, in quanto
tali, se possono assumere una qualche rilevanza ai fini della valutazione
concernente l?idoneit? del soggetto a prestare servizio di leva e, dunque,
ad integrarsi e relazionarsi in un ambiente esclusivamente maschile, per
giunta con regole comportamentali proprie e caratteristiche della vita
militare, nessuna rilevanza possono assumere quelle stesse problematiche
rispetto alla valutazione della ?idoneit?? alla guida di un autoveicolo,
che notoriamente non richiede alcun tipo di capacit? affettivo-relazionale.

Si aggiunga che dal diario clinico dell?ospedale militare di *******? si
legge: ?(omissis) All?esame psichico non turbe del pensiero e della
percezione. Diagnosi: disturbo dell?identit? sessuale?. Dunque, in modo
chiaro, neppure da tale accertamento clinico, risulta? alcuna patologia di
tipo psichico.

Ne deriva, in conclusione, che il provvedimento impugnato ? affetto dai vizi
di violazione di legge denunciati.

Conclusivamente, il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sezione staccata di
Catania (Sez.2?), accoglie il ricorso in epigrafe.

Condanna l?Amministrazione alle spese di giudizio che liquida in euro 1.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall?Autorit? amministrativa.

Cos? deciso in Catania nella Camera di C onsiglio del 28 ottobre 2005.

L’Estensore?????????????????? Il Presidente

Il Segretario
Depositata in segreteria il
Il Direttore di Segreteria

sentenza

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