TAR Catania, I Sezione, sentenza nr. 759 – 3 maggio 2007: è illegittimo l’atto deliberativo adottato senza previa acquisizione del parere di regolarità tecnica per violazione dell’art. 53 comma 1 della l. 142/90.

sentenza 28/02/08
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REPUBBLICA ITALIANA        N. 0759/07 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO     N. 3268/06 Reg. Gen. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, composto dai ******************:
Dott. *****************   Presidente
Dott.ssa ***************   Giudice
Dott. ************************** Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n3268/06 R.G. proposto da *** ********, rappresentato e difeso dall’AVV. ******* POLIZZOTTO e dall’ AVV. *************** con domicilio eletto in CATANIA VIA GROTTE BIANCHE, 117 presso ************. *********
contro
il COMUNE DI SAN FRATELLO (ME); il CONSIGLIO COMUNALE DI SAN FRATELLO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;    
e nei confronti di
*** ********, *** ANTONINO, ***’ BENEDETTO, tutti rappresentati e difesi dall’ Avv. ***** ***, con domicilio eletto presso la SEGRETERIA del TAR;
e *** BENEDETTO, O*** LUIGI, R*** BENEDETTO, *** SALVATORE, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. ******** O***, con domicilio eletto in Catania, presso lo studio dell’Avv. ***************** (studio *****-***) in via XX Settembre 28;
e *** BENEDETTO e ** non costituiti;    
per l’annullamento
– della deliberazione comunale di San Fratello n. 46 del 26 settembre 2006, con la quale il Consiglio Comunale di San Fratello ha deliberato di “revocare il Presidente del Consiglio Comunale geom. ******** ***. Indi con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile al fine di consentire l’esame del provvedimento successivo posto all’ordine del giorno”, unitamente agli allegati citati e prodotti in essa ed al documento, anch’esso allegato, in cui il Consigliere Comunale O*** inserisce nuove contestazioni e motivazioni a supporto della revoca;
– della deliberazione del Consiglio Comunale di San Fratello n. 47 del 26 Settembre 2006 con la quale il Consiglio Comunale di San Fratello ha deliberato “di proclamare eletto Presidente del Consiglio Comunale il rag. *** Giuseppe con voti n. 8 (otto) e schede bianche n. 1”;
– ove occorra e per quanto di ragione del documento del Gruppo di minoranza di cui il Consigliere O*** ha dato lettura nella seduta consiliare del 26 settembre 2006 e che costituisce allegato alla deliberazione impugnata n. 46/2006 avente ad oggetto: “dichiarazione di voto e contestuale motivazione delle ragioni che hanno portato alla richiesta di revoca del Presidente del Consiglio Comunale”;
– ove occorra e possa, della nota prot. N. 7516 del 09/09/2006, con la quale i Consiglieri Comunali firmatari hanno chiesto “la convocazione straordinaria del consiglio comunale per la trattazione dei seguenti argomenti da porre all’ordine del giorno: 1 Revoca del Presidente del Consiglio Comunale (art. 21, comma 4, dello Statuto comunale) – discussione e deliberazione; 2. Eventuale nomina del Presidente del Consiglio Comunale – discussione e deliberazione”;
– ove occorra e possa della relazione allegata alla nota prot. N. 7516 del 09/09/2006, con la quale i Consiglieri Comunali firmatari della richiesta convocazione straordinaria del Consiglio Comunale per la revoca del Presidente hanno indicato le ragioni della richiesta medesima;
– ove occorra e possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ***’ BENEDETTO, *** ********, *** ANTONINO, *** BENEDETTO, O*** LUIGI, R*** BENEDETTO, *** SALVATORE; 
Udito nella Camera di Consiglio del 08 Febbraio 2007 il relatore Ref. SALVATORE GATTO COSTANTINO
Uditi gli avvocati come da verbale;
Vista la documentazione tutta in atti;
Visto l’art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Tar può definire il giudizio nel merito, a norma dell’art. 26 della stessa legge n. 1034/1971 (nel testo modificato dalla L. n.205/2000);
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti presenti alla camera di Consiglio;
Ritenuto, in fatto ed in diritto quanto segue;
Rilevato che, tra le censure sollevate contro gli atti impugnati, il ricorrente lamenta che la deliberazione impugnata nr. 46/2006 è stata assunta dal Consiglio Comunale senza la previa acquisizione del parere di regolarità tecnica, con conseguente violazione dell’art. 53 comma 1 della l. 142/90, come recepito in Sicilia dalla legge 48/91; e che alla votazione degli atti deliberativi in epigrafe ha preso parte il Consigliere Comunale *** Salvatore, parte in lite pendente contro il Comune medesimo innanzi alla Corte di Appello di Messina (come da documentazione versata in atti), con conseguente violazione degli artt. 10 comma 1, punto 4, della L.R. n. 31/1986 e dell’art. 25 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale di San Fratello;
  Ritenuto che le censure sono fondate e che, conseguentemente, va disposto l’annullamento dell’atto deliberativo impugnato;
  Ritenuto, infatti, che la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che è illegittimo l’atto deliberativo che sia stato adottato senza la preventiva acquisizione del parere di regolarità tecnica per violazione dell’art. 53 comma 1 della l. 142/90 (cfr. TAR Campania, Napoli, I, 13 maggio 2004, nr. 8718; Consiglio di Stato, V, 15 febbraio 2000, n. 808; TAR Lombardia, Milano, II, 9 gennaio 1995, nr. 26);
  Ritenuto , più precisamente, che su ogni proposta di deliberazione va acquisito il parere di regolarità tecnica, il quale riguarda tutti gli aspetti di essa, attinendo al merito, all’efficacia ed all’efficienza dell’azione amministrativa il cui esercizio si prospetta nella proposta da sottoporre al voto del Consiglio (o della Giunta);
  Ritenuto che, inoltre, il parere di regolarità tecnica, essendo stato soppresso il parere di legittimità originariamente attribuito al Segretario Comunale, attiene anche a quegli aspetti di legittimità dell’atto che incidono in via immediata e diretta sulla regolarità tecnica della proposta, essendo inerenti alla efficacia, all’efficienza ed alla trasparenza dell’azione amministrativa (art. 1 l. 241/90) o ai presupposti di legge per l’esercizio di quest’ultima;
  Ritenuto che, in quanto tale, il parere di regolarità tecnica va acquisito anche sulla proposta di delibera inerente la revoca del Presidente del Consiglio Comunale, in quanto i presupposti di tale provvedimento sono rigorosamente disciplinati dalla norma ed attengono esclusivamente alla violazione dei doveri di imparzialità e degli altri doveri istituzionali connessi alla carica e pertanto la loro sussistenza può essere valutata dal funzionario responsabile del procedimento, anche a garanzia della trasparenza e della correttezza dell’azione amministrativa a tutela degli stessi consiglieri comunali (ed il Consiglio comunale, se delibera in difformità, deve addurre adeguata motivazione, cfr. la sentenza di questa Sezione nr. 282/2007, dep. il 15.02.2007, nelle more della pubblicazione della presente decisione);
  Ritenuto, quanto alla seconda censura, inerente la presenza di una causa di incompatibilità alla nomina di consigliere comunale, a norma dell’art. 10, comma 1, punto 4 della L.R. nr. 31/1986, che la censura è fondata, nei limiti espressi a seguire;
  Rilevato che a norma di quest’ultima disposizione “Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:… omississ…. colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune.” (norma, questa, coincidente con l’analoga previsione di cui all’art. 63 del D.lgs 267/2000);
  Ritenuto che al Giudice Amministrativo è interdetto conoscere della sussistenza di una causa di incompatibilità, che attiene all’esercizio del diritto politico elettorale passivo e che come tale è ascritta alla giurisdizione del Giudice Ordinario;
  Ritenuto che la censura può essere esaminata solamente sotto il profilo, pure dedotto, della violazione di legge per l’avere il Consiglio Comunale deliberato sulla proposta di revoca del Presidente del Consiglio senza prima esaminare e deliberare sulla questione della incompatibilità alla carica proposta in aula all’inizio della discussione;
  Ritenuto che, per tale aspetto, la delibera è illegittima e come tale va annullata, perché la questione introdotta è una pregiudiziale in senso tecnico e come tale va discussa e votata prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, in quanto attiene alla regolare composizione dell’organo e quindi incide sulla discussione e sulla votazione, atteso che il Consiglio Comunale dibatte e delibera collegialmente;
  Ritenuto che, pertanto, il ricorso è fondato ed è come tale da accogliersi, annullando gli atti impugnati;
  Ritenuto di disporre la piena compensazione delle spese di giudizio tra le parti, nonostante l’accoglimento del ricorso, atteso il fatto che la mancanza del parere di regolarità tecnica avrebbe dovuto essere rilevato dal Presidente del Consiglio odierno ricorrente all’atto dell’inizio della seduta e che la situazione di incompatibilità del consigliere comunale *** è stata fatta valere solamente in occasione del Consiglio Comunale ove sono stati adottati gli atti impugnati (quindi con evidente strumentalità e correlativa violazione dei doveri di leale collaborazione istituzionale tra organi del medesimo ente), mentre era nella disponibilità di chi l’ha fatta valere, proporla in tempi anteriori e sufficienti a consentire la utile tenuta della seduta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione prima:
– ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l’effetto ANNULLA gli atti impugnati, nei limiti esposti in parte motiva.
SPESE compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 08.02.2007.
        L’ESTENSORE
Dr. Salvatore Gatto Costantino
      IL PRESIDENTE
      Dr.vincenzo Zingales
Depositata in Segreteria il 03 maggio 2007

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