TAR Catania, I Sezione, sentenza nr. 723 – 24 aprile 2007: è possibile ricorrere con il rito speciale del silenzio contro l’inerzia dell’Amministrazione locale nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio

sentenza 13/03/08
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REPUBBLICA ITALIANA N. 0723/07 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 0477/07 Reg. Gen. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, **************** di Catania, Sezione Prima, composto dai ******************:
Dott.ssa ***************   Presidente
Dott.ssa **********************      Giudice
Dott. **************************      Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 0477/07 R.G. proposto da ***** e ******* ***, rappresentati e difesi dall’Avv. *****************, ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale;
CONTRO
il Comune di Santo Stefano di Camastra, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. **********ù, con domicilio eletto in Catania, via Luigi Rizzo n. 29 (studio legale *********);
PER L’ACCERTAMENTO
Della illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Santo Stefano di Camastra sull’istanza formulata dai ricorrenti in data 27 dicembre 2006 per ottenere la corresponsione delle somme dovute dall’amministrazione comunale, a titolo di risarcimento del danno, in forza di sentenza n. 6/2006 del 03 novembre 2005 emessa dal Tribunale Civile di *********, in violazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza medesima,
E PER L’ADOZIONE DEI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI
ivi compreso l’ordine al  Comune di Santo Stefano di Camastra, nella persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, di provvedere sulla predetta istanza e, in ipotesi di inerzia, nominare un Commissario ad acta che provveda in luogo della P.A.;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santo Stefano di Camastra;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la Camera di Consiglio del 22.03.2007 il Dr. Salvatore Gatto Costantino;
Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO
     I ricorrenti espongono di avere ottenuto con sentenza esecutiva del Tribunale Civile di ********* nr. 6/2006 del 3 novembre 2005, pubblicata il 23 gennaio 2006, la condanna del Comune di Santo Stefano di Camastra al pagamento di euro 187.302,40 oltre interessi legali a far data dal 1 febbraio 2001 fino al soddisfo e spese processuali (liquidate in complessivi euro 13.500), a titolo di risarcimento del danno, da corrispondersi in favore della sig.ra ****************** (madre dei ricorrenti) e dei ricorrenti medesimi, ciascuno per la quota di spettanza, per impedito esercizio di potestà edificatorie.
     Nell’inerzia dell’Ente, con atto notificato il 19/20 luglio 2006, i sigg.ri *** tentavano, inutilmente, di ottenere il pagamento di quanto da loro vantato in forza della sentenza nr. 6/2006 ricorrendo al pignoramento presso terzi delle somme del Comune, fino a concorrenza di euro 250.000,00, presso il Tesoriere dell’Ente (agenzia del Monte dei Paschi di Siena di Santo Stefano di Camastra): il Tesoriere, con nota del 26 luglio 2006 e con nota del 05.09.2006, inviata ai sensi dell’art. 543, II comma cpc, anticipava che la propria dichiarazione, ai sensi dell’art.547 cpc, sarebbe stata negativa, in quanto il conto corrente del Comune non presentava alcuna attività, alla data di notifica dell’atto di pignoramento.
     Attesa l’incapienza delle casse dell’Ente, i ricorrenti facevano istanza al Comune, con nota del 27.12.2006, affinchè provvedesse tempestivamente al reperimento delle somme necessarie a soddisfare le pretese creditorie riconosciute in sede giudiziaria.
     Non essendo pervenuta risposta alcuna, i ricorrenti hanno pertanto proposto l’odierno ricorso ex art. 21 bis l. 1034/71, notificato il 16 febbraio 2007 e depositato il 1 marzo successivo, con il quale si deducono articolati motivi di censura a dimostrazione della
     I) sussistenza dell’obbligo a provvedere;
     II) fondatezza della istanza.
     Si è costituito in giudizio il Comune intimato, con atto depositato il 22 marzo 2007, nel quale si contestano le tesi avversarie e si chiede che il ricorso venga respinto in quanto inammissibile ed infondato.
     Alla Camera di Consiglio del 22.03.2007, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
     Con il ricorso in esame, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio che il Comune ha serbato sulla richiesta rivolta all’Amministrazione affinchè questa provveda a reperire le somme necessarie a corrispondere quanto loro dovuto in forza di sentenza esecutiva del giudice civile, appellata e non sospesa.
     La sussistenza dell’obbligo a provvedere è sostenuta dai ricorrenti anche con riferimento ad una pronuncia della Corte di Cassazione (sez. I, 16 giugno 2000, nr. 8223) la quale afferma che è obbligatorio provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, secondo la normativa di settore, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, il cui inserimento non costituisce peraltro acquiescenza alle pretese avversarie (quindi non determina la cessazione del contenzioso in sede di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado); per le medesime ragioni, la difesa dei ricorrenti assume che il giudizio non potrebbe che concludersi con una pronuncia sulla fondatezza della istanza, posto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio  da parte del Comune è vincolato, in presenza di sentenza esecutiva di condanna.
     Oppone il Comune che il ricorso è inammissibile in quanto volto a censurare l’illegittimità del comportamento dell’Ente in una materia ascritta interamente all’esercizio di  un potere discrezionale; nel merito, si deduce l’infondatezza della pretesa, richiamando quanto dedotto in sede di appello contro la sentenza di primo grado, ove sono state sollevate articolate eccezioni difensive consistenti nella carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, nella prescrizione del credito, nella irragionevolezza della decisione del primo giudice che sarebbe affetta da vizi logici e motivazionali.
     I) Prima di esaminare nel merito il contenuto del ricorso e, correlativamente, le eccezioni difensive opposte dalla difesa comunale, appare opportuno al Collegio richiamare brevemente le conclusioni sul rito del silenzio cui la Sezione è pervenuta con recenti sentenze (che poi hanno trovato corrispondenza nelle successive decisioni della giurisprudenza).
     E’ stato affermato, in proposito, che il rito speciale dell’art. 21 bis della l. 1034/71 non è esperibile a tutela di posizioni soggettive la cui cognizione fuoriesce dalla giurisdizione del giudice amministrativo e che, in particolare, il giudizio sulla fondatezza della istanza, oggetto della recente modifica legislativa dell’art. 2 della l. 241/90 operata con la legge 80/05, è ammissibile solamente in relazione a istanze volte a sollecitare l’esercizio di poteri pubblici connotati da vincolatività (TAR Catania, I, 17.10.2005, nr. 1725; cfr. anche le successive pronuncie in termini, tra cui le più recenti TAR Sardegna, Cagliari, II, 24 novembre 2006, nr. 2450; TAR Lazio, Latina, 27 ottobre 2006, nr. 1379; TAR Lazio, Roma, I, 19 ottobre 2006, nr. 10594; Consiglio di Stato, V, 24 agosto 2006, nr. 4968; TAR Puglia, Lecce, I, 06 luglio 2006, nr. 3866; contra C.G.A. n. 726 del 4 novembre 2005, rimasta però isolata).
     Inoltre, nella medesima decisione appena richiamata, il Collegio ha precisato che il rito del silenzio ha natura residuale e che pertanto non può farsi ricorso ad esso quando l’ordinamento processuale prevede altri strumenti di tutela specifici per il concreto interesse fatto valere.
     II) Ciò premesso, si osserva che l’odierno ricorso offre l’occasione al Collegio per meglio approfondire l’esame dell’istituto.
     Ad un primo approccio, la fattispecie odierna sembrerebbe sostanziarsi nella inerzia (della cui illegittimità si duole la ricorrente) che il Comune ha tenuto a fronte di quello che, sostanzialmente, appare l’esercizio di un diritto soggettivo (il diritto di credito al risarcimento dei danni vantato dai ricorrenti) riconosciuto da una sentenza civile di primo grado (non passata ancora in giudicato, appellata, non sospesa) per il quale l’Ordinamento processuale prevede uno specifico strumento di tutela in sede civile (il precetto e l’atto di pignoramento presso terzi).
     Quindi, apparentemente, la difesa dell’Ente sembrerebbe avere ragione quando eccepisce che il ricorso è inammissibile: si tratterebbe, infatti, di dover dichiarare – nel rito del silenzio- l’illegittimità dell’inerzia-inadempimento all’obbligo di un risarcimento del danno  derivante da una sentenza di primo grado in ordine alla quale non è esperibile il rimedio dell’ottemperanza, non essendo passata in giudicato, ma sussiste pur sempre uno strumento di tutela processuale costituito dal pignoramento presso terzi.
     Tuttavia, osserva la difesa della parte ricorrente, la procedura esecutiva non ha dato esito favorevole, per incapienza delle casse comunali: ed essendo l’incapienza derivante da una situazione che è nella disponibilità dell’Ente comunale rimuovere (mediante, appunto, la procedura amministrativa e contabile di riconoscimento del debito, che è obbligatoria), se si negasse il ricorso allo strumento processuale previsto dall’art. 21 bis l. 1034/71, nessuna tutela verrebbe apprestata a chi, pur essendo titolare di un titolo esecutivo, non può azionarlo per via di un rifiuto dell’Ente ad adempiere ai propri obblighi, il che val quanto dire che il Comune non provvede perché non vuole provvedere.
     Nella discussione in camera di consiglio, la difesa dei ricorrenti ha quindi sottolineato che l’istanza rispetto alla quale l’Amministrazione è rimasta inerte non è, di per sé, rivolta  ad ottenere il pagamento, ossia non è direttamente incidente sulla fase esecutiva del diritto soggettivo, ma, in funzione partecipativa, tende ad ottenere l’esercizio di un potere amministrativo, quale quello contemplato dalla legislazione di settore che prevede che  il Comune attivi determinate procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
     Alla luce di tali premesse, il ricorso è fondato, e come tale merita accoglimento, nei limiti esposti a seguire.
     III) Si deve premettere che, negli Enti locali, il riconoscimento del debito fuori bilancio è un provvedimento di pianificazione contabile che l’organo consiliare adotta quando insorgono determinate fattispecie, previste dalla legge, nelle quali si verifica una spesa che non era prevista in bilancio e per fare fronte alla quale, dunque, non sussistono stanziamenti finanziari.
     In un sistema di contabilità retto dal principio dell’unicità (a mente del quale sono vietate le gestioni separate di provviste finanziarie) e dal principio dalla trasparenza e veridicità del bilancio (secondo cui nel documento contabile devono essere esposte previsioni di entrata e di spesa veritiere, ossia non sottostimate o sovrastimate al mero fine di creare pareggio contabile), la sussistenza di debiti fuori bilancio è un evento eccezionale e come tale da limitare rigorosamente, perché altera la naturale e doverosa pianificazione contabile con gravi conseguenze per la qualità (ossia per l’efficienza) della spesa pubblica ed anche per il suo contenimento.
     L’istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio rientra quindi nella più generale disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
     Nella Regione Sicilia la materia è disciplinata dalla normativa nazionale, per effetto del rinvio “dinamico” contenuto nella L.R. 48/91 all’art. 1, lett. “i” (a norma del quale trova integrale applicazione l’art. 55 della l. 142/90, che, a sua volta, prescrive che “L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato”).
     E’ quindi con riferimento al Testo Unico degli Enti locali, di cui al d.lgs 267/2000, che deve essere regolato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dell’Ente locale.
     Pertanto, a norma dell’art. 194 del d.lgs 267/2000, il Comune riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da precise fattispecie, tra le quali alla lettera “a” sono comprese le “sentenze esecutive” (cui sono parificati gli atti giudiziari di equivalente efficacia, come i decreti ingiuntivi non opposti).
     Giova osservare che, alla lettera “e” della medesime disposizione, è previsto il riconoscimento di debiti derivanti da ordinativi di spesa effettuati senza il rispetto delle regole di contabilità, per le quali il Consiglio Comunale deve, preliminarmente, operare una valutazione di utilità, ossia apprezzare se ed in quali limiti, la spesa ordinata da terzi (tali sono, rispetto al Comune, gli amministratori ed i funzionari dell’ente che l’hanno disposta senza la previsione contabile, essendosi interrotto, per effetto della violazione delle regole che assistono l’assunzione di un impegno di spesa, il legame di rappresentanza organica che consente di ritenere impegnata la volontà dell’Ente per effetto della dichiarazione del suo amministratore, art. 191 comma 4 d.lgs 267/2000; cfr. Cass. Civ. III, 14 maggio 2002, nr. 355 e 31 maggio 2005, n. 11597), può essere legittimamente posta a carico del bilancio dell’ente (ed in tal senso opera una sorta di convalida del debito assunto da terzi, con un contenuto provvedimentale assimilabile, sul piano negoziale, alla ratifica da parte del rappresentato del debito contratto dal falsus procurator).
     E’ importante notare che, in quest’ultima fattispecie, il Consiglio Comunale non è obbligato al riconoscimento dell’ utiliter coeptum specie con riferimento al “quantum” dell’utilitas ed, anzi, se riconosce il debito deve offrire una motivazione rigorosa dell’interesse pubblico a porre a carico del bilancio una somma che, ordinariamente, non essendo stata prevista nella pianificazione contabile dell’Ente, non avrebbe dovuto (e potuto) essere impegnata con le finanze pubbliche.
     E’ evidente che l’esercizio del potere, in questo caso, è fortemente connotato da discrezionalità, specie sotto il profilo dell’apprezzamento delle utilità percepite dall’organizzazione comunale, che può essere, a sua volta, valutato dal giudice contabile al fine di accertare la responsabilità di eventuali danni erariali, ma resta insindacabile in sede di legittimità se non nei consueti limiti della irragionevolezza, contraddittorietà o eccesso di potere per travisamento.
     Per tali ragioni ed in questi limiti è condivisibile quanto recentemente affermato in ordine alla inammissibilità di un ricorso ex art. 21 bis, l. 1034/71, proposto al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio in un caso in cui il privato aveva chiesto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in una fattispecie qualificabile ai sensi dell’art. 194 lett. “e” (cfr. TAR Lazio, II, 20 novembre 2006, nr. 12770).
     Diametralmente opposta è invece la valutazione dei debiti fuori bilancio quando derivano dal riconoscimento giudiziale di una pretesa azionata contro l’Ente (art. 194 comma 1 lett. “a” disp. cit.).
     In questo caso, la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio è atto obbligato e costituisce esercizio di un potere rigorosamente vincolato.
     Osserva il Collegio, infatti, che, nella fattispecie in esame  si ha un accertamento giudiziale del debito nei confronti dell’Ente e per tale ragione il Consiglio Comunale non può che prenderne atto, apprestando i mezzi necessari a farvi fronte.
     Più precisamente, è da ritenersi che di fronte al debito sorgente da una pronuncia giudiziale il Comune può valutare quale tipo di mezzi finanziari apprestare (ricorrere a prestiti oppure a risorse già disponibili prelevandole da altri impegni oppure procurandole con alienazione di cespiti immobiliari e simili), ma gli è del tutto preclusa  ogni valutazione circa l’”an” del pagamento.
     La sentenza di condanna, infatti, contiene un ordine giudiziale di pagamento, che ha accertato l’esistenza di un credito nei confronti dell’Ente e come tale esclude che la spesa nascente possa essere posta a carico di soggetti diversi dal Comune stesso; quindi, è la stessa efficacia processuale della sentenza esecutiva ex art. 282 c.p.c. che fonda il regime della obbligatorietà del pagamento e correlativamente della individuazione della provvista finanziaria – con corrispondente previsione di bilancio – per farvi fronte.
     A fronte di una sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, dunque, il Comune può solamente decidere se appellarla ed, in questo caso, tentare di ottenere una sospensione della sentenza dal giudice di appello ex art. 283 c.p.c.; in assenza di appello, oppure, appellata la sentenza di primo grado ed in mancanza di sospensione della sentenza appellata, al Comune, come ogni altro debitore, si impone il pagamento del credito.
     E’ per tale ragione che è stato affermato che “L’adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l’ammissibilità dell’impugnazione; ne consegue che deve ritenersi ammissibile l’impugnazione proposta da un comune avverso una sentenza esecutiva che lo condanni al pagamento di una somma di danaro, anche quando il suddetto comune abbia, con propria delibera, riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 d.lg. n. 77 del 1995, la legittimità del debito fuori bilancio accertato in sentenza, atteso che, così agendo, il comune si è meramente adeguato alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, e che il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dalla norma citata per l’adempimento dei debiti fuori bilancio” (Cass. Civ., I, 16 giugno 2000, n. 8223).
     L’impostazione ermeneutica del Collegio trova conforto negli orientamenti del giudice contabile.
     La Corte dei Conti si è occupata della qualificazione della natura giuridica della delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio – nel caso del riconoscimento del debito nascente da sentenza esecutiva – in due importanti pronunce le cui motivazioni sembra utile al Collegio richiamare e fare proprie.
     Nella prima di esse, le Sezioni Riunite della Corte per la Regione Siciliana, in sede consultiva, con parere nr. 2/2005, hanno affermato che “il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale. In altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo, l’organo assembleare dell’ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito. Diverso è il discorso per tutte le altre ipotesi per le quali il debito fuori bilancio forma oggetto di valutazioni discrezionali più o meno ampie da parte del Consiglio e solamente in caso di esito positivo ottiene il riconoscimento della sua legittimità a seguito del quale gli organi amministrativi comunali possono procedere al relativo pagamento. Di conseguenza, l’interpretazione logica e sistematica delle norme impone di distinguere i debiti derivanti da sentenze esecutive dalle altre ipotesi, consentendo di affermare che per i primi il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d’atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento (che, è opportuno ripetere, non potrebbe in alcun modo impedire l’avvio delle procedure esecutive per l’adempimento coattivo del debito). Tale interpretazione è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e con l’interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico”
     A corollario di quanto appena indicato, ancora più approfondita è poi l’analisi dell’istituto che il giudice contabile svolge in una seconda pronuncia, di poco posteriore alla precedente, nella quale è ricostruita la nozione e l’evoluzione dell’istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
     Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sardegna, in sede consultiva, con parere nr. 6/2005, dopo aver premesso che una contabilità ordinata dell’Ente locale presupporrebbe che l’Amministrazione, chiamata in giudizio, preveda appositi stanziamenti per fare fronte alle spese di lite (comprese, aggiunge il Collegio, una provvista di somme accantonate per fare fronte ad eventuali soccombenze) ed aver ribadito la natura obbligatoria dell’esercizio del potere da parte del Consiglio Comunale ai fini del riconoscimento del debito nella fattispecie di cui all’art. 194 comma 1 lett. “a” del dlgs 267/2000, hanno anche chiarito che l’Ente ha l’obbligo di limitare i danni (costituiti dal maggiore aggravio per l’erario derivante dalle spese di esecuzione) e che, in tale ottica, è anche possibile provvedere al pagamento del titolo esecutivo prima della delibera di riconoscimento (la quale interverrebbe, a questo punto, per regolarizzare le “carte contabili” ossia le previsioni di bilancio) che, comunque, resta obbligatoria. Quindi, “scegliere” di non pagare a fronte di una sentenza di condanna, poiché espone il Comune ai maggiori danni derivanti dal decorso degli interessi e dall’aggravio di spese processuali, è fonte di responsabilità per danni all’Erario a carico degli amministratori o dei funzionari che non hanno provveduto.
     In tal senso la delibera di riconoscimento del debito non solo non implica affatto l’esercizio di un potere discrezionale inerente l’”an” dell’assunzione della spesa a carico del bilancio, ma ha esclusivamente lo scopo di individuare la provvista finanziaria ed organizzarla (ossia prevedere con quali risorse si vuole fare fronte al debito, individuarne poi le modalità, come ad esempio, rateizzare la previsione di spesa, proporre o approvare transazioni con il creditore e così via), anche per mettere ordine nella contabilità dell’Ente (in ossequio ai richiamati principi di veridicità e di unicità del bilancio).
     IV) Quest’ultimo aspetto induce il Collegio a dover approfondire la trattazione dell’istituto ai fini della verifica  dell’interesse processuale della parte ricorrente: si potrebbe, infatti, con logica astratta, dubitare della sussistenza  dell’interesse processuale del creditore, assumendo che l’obbligo a provvedere è posto a tutela solo dell’interesse pubblico alla corretta gestione contabile e quindi con esclusione di qualsiasi rilevanza per il privato di tali adempimenti.
     A giudizio del Collegio tale dubbio deve essere respinto ed a tale proposito si rendono necessarie alcune precisazioni.
     Ribadito che il procedimento amministrativo in esame ha natura vincolata (quale che sia la pretesa creditoria che il privato intende tutelare), appare evidente al Collegio che, sollecitandone l’adozione, il creditore non fa altro che attivare un proprio interesse partecipativo all’attività amministrativa, come tale pienamente rientrante nello schema della legge sul procedimento.
     Sussiste, infatti, una norma che costituisce un obbligo procedimentale in capo al Comune distinto dall’obbligo a pagare, il quale ultimo opera sul piano del diritto soggettivo e come tale è fuori dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
     Naturalmente, la previsione in bilancio di una spesa non implica, di per sé, che sorge il diritto da parte dei beneficiari ad averne corrisposte le somme; quest’ultimo opera solo sul piano sostanziale della sussistenza dei rapporti civili o di diritto tra le parti e forma oggetto della pronuncia giudiziale (quindi dovrà essere, nel caso di specie, debitamente apprezzato nella sede dell’appello pendente contro la sentenza del Tribunale Civile di ********* proposto alla Corte di Appello di Messina), mentre la previsione di bilancio opera sul piano interno dell’organizzazione dell’Ente, ossia costituisce l’oggetto di una “pianificazione”, poiché “assegna” agli uffici responsabili le risorse per provvedere su una istanza del privato, lasciando intatta la responsabilità di questi ultimi circa i successivi adempimenti.
     Tuttavia, sotto il profilo della utilità processuale dei ricorrenti (e, prima ancora, in relazione al loro interesse partecipativo procedimentale), non è indifferente che esistano le somme in bilancio: la previsione in bilancio determinerà, infatti, necessariamente un adeguamento della cassa dell’Ente e conseguente possibilità, per i ricorrenti, di esperire utilmente le procedure di esecuzione coattiva del pignoramento presso terzi.
     E’ bene osservare che tale adeguamento potrà anche non intervenire immediatamente, posto che lo stato della previsione contabile, essendo appunto previsione, può non tradursi subito in una disponibilità di cassa (la quale costituisce la “materializzazione” ossia la realizzazione delle previsioni di entrata e di spesa, in correlazione tra loro); comunque, l’adeguamento è, nell’ordine delle cose, tendenziale, magari non immediato, ma certo. Se così non fosse, dovrebbe, infatti, ritenersi che la previsione contabile è fittizia – ossia espone attività inesistenti o passività sottostimate – con gravi conseguenze per il responsabile del servizio finanziario (responsabile della istruttoria e della predisposizione dei prospetti contabili), per i Revisori dei ***** (che li devono controllare) ed anche per il Consiglio Comunale deliberante (che li approva e li dispone con piena responsabilità) oltre che con gravi conseguenze per l’Ente, perché la deficienza di cassa, se diventa cronica, a fronte di una previsione di bilancio “nominale” in pareggio, è indicativa di strutturale impossibilità del Comune di fare fronte agli impegni, con conseguente situazione di dissesto finanziario.
     V) L’analisi appena condotta consente infine al Collegio di valutare il distinto piano dell’accertamento della fondatezza della istanza (che è stata espressamente richiesta e che è da ritenersi ammissibile, nel presente giudizio, in quanto il silenzio è serbato dall’Amministrazione a fronte della richiesta di esercizio di un potere vincolato, anche se solo nell’”an” – cfr. TAR Catania, I, 02.10.2006, nr. 1542/06).
     Sono le medesime ragioni appena esposte, dunque, che inducono a dover ritenere che l’istanza dei ricorrenti è fondata e, naturalmente, tale fondatezza, che deriva dalla obbligatorietà nell’”an” del riconoscimento, è da riconoscersi limitatamente a tale aspetto: come già detto, infatti, il Comune resta assolutamente libero di decidere quali mezzi finanziari apprestare a provvista del riconoscimento.
     Pertanto, essendo fondata l’istanza della parte ricorrente, il Comune, nel provvedere, deve riconoscere il debito fuori bilancio.
     Il ricorso è dunque fondato e conseguentemente deve statuirsi l’obbligo per il Comune di Santo Stefano di Camastra di provvedere sulla istanza dei ricorrenti, iscrivendo in bilancio il debito derivante dalla sentenza nr. 6/2006 del Tribunale civile di ********* entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte e provvedendo, in conseguenza, a deliberare sugli equilibri finanziari, con l’adozione dei necessari provvedimenti.
     Decorso inutilmente tale termine, dietro nuova istanza della parte ricorrente, ritualmente notificata al Comune, il Collegio nominerà un commissario ad acta che provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente, con spese a carico di quest’ultima  e segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’accertamento delle responsabilità del conseguente danno erariale costituito dai compensi del Commissario ad acta medesimo.
     A cura della Segreteria del Tribunale, la presente sentenza è trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, al fine di verificare la sussistenza di responsabilità per danno all’Erario in capo a funzionari o amministratori del Comune resistente in relazione ai fatti oggetto di causa.
     Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.200,00 che il Comune provvederà a corrispondere alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l’effetto, CONDANNA il Comune a provvedere sulla istanza della parte ricorrente di cui in parte motiva con le modalità pure in parte motiva indicate, entro il termine di 180 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte e con riserva, per il caso di inadempimento, di nomina del Commissario ad acta, dietro nuova istanza di parte debitamente notificata al Comune.
Condanna il Comune di Santo Stefano di Camastra alla refusione integrale delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.200,00, da corrispondersi in favore della parte ricorrente.
La presente sentenza dovrà essere eseguita dall’Amministrazione ed è depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Sicilia, ai fini di cui in parte motiva.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 22.03.2007. 
         L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE
Dr. Salvatore Gatto Costantino      ********************** 
         Depositata nella Segreteria
                        del T.A.R.S.-Sez.di Catania
                        Oggi, 24 aprile 2007

sentenza

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