Tar Catania, I sezione, sentenza n. 437 del 22 marzo 2006: Va riconosciuta al commissario ad acta la possibilità di integrare le omissioni delle proprie deliberazioni e di correggerne gli errori.

sentenza 30/03/06
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                              REPUBBLICA ITALIANA
N.     437/06 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione I – nelle persone dei magistrati
Dr. ***************** – Presidente
Dr. *************** – componente, rel. est.
Dr. ******************** – componente
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 1686/99 Reg. Gen.
sull’incidente di esecuzione proposto – con atto depositato il 5/10/2005 – dalla Provincia regionale di Catania, in impugnativa dell’atto deliberativo 6/9/2005, n. 38, adottato dal commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza n. 1445/99 di questo T.a.r., resa su ricorso n. 1686/99 proposto da ***** (difensori gli avv.ti ***************, ******************** e ******************);
Visti il ricorso per incidente di esecuzione, l’atto di costituzione in resistenza degli intimati sopra indicati, e gli atti tutti della causa;
Relatore la dott. ***************;
Uditi, alla camera di consiglio del 7 dicembre 2005, i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:
* che l’incidente di esecuzione in epigrafe si riferisce all’esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 503/1995, in atti, di cui è stata disposta l’ottemperanza con la predetta sentenza di questo Tribunale amministrativo n. 1445/1999 (confermata dal C.g.a. con decisione n. 27/2004), e che l’esecuzione consiste nella corresponsione di somme da depositare presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di indennità di espropriazione;
* che il commissario ad acta nominato con la citata decisione del 1999 ha emanato una prima deliberazione con cui ha liquidato una certa somma, e, successivamente, una deliberazione “integrativa” con cui ha ricalcolato il dovuto liquidando ulteriori somme per interessi;
* che a ciò il commissario si è determinato sulla base di una nota inoltrata dal legale degli interessati, con la quale gli è stato rappresentato un errore nei conteggi;
* che il commissario ha motivatamente accolto le osservazioni predette, determinandosi al riconoscimento ed alla corresponsione delle ulteriori somme;
* che avverso tale seconda deliberazione, specificata in epigrafe, insorge la Provincia con l’incidente di esecuzione in esame, contestando il potere commissariale di emanare atti ulteriori dopo la liquidazione;
* che in giurisprudenza è stato affermato il principio secondo cui, una volta che il commissario ad acta ha eseguito il giudicato, egli non ha il potere di modificare in autotutela le proprie determinazioni (cfr.: C.S., IV, n. 2739/2004);
* che tuttavia – a prescindere dalla considerazione che nel caso deciso con la citata pronuncia, era stato lo stesso commissario ad acta a proporre incidente di esecuzione, per chiedere istruzioni, in sostanza, sulla possibilità di provvedere ulteriormente – il collegio non ritiene di poter aderire a siffatta tesi, che non risponde ad alcun apprezzabile interesse, ed anzi urta contro l’interesse di tutti i soggetti coinvolti alla emanazione di un atto che esegua la sentenza in modo non solo puntuale, ma anche conforme all’ordinamento generale ed alle disposizioni di settore;
* che in altri termini e più specificamente, ove il giudicato consista – come nella specie – nella corresponsione di somme, essendo gli accessori comunque dovuti per legge (e, per altro, la sentenza di ottemperanza li ha anche espressamente riconosciuti), una puntuale esecuzione del giudicato – comprensiva quindi degli accessori – è atto dovuto da parte del commissario ad acta, e, ove questi abbia “dimenticato” di eseguire in modo completo, deve essere riconosciuta la possibilità di integrare la precedente deliberazione “incompleta”;
* che induce a tale conclusione la considerazione che, nel caso in cui fossero i ricorrenti ad insorgere, impugnando la deliberazione commissariale, non si potrebbe che dar loro ragione;
* che sarebbe contrario a ragioni di giustizia sostanziale non riconoscere al commissario ad acta una possibilità di integrazione spontanea delle deliberazioni incomplete o erronee che in caso di incidente di esecuzione sollevato dai privati si dovrebbe ritenere possibile;
* che, nel caso controverso, i privati hanno fatto richiesta al commissario di integrazione della deliberazione precedentemente adottata, mettendo in luce gli errori di calcolo in cui egli era incorso, anziché sollevare incidente di esecuzione, e che sarebbe ingiusto dal punto di vista sostanziale – anche a voler ammettere che sarebbe stato più corretto l’esperimento dell’incidente di esecuzione da parte dei predetti – annullare una deliberazione commissariale che è corretta quanto al contenuto, come dimostra il fatto che la Provincia non contesta la debenza, bensì soltanto il potere commissariale di liquidare ulteriori somme, in particolare sostenendo che di tale potere il commissario ad acta sarebbe, nella specie, privo, avendo concluso il suo compito;
* che, per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso per incidente di esecuzione proposto dalla Provincia di Catania deve essere respinto, sussistendo tuttavia ragioni di compensazione integrale delle spese di questa fase del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. I) – RIGETTA il ricorso per incidente di esecuzione in epigrafe sollevato dalla Provincia regionale di Catania.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza – la quale viene depositata in Segreteria – sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7/12/2005.
 
****************************
*************** relatore estensore
Depositata in Segreteria il 22 marzo 2006

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