TAR Campania n. 7172/07 – in ordine alla discrezionalità di scelta del criterio di aggiudicazione (all’indomani dell’entrata in vigore del codice degli appalti).

sentenza 13/09/07
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Tar Campania, Napoli, I sezione (Pres. Guida, est. Buonauro), sentenza 1 agosto 2007, n. 7172. OCE’ ITALIA (************************ e *****************) c. Regione Campania (Avvocatura regionale) e **************** (Avv. *******************).
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
Registro sentenze: 7172/2007
Registro generale 2594 e 3856/2007
Nelle persone dei Signori:
ANTONIO GUIDA Presidente
************************************
*************************************, relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)
sui ricorsi riuniti 2594/2007 e 3856/2007
sul ricorso 2594/2007 proposto da:
OCE’ ITALIA S.P.A., rappresentato e difeso dagli avvocati *****************, ***************** con domicilio eletto in Napoli, *********. ******** 110/2;
CONTRO
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
REGIONE CAMPANIA, rappresentato e difeso dall’avv. **************** con domicilio eletto in Napoli, Via S. Lucia, 81
E nei confronti di
DIRECT PC S.R.L. U., rappresentato e difeso dall’avv. ******************* con domicilio eletto in Napoli, Via Duomo, 348
Per l’annullamento, previa sospensione,
quanto al ricorso introduttivo: del disciplinare della gara indetta dal Consiglio Regionale della Campania per l’affidamento della fornitura mediante noleggio full service quadriennale di 18 fotocopiatrici digitali in bianco e nero multifunzione nella parte in cui dispone che l’affidamento del contratto avvenga in base al criterio del prezzo più basso e là dove prevede che la gara si svolga con procedura aperta; del bando di gara; della determina n. 112/VIII del 15 marzo 2007; e di ogni altro atto preordinato, presupposto e consequenziale; quanto al ricorso per motivi aggiunti: del verbale del 19 giugno 2007 di aggiudicazione provvisoria della gara alla controinteressata; dei verbali del 16 maggio e 14 giugno 2007 relativi all’apertura delle domande di partecipazione alla gara; nonché di tutti gli atti preordinati presupposti e consequenziali;
sul ricorso 3856/2007 proposto da:
OCE’ ITALIA S.P.A., rappresentato e difeso dagli avvocati *****************, ***************** con domicilio eletto in Napoli, *********. ******** 110/2;
CONTRO
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
REGIONE CAMPANIA, rappresentato e difeso dall’avv. **************** con domicilio eletto in Napoli, Via S. Lucia, 81
E nei confronti di
DIRECT PC S.R.L. U., rappresentato e difeso dall’avv. ******************* con domicilio eletto in Napoli, Via Duomo, 348
Per l’annullamento, previa sospensione,
quanto al ricorso introduttivo: del disciplinare della gara indetta dal Consiglio Regionale della Campania per l’affidamento della fornitura mediante noleggio full service quadriennale di 18 fotocopiatrici digitali in bianco e nero multifunzione nella parte in cui dispone che l’affidamento del contratto avvenga in base al criterio del prezzo più basso e là dove prevede che la gara si svolga con procedura aperta; del bando di gara; della determina n. 112/VIII del 15 marzo 2007; del verbale del 19 giugno 2007 di aggiudicazione provvisoria della gara alla controinteressata; dei verbali del 16 maggio e 14 giugno 2007 relativi all’apertura delle domande di partecipazione alla gara, e di ogni altro atto preordinato, presupposto e consequenziale
omissis
premesso che la società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’amministrazione regionale avente ad oggetto la fornitura mediante noleggio full service quadriennale di 18 fotocopiatrici digitali in bianco e nero multifunzioni, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso;
premesso che, con distinti ricorsi, ha impugnato il bando di gara, il relativo disciplinare e gli atti di espletamento della gara, ivi compresa l’aggiudicazione in favore di Direct PC s.r.l., articolando una unica sostanziale censura con cui si duole del criterio di scelta (prezzo più basso anziché offerta economicamente più vantaggiosa) utilizzato dalla stazione appaltante;
premesso che può prescindersi dall’esame delle questioni di inammissibilità del ricorso, attesa la manifesta infondatezza dello stesso;
ritenuto che gli artt. 81 e 83 del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. 163/2006) sanciscono una sostanziale equipollenza fra i criteri di valutazione delle offerte (il primo – prezzo più basso – connotato da semplicità e rapidità nella selezione dell’offerta migliore, con preferenza dei principi di immediatezza e di trasparenza delle operazioni di gara; il secondo – offerta economicamente più vantaggiosa – caratterizzato da maggiore attenzione all’aspetto qualitativo dell’offerta, ma con conseguente maggiore complessità dello svolgimento delle operazioni di fara e minore definitezza nell’analisi delle offerte), onerando la stazione appaltante di corredare la scenta del criterio con ragionevoli contemperamenti contenuti nella lex specialis di gara;
rilevato che, in caso di scelta del criterio del prezzo più basso (scelta di per sé non implausibile in ragione dell’esigenza oramai pressante di riduzione della spesa pubblica), occorre verificare che la stazione appaltante richieda un target qualitativo minimo che assicuri la rispondenza della prestazione deotta in appalto agli interessi pubblici sottesi alla fornitura dei beni richiesti;
considerato che dall’analisi della disciplina di gara emerge l’imposizione di caratteristiche tecniche dell’offerta (confronta le configurazioni minime prescritte dal C.S.A.) e di prestazioni accessorie (quale il servizio di call center) che, data anche la non particolare complessità della fornitura in oggetto, assicurano uno standard qualitativo adeguato;
considerato che, indefinitiva, il ricorso appare manifestamente infondato, con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, respinge i ricorsi.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25 luglio 2007 con l’intervento dei signori:
**************************************************
************************************************** estensore
Dep. 1/8/2007

sentenza

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