Sussiste la fruizione di permesso per assistenza del figlio disabile, anche se il coniuge non svolge attività lavorativa

Redazione 01/10/12
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Lilla Laperuta

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza 27 settembre 2012, n. 16460. Nell’occasione i giudici hanno richiamato la L. 5 febbraio 1992 n. 104 (legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate) laddove all’art. 33 prevede agevolazioni per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap. Alla lettura di tal disposizione hanno affiancato quella del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nel punto in cui al comma 6 dellart. 42, specifica che i permessi mensili a favore del genitore di portatore di handicap spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lettura combinata delle due disposizioni secondo una interpretazione rispettosa dei principi costituzionali, porta i giudici necessariamente ad optare per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio richiesto, nonostante l’assenza di svolgimento di attività lavorativa da parte della propria moglie e madre dell’handicappata idonea ad assistere la figliola. Il Collegio Supremo, ancora, ricorda come in precedenza (vedi Cass. 16 maggio 2003, n. 7701), sia stato già rilevato che una adeguata tutela del figlio handicappato esige che alla assistenza continua da parte del genitore non lavoratore si aggiunga l’assistenza del genitore lavoratore per i tre giorni di permessi mensili previsti dalla legge. Ciò non solo perché l’handicappato ha bisogno dell’affetto anche da parte del padre lavoratore, ma anche perché sussiste tipicamente una ovvia esigenza di avvicendamento e affiancamento, almeno per quei tre giorni mensili, del genitore non lavoratore.

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