Sussiste l’obbligo dell’Ente intimato di provvedere sulla istanza del proprietario di adozione di un provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione ovvero di restituzione delle stesse.

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La seguente sentenza riguarda il silenzio rifiuto formatosi su istanza  del proprietario di aree, oggetto di occupazione sine titulo, di adozione di provvedimento di acquisizione sanante delle stesse ovvero di restituzione, previo pagamento delle somme dovute a seguito della occupazione .

La protrazione della occupazione illegittima produce l’obbligo di restituzione delle aree all’avente diritto, alternativo alla possibilità per l’Amministrazione , nell’esercizio del proprio potere discrezionale e qualora vi sia stata modificazione del bene e utilizzo per finalità di interesse pubblico,di acquisirne in sanatoria la proprietà ai sensi dell’ art. 42 bis del D.P.R.n°327/2001.

Il Tribunale  adìto evidenzia come di solito, a seguito della occupazione di aree per ragione di pubblica utilità, protrattasi sine titulo oltre il termine di efficacia del decreto che ne ha disposto l’occupazione in via di urgenza, il privato, risultata infruttuosa la propria richiesta avanzata in via amministrativa, ricorre al Giudice per ottenere direttamente la restituzione delle stesse e il pagamento delle somme dovute a seguito della occupazione.

Nella fattispecie  esaminata,  il ricorrente ha invece preferito instare il Tribunale Amministrativo per ottenere la dichiarazione dell’obbligo di provvedere dell’ANAS sulla propria domanda di adozione di provvedimento di acquisizione sanante delle aree ovvero di restituzione, previo pagamento delle somme dovute a seguito della occupazione.

In ordine a tale  domanda sussiste l’ obbligo di provvedere dell’Ente intimato, atteso che, in linea di principio, la protrazione della occupazione sine titulo produce l’obbligo di restituzione delle aree all’avente diritto, alternativo alla possibilità per l’Amministrazione,nell’esercizio del proprio potere discrezionale e qualora vi sia stata modificazione del bene e utilizzo per finalità di interesse pubblico,  di acquisirne in sanatoria la proprietà ex art. 42 bis del T.U. Espropriazioni. [Avv. ************]

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima); Presidente FF ed  ************************.

Sentenza n° 404 del 20 febbraio 2015

sul ricorso proposto da:
****, rappresentati e difesi dall’avv. ****;

contro

Anas S.p.A., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza notificata in data 03/04//2014 con richiesta all’Anas s.p.a. di adozione provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione nel Comune di Campagna ovvero di restituzione delle stesse al proprietario previo pagamento delle somme dovute a seguito della occupazione delle stesse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

E’ singolare la proposizione della domanda giudiziale in esame per la tutela della situazione giuridica dominicale di cui il ricorrente è titolare.

Invero, a seguito della occupazione di aree per ragione di pubblica utilità protrattasi sine titulo, oltre il termine di efficacia del decreto che ne ha disposto l’occupazione in via di urgenza, il privato, risultata infruttuosa la propria richiesta avanzata in via amministrativa, ricorre al giudice per ottenere direttamente la restituzione delle stesse ed il soddisfacimento nummario della lesione ricevuta.

Nella fattispecie in esame, invece, il ricorrente ha preferito instare questo Tribunale per ottenere la dichiarazione dell’obbligo di provvedere dell’ANAS sulla propria domanda.

L’azione è certamente ammissibile e fondata , nei sensi e nei limiti di seguito specificati.

Sussiste un obbligo di provvedere dell’ente intimato, atteso che, in linea di principio, la protrazione della occupazione sine titulo produce l’obbligo di restituzione delle aree all’avente diritto, alternativo alla possibilità per l’Amministrazione – nell’esercizio del proprio potere discrezionale ed ove vi sia stata modificazione del bene ed utilizzo per finalità di interesse pubblico – di acquisirne in sanatoria la proprietà ex art. 42 bis del T.U. Espropriazioni.

Dunque, a fronte della richiesta del privato, l’ANAS deve certamente pronunciarsi.

Rileva, peraltro, il Tribunale che questo giudice non può concretamente stabilire il contenuto della determinazione dell’ente, considerato che non sono note né le condizioni dell’area , né se la stessa sia stata in realtà già dismessa dall’Azienda e tenuto conto della circostanza che l’esercizio del potere di acquisizione sanante rientra nella discrezionalità dell’amministrazione.

Dunque, in questa sede va unicamente dichiarato l’obbligo di provvedere dell’ANAS, cioè di adottare, sulla istanza del privato, una determinazione espressa e motivata, salvi restando i suoi contenuti in ordine ai quali la presente pronunzia non vincola l’ente.

Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’ANAS.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’ANAS di pronunziarsi sulla istanza del ricorrente , notificata il 3-4-2014, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Condanna l’ANAS, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1000 ( di cui euro 350 per spese, ivi incluso l’importo del contributo unificato), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente FF, Estensore

******************, Consigliere

Valeria Ianniello, Referendario

Avv. Iride Pagano

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