Sulla valenza autocertificativa della Dichiarazione Unica Sostitutiva (D.S.U.) per i cittadini extracomunitari

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Il caso del Regolamento “discriminatorio” del Comune di Lodi

Un po’ di tempo fa, il Sindaco del Comune di Lodi è finito sotto i riflettori per aver escluso dall’accesso alla mensa scolastica e al servizio di scuolabus,  alcuni bambini figli di extracomunitari.

Il provvedimento seguiva la mancata presentazione, da parte di questi nuclei familiari, della documentazione del paese di provenienza atta a dimostrare l’assenza di proprietà e altri redditi in detto paese  e pertanto il rispetto  dei limiti di reddito previsti per l’accesso ai servizi in questione.

Si trattava dell’applicazione del  regolamento firmato dal Sindaco, ove veniva richiesto ai cittadini extracomunitari di presentare la documentazione del paese d’origine, attestante l’assenza di proprietà e di redditi.

A detta degli interessati, si trattava di  fornire documenti difficili da reperire, soprattutto in alcuni Stati africani e sudamericani.

Successivamente,  il Tribunale di Milano (RG 20954 – 2018 del 13.12.2018) ha riconosciuto tale condotta come “discriminatoria”, e con ordinanza ha chiesto al Sindaco di  modificare il Regolamento in questione in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea di presentare l’ISEE, e quindi di accedere alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e comunitari.

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Valenza  autocertificativa  della D.S.U.

In estrema sintesi, secondo il Tribunale,   non esiste nessun principio ricavabile dalla legge che consenta al Comune di introdurre trattamenti differenziati, laddove il DPCM 159/13 prevede che  l’ISEE è lo strumento di valutazione dello stato di bisogno e ogni successivo controllo spetta alla pubblica amministrazione, senza distinguere tra italiani/comunitari ed extracomunitari.

La Giunta Comunale di Lodi ha dato seguito all’ordinanza del Tribunale ma, ritenendo ingiusta la condanna del Comune per discriminazione, ha deliberato di appellare la suddetta  ordinanza.

Senza riproporre qui  i termini giuridici della questione, preme   segnalare che buona parte della questione attiene  all’applicabilità o meno dell’art. 3 del  DPR 445/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, esclusa dal Giudice in quanto ritenuta norma generale, superata dalla natura speciale del DPCM 159/13.

Il succitato art. 3 del DPR 445/01  stabilisce che i  cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure  se cio’ è previsto in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei casi citati, è necessario produrre certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.

In attesa di conoscere la decisione del Giudice di Appello sulla specifica vicenda,  è interessante rilevare la recente emanazione di una disposizione che dovrebbe valere  per tutti i casi in cui si tratti di dare applicazione del sopracitato art. 3.

Si tratta di una norma introdotta nella legge di conversione del D.L. sul reddito di cittadinanza (Legge del 29.3.19, n.26,  che ha convertito in legge il Decreto-Legge del 28.1.19, n.4), al fine di disinnescare questioni simili  che potrebbero porsi nell’applicazione di alcune disposizioni del medesimo decreto legge, relativamente ai cittadini stranieri.

La disposizione sul reddito di cittadinanza che richiede la produzione della documentazione del paese di provenienza

L’art. 2 della legge di conversione sopra citata, ha introdotto al Decreto Legge,  all’art. 2, dopo il comma 1, un comma 1-bis  ove è stabilito che “…con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché’ per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiano, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall’art. 2 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.”

Per espressa disposizione del successivo art 1-ter, detta disposizione non si applica nei confronti degli stranieri aventi lo status di rifugiato politico, nei casi in cui convenzioni internazionali dispongano diversamente, e altresì non si applica nei confronti dei cittadini di Stati, non appartenenti all’Unione Europea, “…nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis”. A tal fine è prevista l’emanazione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che definirà l’elenco dei paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE.

La disposizione dell’art. 1-ter teste’ citata, riproduce alcune delle  fattispecie che erano state indicate nel ricorso oppositivo al regolamento del Comune di Lodi, quali situazioni in cui oggettivamente si appalesa una difficoltà ad acquisire la documentazione in questione.

Anche il Comune di Lodi aveva fatto qualche considerazione su oggettive difficoltà che avrebbero potuto rendere ardua l’acquisizione della documentazione richiesta, tanto che aveva individuato alcuni Paesi, Afghanistan, Libia,  Yemen,  Siria, ed espressamente riconosciuto  che negli stessi non risultava  possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della D.S.U.

Quindi, se nella normativa del reddito di cittadinanza, si fa riferimento alla situazione economica dell’interessato e del suo nucleo, determinata  e pesata attraverso lo strumento giuridico dell’ISEE e se relativamente alla compilazione della  D.S.U.  (dichiarazione sostitutiva unica) si fa obbligo ai cittadini extracomunitari di acquisire la documentazione attestante i beni e i redditi posseduti presso i paesi d’origine, o siamo in presenza di disposizioni destinate a subire le medesime censure in cui è incorso il regolamento del Comune di Lodi, oppure si deve riconoscere alle stesse la valenza di un intervento interpretativo/integrativo del legislatore.

Conclusioni

Con l’introduzione delle norme sopracitate,  il legislatore avrebbe confermato che, quando si parla di ISEE e Dichiarazione unica sostitutiva (DSU), la valenza autocertificativa riconosciuta a tale documento  va rapportata alle disposizioni  del DPR 445/2001, il cui art. 3 l’ammette per i cittadini italiani e Comunitari e, relativamente ai cittadini extracomunitari, solo per gli stati e fatti che possono essere certificati e attestati da autorità pubbliche italiane, dovendo essi negli altri casi produrre la documentazione del  paese di provenienza.

Non può opporsi a tale estensione della portata dell’intervento del legislatore il fatto che la disposizione sia  inserita all’interno delle norme sul reddito di cittadinanza e, quindi, da intendersi riferito a solo questo istituto, in quanto  siamo di fronte a tipologie di prestazioni aventi le medesime caratteristiche e precisamente:

. sono prestazione di tipo socio assistenziale agevolato, giuste le definizioni che ne da il DPCM 159/ 2013;

. i requisiti di accesso di carattere economico sono definiti attraverso l’istituto dell’ISEE e con esso la D.S.U.;

. il richiamo alle disposizioni del DPR 445/2000 è contenuto all’interno dello stesso DPCM 139/2013, all’art. 10, come già detto sopra, e, con quest’intervento del legislatore, sarà difficile sostenere  che il richiamo è  da  intendersi effettuato alla normativa in generale e non anche a specifiche disposizioni come quelle contenute nell’art. 3.

 

 

 

Dott.ssa Gobbin Valeria

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