Sulla completezza dell’o.d.g. dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei condomini

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Dibattuto in dottrina e giurisprudenza il tema della completezza dell’o.d.g. dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei condomini, su cui fa, tra le molte, chiarezza la sentenza del 30 luglio 2004 n. 14560 della II sezione della S.C, a tenore della quale, ai fini della validità ed efficacia della delibera, è sufficiente che il relativo avviso di convocazione contenente l’o.d.g. indichi gli argomenti da trattare nei loro termini essenziali per essere comprensibili, senza necessità di prefigurare lo sviluppo della discussione e il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea:

«In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, ai fini della validita’ dell’ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti.
(Nella specie, si era affermata l’illegittimità della delibera a mezzo della quale il Condominio si era impegnato ad opere definitive per un importo superiore a £. 247.000.000, laddove l’o.d.g. aveva indicato come oggetto di discussione l’esecuzione di diverse e specifiche opere provvisionali urgenti, per un importo inferiore a £ 10.000.000, ovvero, in alternativa, di opere più rilevanti, ma per un importo di £ 55.000.000).

Come rilevato altresì da Cass. n. 3634/2000, ai fini della legittimità del deliberato, l’avviso di convocazione deve solo indicare le questioni oggetto del futuro dibattito, non potendo esso prefigurare l’esito di quest’ultimo. E ciò basta a mettere sull’avviso l’interessato a decidere se partecipare o meno al consesso.

Conformi sul punto, ex plurimis:

Cass. 27 marzo 2000 n. 3634: «La disposizione dell’articolo 1105, terzo comma, c.c. – applicabile anche in materia di condominio di edifici – la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea»;

Cass. 10 ottobre 2007 n. 21298: «Per una partecipazione informata dei condomini a una assemblea condominiale al fine della conseguente validità della delibera adottata è sufficiente che, nell’avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell’ordine del giorno nei termini essenziali per essere comprensibili, senza necessità di prefigurare lo sviluppo della discussione e il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sia in ordine alla completezza dell’ordine del giorno medesimo, sia in ordine alla pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema della discussione in esso indicato» (conff., Cass. 19 febbraio 1997 n. 1511, id., 25 novembre 1993 n. 2511, Trib. Milano 4 maggio 2000, Trib. Roma 21 ottobre 1986).

 

 

Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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