Sulla assoggettabilità del contributo per la formazione all’autoimpiego nella Regione Sicilia. (Nota a Sentenza n. 48 del 20.1.2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sez. 2°)

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La Commissione Provinciale di Catania con la decisione in commento ha preso posizione sulla decisione dell’Agenzia delle Entrate di Giarre di assimilare i contributi corrisposti per la formazione all’autoimpiego ai redditi da lavoro dipendente, con la conseguente assoggettabilità a tassazione, ai sensi dell’art. 47, ****. C), del TUIR.
La questione giuridica, sulla quale il giudice tributario è stato chiamato a pronunciarsi, nasce dalla risposta ad un interpello formulato -il 14 febbraio 2005 dall’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, ai sensi dell’art. 11 l. 27 luglio 2000 n. 212- all’Agenzia delle Entrate, e sul quale la stessa Agenzia ha espresso la propria interpretazione dell’art. 76 l. reg. Sicilia 28 dicembre 2004 n. 17, secondo cui i contributi per la formazione all’autoimpiego previsti dall’art. 2 l. reg. Siciliana 28 gennaio 1998 n. 3, sono "assimilabili" alle borse di studio di cui all’art. 4 l. 13 agosto 1984 n. 476 e quindi ai redditi da lavoro dipendente, con la conseguente loro tassabilità.
Le ragioni dell’interpello risiedevano molto probabilmente nell’esigenza da parte della Regione di avere conferma dall’Ente accertatore che i contributi per l’autoimpiego fossero esenti da imposizione fiscale. La risposta dell’Agenzia, di evidente segno contrario a quello che la stessa si aspettava probabilmente di ottenere, ha provocato la reazione della Ragione che ha promosso un Ricorso per conflitto di attribuzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 191 del 14.6.2007, ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla nota dell’Agenzia delle entrate – direzione centrale normativa e contenzioso – Settore fiscalità generale e contenzioso, ufficio persone fisiche, del 14 giugno 2005, prot. n. 954-91232/2005. La Corte ha statuito che per aversi materia di un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione, è necessario che l’atto impugnato sia idoneo a ledere la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione all’ente configgente, per cui un mero parere –come è appunto la risposta all’interpello-, che non integra esercizio di potestà impositiva, in quanto priva di carattere vincolante nei confronti del contribuente (nella specie, l’Agenzia regionale che ha proposto interpello), non ha attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione Sicilia.
Qualche osservatore, e sicuramente anche l’Agenzia delle Entrate, posto che ha proceduto alla notifica di avvisi di accertamento per il recupero a tassazione, hanno assegnato alla decisione della Corte Costituzionale il significato che, non essendo stato rilevato un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione Sicilia nella materia, i contributi in commento sono da assimilare ai proventi da lavoro dipendente e quindi assoggettabili a imposizione fiscale.
Tale lettura è ovviamente errata, atteso che la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione perché il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate, non essendo stato emesso nell’esercizio della potestà impositiva, non ledeva le attribuzioni costituzionali della Regione Sicilia, non entrando così nel merito della questione proposta.
La Regione Siciliana sostiene che i contributi erogati ai sensi dell’art. 2 della L.R. Sicilia 23.1.1998 n. 17, al fine di favorire l’occupazione dei lavoratori socialmente utili, sono diretti a finanziare progetti di «formazione all’autoimpiego» e che l’art. 76 della L.R. Sicilia 28.12.2004 n. 17 dispone che i medesimi contributi «sono assimilabili alle borse di studio di cui all’art. 4 della L. 13.8.84 n. 476 e che in forza di tale assimilazione, i contributi per la «formazione all’autoimpiego» godono dell’esenzione dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
La Regione arriva a tale assunto in considerazione delle proprie attribuzioni in materia tributaria, quali delineate dall’art. 36 dello statuto speciale e dal DPR 26.7.1965 n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
La norma del legislatore regionale ha una valenza fiscale che le deriva dallo stesso ordinamento costituzione in materia tributaria, secondo il quale la Regione Sicilia può operare nel quadro istituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3) solo per gli ambiti non riconosciuti di competenza esclusiva dello Stato; come appunto quello in esame.
In questo quadro i contributi in questione godono dell’esenzione dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 4 della L. 476/84.
La Corte Costituzionale dell’istituto dell’interpello del contribuente -regolato dall’art. 11 della L. 212/2000, dice che esso <

Per quanto attiene all’interpretazione dell’amministrazione finanziaria, è sufficiente rilevare che, con la circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, l’Agenzia delle entrate ha precisato che «la risposta […] fornita dalla competente Direzione non impegna il contribuente, il quale è libero di determinarsi in senso non conforme. Al contrario, essa vincola, in ogni caso, l’operato degli uffici […] i quali non potranno emettere atti di accertamento a contenuto impositivo o sanzionatorio in contrasto con la soluzione interpretativa fornita».
Da quanto precede deriva che la risposta all’interpello, resa dall’amministrazione ai sensi del predetto art. 11, deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente.
La Decisione del giudice catanese s’inserisce nel solco interpretativo della Corte Costituzionale e in modo condivisibile, attraverso un ragionamento ineccepibile in ordine all’interpretazione sistematica della normativa richiamata dalle parti, riconoscendo pienamente le legittime prerogative del legislatore regionale in materia tributaria, accogliendo il ricorso del contribuente, dichiara che i contributi corrisposti dalla Regione Sicilia per la formazione all’autoimpiego sono esclusi da qualsiasi imposizione fiscale, in quanto non assimilabili a quelli di lavoro dipendente.
 
Leggi e sentenze richiamate e normativa di riferimento:
1) Legge Regionale Sicilia 28/12/2004 n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005);
2) Legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università)
3) Legge Regionale Sicilia 23/1/1998 n. 3 (disposizioni in materia di lavoro e occupazione. norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell’arma dei carabinieri operante in Sicilia)
4) Corte Costituzionale n. 191 del 14.6.2007;
5) Legge 13.8.1984 n. 476
6) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul reddito delle persone fisiche sulle borse di studio
7) legge 14 febbraio 1963, n. 80, sugli assegni di studio corrisposti dallo Stato
8) legge regionale 7 agosto 1997 n. 30;
9) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85
10) legge regionale 6 aprile 1996, n. 24
 
Avv. ******************
Giudice tributario
 
 
 
Sentenza n. 48 del 20.1.2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sez. 2°
 
 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 2°
 
 
riunita con l’intervento dei Signori:
 
****** dott. ******** – Presidente
Guzzu dott. *****************
D’Immè dott. *****************

UDIENZA DEL 20/1/2009 Sentenza n. 48/2/09, depositata il 27.1.2009
 
ha emesso la seguente I SENTENZA
-sul ricorso n°3134/06
depositato il 23/03/2006
avverso AVVISO Dl ACCERTAMENTO n° … IRPEF 2000
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GIARRE
proposto dal ricorrente:
 
VIA
difeso da
DOTT.
VIA
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/03/2006 ……, rappresentato e difeso dal ….. ha impugnato l’Avviso di Accertamento N. …, notificato in data ….. a mezzo del quale l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Giarre, a seguito dei controlli effettuati su segnalazione della Regione Siciliana Assessorato del Lavoro Previdenza Sociale e Formazione Professionale ha accertato che nel corso dell’anno 2000, il ricorrente, ha percepito un contributo ex art. 2 L,***** 3 del 23.01 .1998 (borsa formativa di autoimpiego) assimilabile a reddito di lavoro dipendente per un importo di lire 56.000.000, rientranti nella previsione di cui alla lett. C) dell’art. 47 del Tuir assoggettabili a tassazione ai sensi dell’art. 11 del Tuir, e che tale importo non risulta dichiarato nel moti, Unico 2001 redditi 2000 l’Ufficio accerta il maggior reddito imponibile di lire 56.000.000 ai fini Irpef, Addizionale Regionale e Comunale.
Parte ricorrente eccepisce:
nullità dell’atto impugnato per inosservanza dell’obbligo di chiarezza e di motivazione ex art 7 legge 27 luglio 2000 n. 212: la motivazione riportata nell’atto appare del tutto insufficiente, contraddittoria e inconferente
illegittimità ed infondatezza dell’accertamento impugnato per grave violazione art. 76 Legge Regionale 28.12.2004 n. 17 (formazione all’autoimpiego)e ari. 4 Legge Nazionale 13.05.1984 n. 476, contenente esenzione specifica dì determinate borse di studio dall’lrpef,
illegittimità delle regole operative seguite dall’ufficio tributario ne] procedimento di accertamento, e quindi nell’atto impositivo che si impugna per grave violazione art. 17 Legge costituzionale Statuto Speciale Regione Sicilia, che attribuisce alla regione competenza concorrente in materia tributaria, e in specie in materia di riscossione e di agevolazioni tributarie;
nel merito, inconsistenza, sotto vari riferimenti, della presunta determinazione dell’imposta IRPEF basata su ipotesi di tassabilità della borsa di studio;
L’Agenzia delle Entrate di Giarre, con nota depositata il 12.0ì06 si costituiva in giudizio e ribadiva la legittimità del proprio operato, rilevava che ai sensi dell’art 47, 2° comma, del TUIR, le somme corrisposto a titolo di borsa di studio sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente, e che le norme richiamate dal contribuente in sede di ricorso non sono idonee ad escludere 1appplicazione
della norma citata, chiedeva il rigetta del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All’Udienza del 20/01/2009 la Commissione, sentito il Relatore, pone la causa in decisione.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Sicilia provvede all’erogazione di contributi a Fondo perduto (borsa formativa di autoimipiego) ai sensi del l’art. 2 L.. R. 23 gennaio 1998 ti. 3 a soggetti impiegati nei progetti di utilità collettiva della Regione, al fine di favorirne, tramite una adeguata formazione professionale, l’inserimento nel modo del lavoro, Tale contributo inizialmente stabilito nella misura massima di lire 40 milioni (pari ad euro 20658.28) è stato elevato, con l’art 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, all9rnporto massimo di lire 70.000.000 (pari ad curo 36.151,98) pro capite. L’erogazione del contributo mira a ridurre il numero dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili ottimizzandone il processo di fuoriuscita e di inserimento lavorativo.
I finanziamenti in questione sono corrisposti dalla regione sulla base di progetti di formazione presentati dai suddetti lavoratori e sono erogati a titolo di indennità per l’attività formativa svolta, per il sostenimento dei costi di acquisto di strumenti materiali e immateriali utili all’attività formativa e per la copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività formative stesse.
Ai sensi del richiamato art. 2. della legge regionale 23 gennaio 1998 n. 3, i contributi in esame sono finalizzati a “promuovere progetti di formazione all’autoimpiego” a soggetti disoccupati ed assimilati alle borse di studio di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476, clic prevede per detti contributi l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone tisiche.
Con la circolare 2 aprile 1998, n, 309, l’Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale. della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione ha ribadito la finalità formativa dell’erogazione, precisando, tra l’altro, che lo «spirito dell’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è quello di fornire uno strumento formativo snello consistente in una misura definibile “borsa formativa”».
La Regione Siciliana, in forza della propria autonomia che gli conferisce lo Statuto Speciale, approvato con legge Costituzionale, norma di legge fondamentale dello Stato, ha competenza concorrente:e di riscossione ed agevolazioni tributarie.
La modifica apportata dalla legge Statale alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a parere di questo Collegio, non implica l’automatica disapplicazione della normativa regionale, in quanto il legislatore, con la legge n. 17 del 28/12/2004, ha espressamente richiamato l’an. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476, per manifestare la propria volontà di esentare da tassazione gli aiuti elargiti a favore di una particolare categoria di lavoratori precari.
La Circolare n. 309 del 2 aprile 1998. Assessorato del Lavoro Previdenza Sociale e Formazione Professionale della Regione Siciliana, esplicita che con l’art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è stata introdotta, per la prima volta in Sicilia una misura di formazione professionale rivolta non all’intero mercato bensì ad un segmento dello sesso che è stato individuato genericamente nell’autoimpiego in attività imprenditoriali, in attività di lavoro autonomo e in attività di lavorò professionale.
La stessa Circolare n. 309, ai paragrafo a 6, stabilisce la destinazione del finanziamento secondo le seguenti modalità di spesa:
almeno il 50’% del contributo deve essere erogato al soggetto avente diritto a copertura dell’attività formativa. svolta;
– almeno il 25% 4cl contributo deve essere destinato alla copertura dei costi relativi agli strumenti materiali ed immateriali utili alle attività formative dei soggetti proponenti;
– la parte residuale del contributo deve essere destinata alla copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività formative (stage, etc.).
La predetta circolare n. 309 esplicita in modo inequivocabile la volontà del legislatore e dell’amministrazione Regionale, che trattasi di contributo con specifica destinazione Intesa a promuovere nuove attività lavorative nell’ambito del lavoro autonomo, sia imprenditoriale che professionale, pertanto trattasi di contributo non classificabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La Commissione, per i predetti motivi, accogliendo il ricorso, annulla l’atto impugnato e compensa tra le parti le spese del giudizio.
 
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso a Catania il 20/01/2009
 
               Il Relatore                                            Il Presidente
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Lucifora Francesco

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