Sui limiti del sindacato giurisdizionale della valutazione di anomalia dell’offerta (Tar Campania, Napoli, sez. I, 24/06/2015, n. 3349)

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In materia di gare pubbliche la valutazione dell’anomalia dell’offerta può formare oggetto di sindacato giurisdizionale limitatamente ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento di fatti.

Il fatto

Innanzi al competente Tar Napoli, parte ricorrente chiede l’annullamento della graduatoria di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 123, comma 1, D.Lgs. n.163/2006), con il criterio del massimo ribasso, per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza di parte del patrimonio abitativo dell’ IACP di Napoli.

In particolare, la ricorrente aveva offerto un prezzo corrispondente al ribasso percentuale maggiore (pari al 36,843%), la soglia di anomalia era risultata pari al 30,493% e l’appalto era stato aggiudicato all’impresa che aveva offerto il ribasso del 31,158%, anch’esso superiore alla soglia di anomalia, ma la cui offerta non era stata reputata anomala.

Al contrario, in esito al sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, alcune offerte, tra cui quella della ricorrente sono state considerate non congrue e, pertanto. sono state escluse dalla graduatoria.

La decisione del Tar Napoli

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 88, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) che stabilisce, prima dell’esclusione dell’offerta anomala, che la stazione appaltante convochi l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi, invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Ad avviso della ricorrente, nella fattispecie, il termine di tre giorni non sarebbe stato rispettato.

Sul punto l’adito Tar Napoli sottolinea come l’art. 88 D.Lgs. n. 163 cit., che disciplina il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, prescriva, al comma 1, innanzitutto che la stazione appaltante richieda la presentazione di giustificazioni scritte entro un termine non inferiore a 15 giorni; al comma 1 bis disponga che, qualora le giustificazioni prodotte non siano sufficienti ad escludere la incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richieda all’offerente precisazioni da presentare entro un termine non inferiore a 5 giorni (comma 2); al comma 3 preveda che la stazione appaltante esamini gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni e delle precisazioni.

Infine, al comma 4, è previsto che, prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convochi l’offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni lavorativi, invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Avuto riguardo alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, precisa il Tar Napoli come l’impresa ricorrente si dolga della violazione del termine dilatorio di tre  giorni che deve essere obbligatoriamente concesso per la presentazione dell’offerente innanzi all’organo deputato alla valutazione dell’anomalia dell’offerta.

In realtà, tale violazione non sussiste, essendo pacifico che l’invito a presentarsi all’audizione sia stato recapitato a mezzo posta elettronica, in giorno non festivo, tre giorni prima della data dell’audizione.

Secondo il Tribunale è poi del tutto irrilevante, al fine del rispetto di tale termine dilatorio (di tre giorni), la rilevazione dell’orario di svolgimento della riunione in correlazione all’orario di recapito dell’invito a presentarsi, trattandosi di termine computato in giorni, anziché in ore; inoltre, l’orario di ricezione della comunicazione non può aver pregiudicato la pienezza del contraddittorio tra le parti interessate nella fase conclusiva del sub-procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, in cui tutti gli argomenti giustificativi erano stati già espressi.

Con altro motivo di ricorso (il secondo), la ricorrente deduce difetto di motivazione del provvedimento di esclusione, in quanto la valutazione di anomalia dell’offerta sarebbe stata motivata genericamente.

Anche tale motivo è giudicato palesemente infondato dall’adito G.A., risultando agli atti processuali il verbale di contraddittorio da cui si rileva che la stazione appaltante ha esaustivamente e dettagliatamente indicato al concorrente le ragioni per cui, nonostante le giustificazioni fornite, l’offerta era ritenuta, nel suo complesso, incongrua e inaffidabile (mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni, eccessiva riduzione del monte ore della manodopera, eccessiva riduzione della manodopera su una serie di voci, mancanza dei preventivi dei fornitori, mancanza delle schede tecniche, eccessiva riduzione della manodopera per il consolidamento del calcestruzzo).

Superando anche le ragioni fatte valere nel terzo motivo di ricorso (eccesso di potere, istruttoria carente, travisamento dei fatti, disparità di trattamento nella metodologia dei criteri utilizzati per l’esame dell’anomalia dell’offerta) il Tar Napoli precisa come la valutazione dell’anomalia dell’offerta possa formare oggetto di sindacato giurisdizionale limitatamente ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento di fatti (ipotesi queste non ritenute sussistenti nel caso di specie).

La sentenza in esame si pone così in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato che ha avuto modo di precisare come – a norma dell’art. 88, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 – l’unico soggetto competente a valutare l’anomalia delle offerte sia la stazione appaltante. Ed è “del tutto fisiologico” che questa sia il titolare delle scelte, e se del caso delle valutazioni, in ordine alle offerte sospette di anomalia, secondo un giudizio sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36).

La valutazione di congruità deve essere, poi, globale e sintetica e non può concentrarsi esclusivamente e in modo “parcellizzato” sulle singole voci di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è accertare l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, e non delle sue singole componenti

La valutazione di anomalia dell’offerta va fatta considerando tutte le circostanze del caso concreto, poiché un utile all’apparenza modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa (il mancato utilizzo dei propri fattori produttivi è comunque un costo), sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e dall’aver portato a termine un appalto pubblico.

Tar Campania, Napoli, sez. I, 24/06/2015, n. 3349

Rigetta il ricorso

Decisioni conformi

A norma dell’art. 88, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 l’unico soggetto competente a valutare l’anomalia delle offerte è la stazione appaltante ed è “del tutto fisiologico” che questa sia il titolare delle scelte, e se del caso delle valutazioni, in ordine alle offerte sospette di anomalia, secondo un giudizio sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.

(Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36).

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 163/2006, art. 88

De Giorgi Maurizio

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